Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
In materia di disciplina concernente l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L., ai fini dei requisiti richiesti per la concessione prefettizia relativa a deposito con capacità di accumulo superiore a 500 chilogrammi di prodotto, anche i recipienti vuoti rientrano nel calcolo della capacità complessiva di accumulo del deposito, dovendosi avere riguardo non già alla consistenza in concreto dei recipienti, che può variare secondo le esigenze di vendita alla clientela, bensì alla sua astratta potenzialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2006, n. 33958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33958 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 07/07/2006
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 780
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 016873/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OC Cosmina, n. il 11/08/1975;
avverso ORDINANZA del 07/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di VIBO VALENTIA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO Angelo, che richiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno per la difesa.
FATTO E DIRITTO
Lococo Cosmina indagata del reato di cui alla L. 21 marzo 1958, n. 327, art. 1 e della L. 28 marzo 1962, n. 169, art. 7, ricorreva,
tramite il difensore, per cassazione avverso l'ordinanza 07/04/2006 del Tribunale di Vibo Valentia, che ne aveva respinto la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro probatorio di bombole di GPL, emesso dal P.M. di quel Tribunale.
Eccepiva la violazione di legge in ragione d'una interpretazione inammissibilmente estensiva della L. n. 327 del 1958, art. 7, nel cui schema normativo non rientrerebbe al concetto di deposito di GPL, senza che questo comporti una violazione dei principi di legalità, tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie: nel senso che il concetto di deposito avrebbe un significato ben distinto e diverso da quello di gestione con il quale si fa riferimento ad un complesso di operazioni amministrative e produttive necessarie al funzionamento di un'azienda.
Quanto alla violazione dell'articolo unico della L. n. 169 del 1962, la difesa rilevava come il limite di 500 Kg di GPL fosse riferibile al prodotto che nella fattispecie è costituito appunto dal gas e non dalle bombole: con la conseguente non punibilità, essendo incontestato che l'indagata detenesse soltanto dieci bombole piene per una quantità di prodotto pari a Kg 205.
Il Tribunale ha espresso plausibili elementi di giudizio, attestato sulle risultanze processuali valutate anche in un contesto complessivo e critico.
E invero, nei limiti di una delibazione "incidentale", ha ritenuto come, alla stregua degli accertamenti praticati dagli agenti competenti che avevano riferimento come l'indagata detenesse nelle immediate adiacenze della sua ditta individuale numerose bombole (...), senza che il deposito di GPL fosse denunciato al competente Ufficio Tecnico... fossero astrattamente configurabili le ipotesi di reato previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 327, artt. 1 e 7, nonché dell'unico articolo della L. 28 marzo 1962, n. 169 (che disciplinano l'installazione e l'esercizio di deposito di gas di petrolio liquefatto).
Contrariamente alla problematica giuridica articolata dalla difesa l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. 9893/01) è nel senso che, avete anche al mero deposito di gas rientra nel concetto di gestione dell'impianto, contenuto nella L. 21 marzo 1958, n. 327, art. 1; e dev'essere preceduto dalla richiesta di concessione prefettizia quando come nel caso di specie, la capacità d'accumulo sia superiore a 500 Kg di prodotto.
Va, altresì, argomentato come anche i recipienti vuoti rientrino nel calcolo della capacità complessiva di accumulo del deposito:
dovendosi avere riguardo, non già alla consistenza in concreto dei recipienti che può variare a seconda delle esigenze di vendita della clientela, bensì alla potenzialità del deposito.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, perché destituito di fondamento;
e, conseguentemente, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2006