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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 23432/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
20923/2022 (ATPO) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. GENNARO ORLANDO, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Giotto n. 25 (comunicazioni alla pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti (comunicazioni alla PEC:
t;) Email_2
-resistente -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 12.12.2023, il ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 22.2.2022, domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; che, visitato in data 24.5.2022, veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% e portatore di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/92 senza connotazione di gravità. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_1 accertava che il ricorrente era invalido nella misura del 100% e che, quindi, non era meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
il CTU nominato in fase di
ATPO ha anche ritenuto che il non potesse essere riconosciuto portatore di handicap Pt_1 con connotazione gravità ai sensi dell'art.3, commi 1 e 3, della L. 104/92. Parte ricorrente impugnava l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. . Persona_3 All'udienza del 20.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.r.g.
20923/2022 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. nel suo elaborato peritale depositato in data 17.2.2025- Persona_2 che risulta affetto dalle seguenti patologie: “Vasculopatia cerebrale cronica Parte_1 con declino cognitivo. Incontinenza urinaria. (Vis. Na1 DS 32 del CP_2
31/01/2023). . Artrosi polidistrettuale, con impegno funzionale severo. Controparte_3
Impossibilità alla deambulazione autonoma. Broncopneumopatia cronica enfisematosa.
Sindrome delle apnee notturne di grado severo con ipersonnia diurna (maggio 2022). Esiti di pregresso carcinoma vescicale (luglio 2020), trattato con resezione transuretrale. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Insufficienza venosa agli arti inferiori.” Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr. Per_2
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo che: “In base al quadro descritto si conferma l'esistenza di invalidità del 100% (cento percento) e della condizione di portatore di handicap senza connotazione di gravità, con decorrenza invariata febbraio 2022. Si riconosce tuttavia successivamente diritto ulteriore all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità, trattandosi di soggetto incapace di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché bisognoso di assistenza continua per i motivi esposti. In base alla documentazione presente in atti ed alla comune esperienza clinica, la decorrenza di tali benefici ulteriori viene fissata a febbraio 2024, epoca in cui è dimostrata incapacità alla deambulazione autonoma e la conseguente necessità di sedia a rotelle”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione contiene Per_2 un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario (dichiarazione sostitutiva su mancati ricoveri e prestazioni incompatibili). Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dal febbraio 2024. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal febbraio 2024. In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/4 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia alla data del deposito del ricorso per ATPO, sia alla data di deposito del presente ricorso di opposizione ad ATPO).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara inabile con CP_4 Parte_1 necessità di accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 a partire dal febbraio 2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_1 Parte_1 accompagnamento dal febbraio 2024 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/4 delle spese processuali, CP_1 che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 500/00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Napoli 14.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 23432/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
20923/2022 (ATPO) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. GENNARO ORLANDO, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Giotto n. 25 (comunicazioni alla pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti (comunicazioni alla PEC:
t;) Email_2
-resistente -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 12.12.2023, il ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 22.2.2022, domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; che, visitato in data 24.5.2022, veniva riconosciuto invalido nella misura del 100% e portatore di handicap ex art. 3 comma 1 L. 104/92 senza connotazione di gravità. Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_1 accertava che il ricorrente era invalido nella misura del 100% e che, quindi, non era meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
il CTU nominato in fase di
ATPO ha anche ritenuto che il non potesse essere riconosciuto portatore di handicap Pt_1 con connotazione gravità ai sensi dell'art.3, commi 1 e 3, della L. 104/92. Parte ricorrente impugnava l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. . Persona_3 All'udienza del 20.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.r.g.
20923/2022 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. nel suo elaborato peritale depositato in data 17.2.2025- Persona_2 che risulta affetto dalle seguenti patologie: “Vasculopatia cerebrale cronica Parte_1 con declino cognitivo. Incontinenza urinaria. (Vis. Na1 DS 32 del CP_2
31/01/2023). . Artrosi polidistrettuale, con impegno funzionale severo. Controparte_3
Impossibilità alla deambulazione autonoma. Broncopneumopatia cronica enfisematosa.
Sindrome delle apnee notturne di grado severo con ipersonnia diurna (maggio 2022). Esiti di pregresso carcinoma vescicale (luglio 2020), trattato con resezione transuretrale. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Insufficienza venosa agli arti inferiori.” Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr. Per_2
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo che: “In base al quadro descritto si conferma l'esistenza di invalidità del 100% (cento percento) e della condizione di portatore di handicap senza connotazione di gravità, con decorrenza invariata febbraio 2022. Si riconosce tuttavia successivamente diritto ulteriore all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità, trattandosi di soggetto incapace di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché bisognoso di assistenza continua per i motivi esposti. In base alla documentazione presente in atti ed alla comune esperienza clinica, la decorrenza di tali benefici ulteriori viene fissata a febbraio 2024, epoca in cui è dimostrata incapacità alla deambulazione autonoma e la conseguente necessità di sedia a rotelle”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione contiene Per_2 un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario (dichiarazione sostitutiva su mancati ricoveri e prestazioni incompatibili). Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dal febbraio 2024. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal febbraio 2024. In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/4 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia alla data del deposito del ricorso per ATPO, sia alla data di deposito del presente ricorso di opposizione ad ATPO).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara inabile con CP_4 Parte_1 necessità di accompagnamento nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 a partire dal febbraio 2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_1 Parte_1 accompagnamento dal febbraio 2024 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/4 delle spese processuali, CP_1 che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 500/00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Napoli 14.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile