Articolo 1 della Legge 27 maggio 1999, n. 168
Articolo 2
Versione
30 giugno 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.
Entrata in vigore il 30 giugno 1999