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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11962/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], e tutti n.q. di
[...] Parte_3
eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
19.07.2022, rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore Setola, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, i ricorrenti in epigrafe citavano in giudizio CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettante alla propria dante causa Al riguardo esponevano: che il Tribunale di Napoli Persona_1
Nord, con decreto di omologa del 02.05.2024, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 10901/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dal 06.12.2021 e sino al decesso del
19.07.2022; di aver notificato all' il predetto decreto in data 03.05.2024; di aver CP_1
1 notificato in data 10.05.2024 nonché, a seguito di richiesta dell' , in data 16.05.2024, CP_1
modello AP70 e modello AP23 a mezzo posta elettronica, allegando tutti i documenti necessari per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di non aver mai ricevuto il pagamento della prestazione.
Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ Si costituiva l' eccependo: di aver liquidato con provvedimento TE08 del 16.05.2024 la prestazione, determinando arretrati dal 01.01.2022 al 31.07.2022 per un importo pari ad
€ 3.676,96; di aver ricevuto domanda telematica di pagamento da parte dei ricorrenti in data 02.10.2024, respinta per variazione delle coordinate bancarie inviate da parte dell'istituto bancario;
di aver comunicato la reiezione della domanda di pagamento al sig. con raccomandata A/R e al patronato senas tramite pec il 18.11.2024; Parte_3 di aver ricevuto in data 22.11.2024 nuova domanda con l'iban corretto, e di aver pertanto disposto il pagamento della somma liquidata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza dell'8 maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo la richiesta di nuova domanda con iban corretto e il conseguente pagamento intervenuti dopo l'inoltro dei modelli AP70 e AP23 nonché dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8 maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo
2 il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e cedolino in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, l' ha eccepito di aver liquidato la prestazione in data 16.05.2024, CP_1
ma di non averla posta in pagamento in quanto nella domanda presentata dagli eredi in data
03.10.2024 era indicato un iban errato in quanto nelle more variato dall'istituto bancario.
Sul punto, va osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70” (o “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi), nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni
3 favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR
445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia. CP_ È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra
CP_ comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_ necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione.
Il mancato inoltro della domanda di pagamento tramite i predetti modelli, però, può assumere rilievo unicamente ai fini della regolazione delle spese di lite, non potendo incidere sulla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel decreto di omologa.
Nel caso di specie, non vi è prova dell'inoltro del modello AP23 nelle date indicate in ricorso, atteso che alle pec in atti è allegato il solo modello AP70, compilato dapprima in modo errato e poi corretto (cfr. ricevute di consegna e pec allegate al ricorso).
Parte ricorrente ha, poi, in data successiva al deposito del ricorso (03.10.2024), inoltrato nuova domanda di pagamento in favore degli eredi, rigettata per iban errato.
È pur vero, però, che nel modello AP70 inoltrato in data 10.05.2024 e poi nuovamente, corretto, in data 16.05.2024, erano indicati tutti gli elementi necessari per disporre il pagamento.
Per le ragioni appena esposte, le spese di lite possono essere liquidate nella misura di ½ e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da CP_1
dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
4 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, liquidata in € 450,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11962/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], e tutti n.q. di
[...] Parte_3
eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
19.07.2022, rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore Setola, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, i ricorrenti in epigrafe citavano in giudizio CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettante alla propria dante causa Al riguardo esponevano: che il Tribunale di Napoli Persona_1
Nord, con decreto di omologa del 02.05.2024, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 10901/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dal 06.12.2021 e sino al decesso del
19.07.2022; di aver notificato all' il predetto decreto in data 03.05.2024; di aver CP_1
1 notificato in data 10.05.2024 nonché, a seguito di richiesta dell' , in data 16.05.2024, CP_1
modello AP70 e modello AP23 a mezzo posta elettronica, allegando tutti i documenti necessari per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di non aver mai ricevuto il pagamento della prestazione.
Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ Si costituiva l' eccependo: di aver liquidato con provvedimento TE08 del 16.05.2024 la prestazione, determinando arretrati dal 01.01.2022 al 31.07.2022 per un importo pari ad
€ 3.676,96; di aver ricevuto domanda telematica di pagamento da parte dei ricorrenti in data 02.10.2024, respinta per variazione delle coordinate bancarie inviate da parte dell'istituto bancario;
di aver comunicato la reiezione della domanda di pagamento al sig. con raccomandata A/R e al patronato senas tramite pec il 18.11.2024; Parte_3 di aver ricevuto in data 22.11.2024 nuova domanda con l'iban corretto, e di aver pertanto disposto il pagamento della somma liquidata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza dell'8 maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo la richiesta di nuova domanda con iban corretto e il conseguente pagamento intervenuti dopo l'inoltro dei modelli AP70 e AP23 nonché dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8 maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo
2 il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e cedolino in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, l' ha eccepito di aver liquidato la prestazione in data 16.05.2024, CP_1
ma di non averla posta in pagamento in quanto nella domanda presentata dagli eredi in data
03.10.2024 era indicato un iban errato in quanto nelle more variato dall'istituto bancario.
Sul punto, va osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70” (o “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi), nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni
3 favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR
445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia. CP_ È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra
CP_ comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_ necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione.
Il mancato inoltro della domanda di pagamento tramite i predetti modelli, però, può assumere rilievo unicamente ai fini della regolazione delle spese di lite, non potendo incidere sulla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel decreto di omologa.
Nel caso di specie, non vi è prova dell'inoltro del modello AP23 nelle date indicate in ricorso, atteso che alle pec in atti è allegato il solo modello AP70, compilato dapprima in modo errato e poi corretto (cfr. ricevute di consegna e pec allegate al ricorso).
Parte ricorrente ha, poi, in data successiva al deposito del ricorso (03.10.2024), inoltrato nuova domanda di pagamento in favore degli eredi, rigettata per iban errato.
È pur vero, però, che nel modello AP70 inoltrato in data 10.05.2024 e poi nuovamente, corretto, in data 16.05.2024, erano indicati tutti gli elementi necessari per disporre il pagamento.
Per le ragioni appena esposte, le spese di lite possono essere liquidate nella misura di ½ e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da CP_1
dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
4 a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, liquidata in € 450,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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