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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 246/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Domenica Scriva e Antonio Quaranta per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M.
Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato per procura in atti;
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile o pensione di inabilità – fase ATPO.
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via Parte_1
amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71
(proc. n. 1323/2022 r.g.). Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che CP_1 escludeva in capo all'istante i requisiti previsti per le prestazioni in esame. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 25 gennaio 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, la consulenza resa nel presente giudizio ha ritenuto che il ricorrente risulta invalida nella misura dell'85% dal 3/08/2023.
In particolare, la nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Il sig. , periziato, è affetto Parte_1 da: “artrosi polidistrettuale con interesse elettivo del rachide cervicale e lombosacrale cod.
7002/10 ed IC del 65%; sindrome depressiva endoreattiva media cod. 2205 ed IC del 25%; ipoacusia percettiva grave cod. 4005 ed IC del 43%. Non influenti ai fini medico legali pregressa tiroidite in attuale condizione di eutiroidismo e senza terapia sostitutiva, lieve deficit diottrico ed isolata crisi similepilettica priva di riscontro clinico e strumentale”.
Ha concluso quindi ritenendo che l'istante risulta invalida nella misura dell'85% dal
3/08/2023, con conseguente riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per fruire dell'assegno di invalidità civile dalla suddetta data.
3.- Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di giudizio le quali per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.350,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_2 tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara che possiede le condizioni sanitarie previste per il Parte_1 godimento dell'assegno di invalidità civile dal 3/08/2023;
2) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, CP_2
che liquida in 1.350,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe. Compensa per il resto.
Palmi, 7/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos