CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17197 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17197 Anno 2023 Presidente: DI SALVO LE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 26.2.2019 dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale LE ON era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2 cod.pen., riqualificato il fatto sotto la specie del tentativo, per avere tentato di sottrarre un giubbotto dal valore di C 69,90 previo taglio della relativa etichetta all'interno di un supermercato e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusa la contestata recidiva, condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 140,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando un unitario motivo di impugnazione - articolato in più punti - con il quale ha dedotto l'omessa, illogica o comunque insufficiente motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in ordine alle doglianze già avanzate nell'atto di appello. In particolare: - con il primo punto ha dedotto un vizio di correlazione tra accusa e sentenza, desumibile dalla parte motiva della sentenza impugnata e dal riferimento ivi contenuto alla circostanza aggravante regolata dall'art.625, n.7, cod.pen., in realtà mai contestata;
- con il secondo punto ha dedotto l'insufficiente motivazione della sentenza di appello in punto di effettiva ravvisabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., in relazione alla condotta consistita nell'avere tolto dal prodotto sottratto l'etichetta del marchio;
- con il terzo punto ha dedotto la carenza di motivazione della sentenza in punto di richiesta di assoluzione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen., rilevando come la recidiva contestata fosse stata esclusa già dal Giudice di prime cure in ragione della lontananza temporale riguardante le precedenti condanne;
- con il quarto punto ha dedotto la carenza di motivazione sia con riguardo alla quantificazione della pena finale sia in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.. 3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo relativo all'omessa motivazione in ordine alla circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre punti di doglianza devono ritenersi inammissibili stante la loro manifesta infondatezza. 1.1 Riguardo al primo punto, deducente un vizio di correlazione tra oggetto dell'imputazione e fatto ascritto in sentenza in riferimento all'art.522 cod.proc.pen., va evidenziato come - pure in presenza di un passaggio argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado e facente riferimento alla aggravante, non contestata, della esposizione del bene alla pubblica fede - la parte dispositiva, mediante l'effettuazione del giudizio di comparazione in relazione alla unica "contestata aggravante" si riferisca univocamente alla sola circostanza originariamente menzionata nell'imputazione, ovvero quella prevista dall'art.625, n.2, cod.pen.. Sul punto, va ricordato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, deve comunque ritenersi la prevalenza del dispositivojr in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, potendo tale regola essere contemperata t tenendo conto, nel caso specifico, degli elementi tratti dalla motivazione f solo qualora dalla lettura della stessa possa ritenersi una non corrispondenza del dispositivo medesimo con l'intenzione del giudicante (Sez.3, 25/9/2018, n.3969/2019, B., RV. 275690; Sez.6, 1/3/2018, n.24157, Cipriano, RV. 273269). Nel caso di specie, quindi, dalla lettura del dispositivo in relazione sinottica con il capo di imputazione, appare evidente come il riferimento (contenuto in motivazione) alla circostanza aggravante - non contestata - di cui all'art.625, n.7, cod.pen., sia frutto di un mero obiter dictum che non ha comunque in alcun modo causalmente interferito nella commisurazione finale della pena. 1.2 Analogamente inammissibile deve ritenersi il secondo profilo di doglianza, attinente alla motivazione della Corte territoriale in punto di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. e derivante, nel caso di specie, dal taglio dell'etichetta del prodotto. Sul puntoca infatti richiamata la lettura interpretativa in base alla quale in tema di furto, la previa manomissione dell'involucro del bene che l'agente poi sottragga e la asportazione del codice a barre impresso su detto involucro integrano sia l'aggravante della violenza sulle cose che quella, nel caso di specie non contestata, dell'uso del mezzo fraudolento (Sez.5, 5/10/2005, n.43357, Chianese, RV. 233078, resa in fattispecie nella quale le etichette manomesse dall'imputato, nel convincimento di eliminare un congegno antitaccheggio, non avevano anche la funzione di segnalare la sottrazione 3 furtiva della merce ma soltanto di recare il prezzo destinato alla lettura ottica). 1.3 Anche il terzo punto di doglianza, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131- bis cod.pen., non supera il necessario vaglio di ammissibilità. Sul punto, come rilevato da Sez.un., 25/2/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590, deve rilevarsi che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo/valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen4 i richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto,~ sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storicolla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, 4 la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta;
ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa, secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). Pertanto, il ricorso non coglie il particolare rilievo che i giudici di merito hanno attribuito, con motivazione con la quale il punto di doglianza omette 5 Il Presidente di confrontarsi - dal punto di vista oggettivo - alla presenza di plurimi precedenti specifici, alcuni dei quali divenuti definitivi dopo la commissione dei fatti in questione (circostanza in relazione alla quale non assume alcuna valenza contraddittoria il giudizio di esclusione della contestata recidiva in relazione al dato rappresentato dalla lontananza nel tempo dei precedenti valutabili ai fini del giudizio e, appunto, della non possibilità di considerare in relazione alla recidiva le condanne divenute definitive dopo la commissione del fatto ascritto in questa sede). 1.4 II punto di doglianza (che contiene anche una censura del tutto generica e quindi inammissibile in ordine alla determinazione della pena)' attinente a un difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., è invece fondato;
in quanto, pure in presenza di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale non ha operato alcuna valutazione - neanche incidentale - del relativo punto di censura. 2. Deve quindi concludersi per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame, con contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione all'art.624, comma 2, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione della circostanza attenuante ex art.62, n.4, c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma, 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17197 Anno 2023 Presidente: DI SALVO LE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 26.2.2019 dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale LE ON era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2 cod.pen., riqualificato il fatto sotto la specie del tentativo, per avere tentato di sottrarre un giubbotto dal valore di C 69,90 previo taglio della relativa etichetta all'interno di un supermercato e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusa la contestata recidiva, condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 140,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando un unitario motivo di impugnazione - articolato in più punti - con il quale ha dedotto l'omessa, illogica o comunque insufficiente motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in ordine alle doglianze già avanzate nell'atto di appello. In particolare: - con il primo punto ha dedotto un vizio di correlazione tra accusa e sentenza, desumibile dalla parte motiva della sentenza impugnata e dal riferimento ivi contenuto alla circostanza aggravante regolata dall'art.625, n.7, cod.pen., in realtà mai contestata;
- con il secondo punto ha dedotto l'insufficiente motivazione della sentenza di appello in punto di effettiva ravvisabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., in relazione alla condotta consistita nell'avere tolto dal prodotto sottratto l'etichetta del marchio;
- con il terzo punto ha dedotto la carenza di motivazione della sentenza in punto di richiesta di assoluzione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen., rilevando come la recidiva contestata fosse stata esclusa già dal Giudice di prime cure in ragione della lontananza temporale riguardante le precedenti condanne;
- con il quarto punto ha dedotto la carenza di motivazione sia con riguardo alla quantificazione della pena finale sia in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.. 3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo relativo all'omessa motivazione in ordine alla circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre punti di doglianza devono ritenersi inammissibili stante la loro manifesta infondatezza. 1.1 Riguardo al primo punto, deducente un vizio di correlazione tra oggetto dell'imputazione e fatto ascritto in sentenza in riferimento all'art.522 cod.proc.pen., va evidenziato come - pure in presenza di un passaggio argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado e facente riferimento alla aggravante, non contestata, della esposizione del bene alla pubblica fede - la parte dispositiva, mediante l'effettuazione del giudizio di comparazione in relazione alla unica "contestata aggravante" si riferisca univocamente alla sola circostanza originariamente menzionata nell'imputazione, ovvero quella prevista dall'art.625, n.2, cod.pen.. Sul punto, va ricordato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, deve comunque ritenersi la prevalenza del dispositivojr in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, potendo tale regola essere contemperata t tenendo conto, nel caso specifico, degli elementi tratti dalla motivazione f solo qualora dalla lettura della stessa possa ritenersi una non corrispondenza del dispositivo medesimo con l'intenzione del giudicante (Sez.3, 25/9/2018, n.3969/2019, B., RV. 275690; Sez.6, 1/3/2018, n.24157, Cipriano, RV. 273269). Nel caso di specie, quindi, dalla lettura del dispositivo in relazione sinottica con il capo di imputazione, appare evidente come il riferimento (contenuto in motivazione) alla circostanza aggravante - non contestata - di cui all'art.625, n.7, cod.pen., sia frutto di un mero obiter dictum che non ha comunque in alcun modo causalmente interferito nella commisurazione finale della pena. 1.2 Analogamente inammissibile deve ritenersi il secondo profilo di doglianza, attinente alla motivazione della Corte territoriale in punto di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen. e derivante, nel caso di specie, dal taglio dell'etichetta del prodotto. Sul puntoca infatti richiamata la lettura interpretativa in base alla quale in tema di furto, la previa manomissione dell'involucro del bene che l'agente poi sottragga e la asportazione del codice a barre impresso su detto involucro integrano sia l'aggravante della violenza sulle cose che quella, nel caso di specie non contestata, dell'uso del mezzo fraudolento (Sez.5, 5/10/2005, n.43357, Chianese, RV. 233078, resa in fattispecie nella quale le etichette manomesse dall'imputato, nel convincimento di eliminare un congegno antitaccheggio, non avevano anche la funzione di segnalare la sottrazione 3 furtiva della merce ma soltanto di recare il prezzo destinato alla lettura ottica). 1.3 Anche il terzo punto di doglianza, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131- bis cod.pen., non supera il necessario vaglio di ammissibilità. Sul punto, come rilevato da Sez.un., 25/2/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590, deve rilevarsi che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo/valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen4 i richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto,~ sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storicolla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, 4 la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta;
ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa, secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). Pertanto, il ricorso non coglie il particolare rilievo che i giudici di merito hanno attribuito, con motivazione con la quale il punto di doglianza omette 5 Il Presidente di confrontarsi - dal punto di vista oggettivo - alla presenza di plurimi precedenti specifici, alcuni dei quali divenuti definitivi dopo la commissione dei fatti in questione (circostanza in relazione alla quale non assume alcuna valenza contraddittoria il giudizio di esclusione della contestata recidiva in relazione al dato rappresentato dalla lontananza nel tempo dei precedenti valutabili ai fini del giudizio e, appunto, della non possibilità di considerare in relazione alla recidiva le condanne divenute definitive dopo la commissione del fatto ascritto in questa sede). 1.4 II punto di doglianza (che contiene anche una censura del tutto generica e quindi inammissibile in ordine alla determinazione della pena)' attinente a un difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., è invece fondato;
in quanto, pure in presenza di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale non ha operato alcuna valutazione - neanche incidentale - del relativo punto di censura. 2. Deve quindi concludersi per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame, con contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione all'art.624, comma 2, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione della circostanza attenuante ex art.62, n.4, c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma, 23 marzo 2023