Articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 603Articolo 604
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
28 agosto 2015
Art. 596. Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa 1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. (( 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 . A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 )) 2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, e' effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 . 3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili ((oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,)) e concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all' articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , come modificato dall' articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
Entrata in vigore il 28 agosto 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente