TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8537 dell'anno 2024
TRA
PREFETTURA DI FROSINONE – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (C.F.
80006890604), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di PO (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, in via
Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515
APPELLANTE
E
IC TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Luigia Martino e Giacomo Martino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Parete in Via Gramsci n. 1
APPELLATO contumace
NONCHÉ
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016
n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., società del
Gruppo Equitalia) con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. 13756881002, in persona del
Dott. Angelo Lopatriello, giusta procura speciale conferitagli per atto del Notaio Andrea De CO in data 25.07.2024 rep. 181515 racc. 12772 (doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Daniela De Paoli del Foro di Roma (C.F. [...]), la quale si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via
Piemonte n. 39
APPELLATA e appellante in via incidentale
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Pag. 1di3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Prefettura di Frosinone proponeva appello avverso la sentenza n. 5729/2024 del 4.3.2022 emessa al Giudice di Pace di PO Nord pubblicata il
26/06/2024, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820130002838239000 emessa in relazione a sanzione irrogata per violazione del c.d.s..
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 13.11.2024 si costituiva ADER spiegando appello incidentale con il quale aderiva al motivo proposto dall'appellante in via principale e deduceva la regolarità della notifica della cartella, ricevuta da familiare convivente/addetto alla casa.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 25.3.2025, a trattazione scritta, il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia dell'appellato CA CO, regolarmente citato e non costituito.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
La notifica della cartella è regolare, sulla scorta della produzione in atti, attesane l'apprensione a mani della madre convivente del destinatario, con invio dell'avviso.
La domanda, in via assorbente su ogni altra questione, andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
Pag. 2di3 presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di prime cure in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis,
d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 5729/2024 del
4.3.2022 emessa al Giudice di Pace di PO Nord pubblicata il 26/06/2024, non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato CA CO.
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 11.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone
Pag. 3di3