Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 618/2024 V.G. LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE CONSIGLIERE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa Chiara RASTELLO CONSIGLIERE on. Dott. Beniamino CUCCHI CONSIGLIERE On.
Visto il reclamo proposto da ( madre) Parte_1 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Renata Diana, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Enrico Cialdini n. 34;
vista la comparsa di costituzione del curatore speciale della minore
[...]
, nata a Torino il [...], in [...]. Federica Persona_1
Marchisone con studio in Savigliano, via Trento n.48;
visto il parere contrario del P.G.;
Pronuncia il seguente
DECRETO Premesso:
CHE il Pubblico Ministero con ricorso in data 9.6.23 segnalava l'eventuale stato di abbandono della minore figlia della sig.ra Persona_1 [...]
, in ragione della precarietà delle condizioni di vita e dello Parte_1 stato psichico di quest'ultima;
CHE il Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 10.06.2023 ordinava l'apertura del procedimento per l'eventuale dichiarazione di adottabilità della minore;
ordinava farsi luogo ad approfonditi accertamenti in merito alle condizioni psicofisiche della stessa, delle condizioni personali e familiari della madre e parenti richiedenti l'affidamento e sulle loro capacità genitoriali;
nominava tutore provvisorio il Direttore del Consorzio Ovest Solidale, nominava Curatore speciale della minore l'Avv. Federica Marchisone;
prescriveva alla madre di collaborare con i Servizi;
disponeva l'inserimento della diade in apposita comunità nella quale la madre potesse seguire un programma di approfondimento e di sostegno rispetto alle capacità genitoriali;
prescriveva alla madre di seguire la figlia nella comunità con divieto di allontanare la bambina dalla stessa;
disponeva che, in caso di rifiuto della madre di entrare in comunità, la minore fosse inserita in famiglia avente i requisiti per la sua eventuale e futura adozione con diritto di visita da parte della madre in luogo neutro e alla presenza di un educatore con modalità e tempi da concordare con il Servizio sociale;
sospendeva la responsabilità genitoriale della madre;
- dispone le immediate dimissioni della madre dalla comunità ed inserimento della piccola in famiglia affidataria;
- dispone che i parenti possano incontrare la minore in luogo neutro e alla presenza di un educatore secondo tempi e modi da indicarsi dai servizi;
- prescrive alla madre di collaborare con i Servizi;
- richiede ai Servizi sociale, di Psicologia/ e CSM la presa in carico del CP_1 nucleo. Il Tribunale, infatti, ritiene altamente pregiudizievole per la minore la prosecuzione della collocazione in comunità insieme alla madre, risultando quest'ultima aggressiva, anche in presenza della bambina, incapace di aderire al percorso comunitario, non collaborativa con i servizi e contraria all'assunzione di una terapia. Si segnala che le aggressioni eterodirette della madre hanno fatto emergere i primi gravi segnali di disagio nella minore, i quali non sono gestiti dalla genitrice così dimostrando la sua scarsa capacità protettiva. Si sottolinea la necessità di approfondire la conoscenza degli zii e la loro capacità di tutelare la minore dal comportamento negativo della madre. Pertanto, il Tribunale provvede a dimettere la madre dalla comunità e ad inserire la bambina in una famiglia affidataria, prevedendo gli incontri tra minore e parenti in luogo neutro alla presenza di un educatore;
CHE a fronte di tale provvedimento la sig.ra ha Parte_1 proposto reclamo, chiedendo, in via preliminare, di sospendersi l'esecutività del decreto stesso;
in via principale, di disporsi il rientro della minore presso R_ la residenza materna e l'affidamento della medesima alla madre Parte_1
in via subordinata, di disporsi l'inserimento in una casa di
[...] accoglienza o altra comunità idonea per madre e figlia. Evidenzia, in particolare, la reclamante l'abnormità e l'ingiustizia del decreto impugnato in considerazione delle possibili soluzioni alternative rispetto alle dimissioni dalla comunità e all'affidamento della minore a terzi. La difesa rileva, inoltre, la violazione del principio del contraddittorio, l'assenza di elementi urgenti per l'emissione del decreto impugnato, nonché l'inadeguatezza della Comunità e la mancanza di elementi certi per ritenere il CP_2 disturbo della personalità della madre come pregiudizievole per la crescita di;
R_
CHE si è costituito in giudizio il Curatore speciale della minore, chiedendo di respingere il reclamo proposto e confermare l'impugnato decreto, precisando la congruità e la legittimità dell'allontanamento della minore dalla madre e l'inserimento in famiglia affidataria a causa del pregiudizio a cui risulta R_ esposta. Emergeva – osserva il curatore speciale - già prima della nascita di che la madre avesse interrotto il percorso di cura presso il CSM e R_ rifiutasse la terapia prescritta, così come durante l'inserimento comunitario.
*** Ritiene la Corte che il reclamo della madre debba essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto. Con provvedimento provvisorio emesso in data 07/04/2025 il Tribunale per i minorenni, infatti, ha emesso nuova decisione che supera e modifica in toto quella impugnata con il presente reclamo. All'esito di una complessa istruttoria caratterizzata dalla audizione della madre, degli zii istanti per l'affido, della affidataria, dall'espletamento della CTU e delle relazioni di aggiornamento in atti, il Tribunale minorile ha ritenuto che gli zii della piccola , stante la positiva valutazione delle loro capacità, possano R_ occuparsi di lei anche nel lungo periodo, sospendendo i rapporti con la madre. Le relazioni di aggiornamento richieste dalla Corte e pervenute successivamente al deposito del provvedimento minorile ( relazione sociale in data 23.4.25 con allegate relazione educativa sulla minore e relazione sull'andamento degli incontri in luogo neutro), confortano tale decisione. Emerge, infatti, che il collocamento eterofamiliare di e' fattore per lei R_ protettivo, stante la capacità mostrata dalla zia materna e dal marito di empatizzare con le esigenze della bambina, riuscendo a dare risposta emotiva in una modalità adeguata. La madre, invece, ha comunicato che sarebbe partita per qualche mese per il Brasile, dichiarando anche che a breve avrebbe R_ avuto una sorellina, frutto dell'unione con un compagno di dieci anni piu' giovane incontrato all'uscita dalla Comunità. Ciò rilevato e ritenuto, deve dichiararsi l'improcedibilità del reclamo stesso. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dei provvedimenti sopravvenuti all'esito dell'istruttoria pregressa, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni- Famiglia
Dichiara improcedibile il reclamo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello