Sentenza 17 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2004, n. 18744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18744 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEPOS COSTRUZIONI SRL, in persona dell'amministratore unico pro tensore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI 15, presso l'avvocato NICOLA MARCONE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALGHERO, in persona dal sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 49, presso l'Avvocato PIERLUIGI BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIOVANNI PIRAS, giusta delega a margine dal controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 108/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di CAGMARI-Sezione distaccata di Sassari;
depositata il 22/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/06/2004 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei motivi secondo, terzo e quarto del ricorso. LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto di citazione del 14.6.1999 il Comune di Alghero impugnava davanti alla Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari - il lodo con il quale il collegio arbitrale, in relazione alla controversia insorta nell'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di una piscina comunale, aveva dichiarato illegittima la terza sospensione dei lavori dall'I.
3.1995 al 25.6.1996, e lo aveva per l'effetto condannato al pagamento di L.. 581.922.370 in favore dell'appaltatore DE.PO.S. Costruzioni s.r.l. In particolare con la proposta impugnazione veniva dedotta la nullità del lodo per violazione del disposto dell'art. 829 nn. 4 e 9 c.p.c.. In ragione della pretesa omessa pronuncia su alcuni degli oggetti del compromesso, dell'asserita inosservanza delle regole di diritto nella formazione e formulazione del giudizio, delle contraddizioni, infine, in cui gli arbitri sarebbero caduti.
La Corte di Appello accoglieva la domanda per quanto di ragione e dichiarava quindi la nullità del lodo, ritenendo intempestiva la riserva proposta dall'appaltatore in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sospensione dei lavori per il periodo 30.3.-20.7.1995 (terza sospensione), poiché manifestata sul verbale di ripresa dei lavori e non al momento della loro sospensione, e illegittima quella successiva verificatasi dal marzo 1996 (quarta sospensione di tatto), poiché disposta unilateralmente dall'appaltatore, anziché dall'amministrazione committente. Quanto al merito, la Corte negava alla DE.PO.S. il diritto al sollecitato risarcimento, rilevando come all'appaltatore fosse stata intimata la ripresa dei lavori e come egli non avesse dato prova dell'impossibile realizzazione delle opere per fatto addebitatile all'Amministrazione committente.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la DE.PO.S. Costruzioni s.r.l., che con quattro distinti motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria, denunciava violazione di legge in relazione all'affermata intempestività della riserva iscritta sul verbale di ripresa dei lavori, poiché il richiamato art. 54 R.D. 350/1895, la cui inosservanza avrebbe dato luogo alla detta intempestività, sarebbe nella specie applicabile soltanto in quanto pattiziamente richiamato, circostanza questa che escluderebbe la configurabilità della dedotta violazione di legge;
la detta disposizione imporrebbe l'onere di iscrizione di riserva solo sugli atti contabili, e la riserva iscritta in calce al verbale di ripresa dei lavori dovrebbe essere considerata tempestiva, come d'altro canto dichiarato dagli arbitri;
il vizio di motivazione del lodo rilevato dalla Corte di Appello non era stato denunciato dal Comune impugnante, e quindi non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
non sarebbe comunque ipotizzatile il ravvisato vizio di carenza di motivazione perché nella pronuncia arbitrale questo e configurabile solo se la motivazione manchi del tutto ovvero sia tale da non consentire di comprendere la "ratio" della decisione adottata, circostanze non ricorrenti nel caso in esame.
Resisteva con controricorso il Comune di Alghero, che deduceva l'inammissibilità del ricorso, sostenendone comunque nel merito l'infondatezza.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 4.6.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere innanzitutto esaminate, atteso il loro carattere pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune di Alghero, sotto il duplice profilo della nullità della notificazione per mancata indicazione nella copia consegnata all'intimato della data in cui questa era stata eseguita, nonché dell'omessa esposizione sommaria dei fatti di causa nell'atto di impugnazione.
