Sentenza 11 gennaio 1968
Massime • 2
La qualifica da attribuire al dipendente e la retribuzione da corrispondere allo stesso, nell'ipotesi di attivita plurime alcune delle quali collegate da vincolo di strumentalita necessaria od occasionale a quelle preminenti, non possono non essere determinate che con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante (applicazione al caso di piazzista di caffe, con incarico di vendita spicciola, procacciamento di clienti e piccolo deposito di merce, si e ritenuta prevalente la mansione di piazzista).*
Ai fini della Determinazione della congruita del salario ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, in ipotesi di lavoro con mansioni promiscue, va fatto esclusivo riferimento all'emolumento percepito per la mansione primaria,rimanendo interamente coperta da tale compenso ogni altra marginale e collaterale attivita priva di autonomia retributiva. Il relativo apprezzamento concerne valutazione insindacabile di merito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1968, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1968 |
Testo completo
La qualifica da attribuire al dipendente e la retribuzione da corrispondere allo stesso, nell'ipotesi di attivita plurime alcune delle quali collegate da vincolo di strumentalita necessaria od occasionale a quelle preminenti, non possono non essere determinate che con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante (applicazione al caso di piazzista di caffe, con incarico di vendita spicciola, procacciamento di clienti e piccolo deposito di merce, si e ritenuta prevalente la mansione di piazzista).*