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio. Quanto alla prima, poiché non vi è incertezza assoluta sulla data (art. 160 c.p.c.), risultando questa dall'originale quanto alla seconda, poiché il riferimento all'esposizione dei fatti di causa contenuto nell'art. 366 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che non occorre una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi del ricorso, essendo invece sufficiente che dal contesto complessivo possa essere desunto il fatto in modo che sia possibile intendere correttamente l'ambito delle critiche prospettate, ipotesi che appare ricorrente nel caso di specie.
Venendo quindi ai motivi di ricorso, si osserva che con il primo è stata denunciata violazione di legge in relazione alla ravvisata intempestività di iscrizione della riserva con la quale l'appaltatore aveva lamentato maggiori oneri per effetto del periodo di fermo dei lavori, intempestività dalla Quale la Corte di Appello di Cagliari aveva fatto discendere la decadenza dell'imprenditore dalla possibilità di far valere ogni diritto risarcitorio, ai sensi dell'art. 54 R.D. 25.5.1895, n. 350. La statuizione sarebbe tuttavia errata poiché quest'ultima disposizione sarebbe direttamente applicabile soltanto per i lavori dello Stato o per quelli Comuni sostenuti da finanziamenti statali, mentre nel caso in esame la disciplina contenuta nell'indicato regolamento n. 350 sarebbe correttamente evocabile soltanto in quanto convenzionalmente richiamata nell'art. 2 del contratto di appalto. Ne discenderebbe che un'eventuale inosservanza delle dette disposizioni non varrebbe ad integrare una violazione delle regole di diritto, con la conseguenza che il ravvisato vizio di cui all'art. 829 c.p.c. avrebbe potuto essere dedotto esclusivamente sotto l'aspetto della violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, deduzione che viceversa non aveva avuto luogo. Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla sua fondatezza, il motivo va dichiarato inammissibile perché introduce una questione nuova, non dedotta ne' quindi portata precedentemente alla cognizione della Corte di Appello e che si risolva, dunque, in una censura non proposta ne' prospettata nel giudizio di marito.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione fra essi esistente, il ricorrente ha denunciato violazione di legge, in relazione agli artt. 829, n. 4, 112 c.p.c., 54 R.D. 350/1895, lamentando sostanzialmente che la Corte di merito, nell'esaminare la questione concernente la tempestività o meno delle due riserve formulate conseguentemente alla sospensione dei lavori rispettivamente per i periodi 30.3-20.7.1995/4.3- 30.5.1996, avesse erroneamente rilevato una omissione degli arbitri in ordine alla valutazione concernente la tempestività della iscrizione della riserva sul verbale di ripresa dei lavori, valutazione che avrebbe postulato l'accertamento, che viceversa non sarebbe stato compiuto, dell'impossibilità dell'appaltatore di avere consapevolezza del carattere pregiudizievole della sospensione fin dal momento in cui la stessa era stata disposta, omissione che al contrario non sarebbe stata configurabile poiché gli arbitri si sarebbero limitati ad individuare il momento della piena percezione della dannosità della sospensione dei lavori in quello del verbale di ripresa;
un vizio di motivazione non denunciato dall'appellante, la cui doglianza sarebbe stata invece incentrata sul fatto che sarebbe stato richiesto il risarcimento del danno per una sospensione mai disposta dalla Direzione Lavori e che sarebbe stata unilateralmente adottata dall'appaltatore; la sussistenza del detto vizio di motivazione, che al contrario sarebbe da escludere, poiché gli arbitri si sarebbero espressi per la legittimità di tutte le sospensioni dei lavori.
Le doglianze sono fondate nei limiti e nei termini appresso precisati.
Ed infatti, premesso che, come detto, il giudizio davanti alla Corte di Appello ha avuto ad oggetto, per la parte di interesse, la tempestività di due riserve formulate dall'appaltatore con riferimento a due distinte sospensioni dei lavori, va rilevato che la Corte territoriale ha dapprima ravvisato una violazione di legge nell'affermazione degli arbitri secondo la quale il momento in cui deve essere iscritta la riserva coincide con la ripresa dei lavori (affermazione la cui correttezza presupporrebbe invece l'accertamento dell'impossibilità di averne cognizione fin da momento antecedente), dichiarando conseguentemente la nullità del lodo sotto il profilo indicato, dando quindi corso al giudizio rescissorio ai sensi dell'art. 830 c.p.c. e concludendo quest'ultimo nel senso della intempestività della prima riserva e della tempestività della seconda, rispetto alla quale rilevava però l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato risarcimento. La declaratoria di nullità del lodo, peraltro, è stata erroneamente adottata poiché, per quanto sia stata invocata l'esistenza di una violazione di legge che, ove realmente sussistente avrebbe correttamente dato corso alla conseguente pronuncia di nullità ed al giudizio rescissorio, in realtà il vizio sostanzialmente riscontrato à individuabile in un difetto di motivazione.
Il principio di diritto enunciato in proposito dagli arbitri è infatti ravvisabile nell'individuazione di un onere di immediata denuncia quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, principio espressamente condiviso anche dalla Corte di Appello, che ha tuttavia ritenuto di discostarsi dalla decisione arbitrale in ragione della non condivisa coincidenza, in essa affermata, fra il momento di percepibilità del pregiudizio e quello della relativa formalizzazione nel verbale di ripresa dei lavori.
In realtà l'applicazione del principio in questione presuppone una serie di accertamenti di fatto, evidentemente demandati al giudice del merito, diretti a stabilire se e quando l'appaltatore abbia avuto a disposizione dati sufficienti per segnalare al committente i presumibili maggiori oneri;
e l'onere di fornire elementi di convincimento in proposito ricade sul committente, che eccependo l'intempestività della riserva, deduce un fatto modificativo o estintivo della pretesa con questa azionata.
Si tratta dunque di valutazione di merito, rispetto alla quale è astrattamente prospettabile un vizio riconducibile alla inadeguatezza della motivazione (art. 829. n. 5, c.p.c.), vizio che non può di certo essere invece riferito all'enunciazione di un principio di diritto, che proprio in quanto tale non necessita di alcuna motivazione.
Per effetto del riscontrato - ma come detto insussistente - vizio di violazione di legge la Corte di Appello, sulla base dell'affermata tempestività della riserva sollevata dall'appaltatore a proposito della seconda sospensione oggetto di controversia (quella cioè relativa al periodo marzo - maggio 1996), ha poi ritenuto che questa fosse imputabile all'impresa appaltatrice e non ascrivibile a fatto e colpa dell'Amministrazione committente, con ciò operando un nuovo accertamento ed una conseguente valutazione in fatto, per di più in contrasto con la delibazione degli arbitri sul punto, che si erano pronunciati, motivando in proposito, per la illegittimità di tutte le sospensioni dei lavori.
Conclusivamente i tre motivi esaminati devono essere accolti per quanto di ragione, poiché insussistenti le rilevate violazioni di legga, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Cagliari, che nel giudicare si atterrà al seguente principio di diritto: i principi giuridici affermati nel lodo sono corretti e coincidono con quelli posti a fondamento della decisione della Corte territoriale, sicché la sola censura astrattamente riferibile al lodo va identificata nell'erronea valutazione compiuta circa l'esistenza delle circostanze di fatto idonee a giustificare l'applicabilità dei detti principi.
Da ciò discende che nella specie non è configuratile violazione di legge, ma unicamente un errore nella ricostruzione dei fatti rilevanti per il giudizio, come tale censurabile esclusivamente ai sensi dell'art. 823 n. 3 c.p.c., richiamato dall'art. 829 n. 5 c.p.c.. Ne consegue che il giudice di rinvio dovrà accertare, per ciascuna dalle due riserve, se la statuizione del lodo sul punto sia stata impugnata sotto quest'ultimo profilo (vale a dire ex art. 829 n. 5, con riferimento all'art. 823 n. 3), risultando preclusa, in caso negativo, ogni ulteriore censura al riguardo.
In caso positivo dovrà viceversa verificare se sussistono carenze argomentative tali da integrare il vizio in questione, e cioè la mancanza assoluta di motivazione ovvero l'impossibilità di ricostruir, l'iter logico seguito dagli arbitri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004