Art. 3. Criteri di composizione dell'indennita' 1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento e' dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.
3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
4. Per le spese di conciliazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, puo' essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile .
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla meta'; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento e' riassunto secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.
2. Per le spese di avvio del procedimento e' dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.
3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
4. Per le spese di conciliazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, puo' essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile .
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla meta'; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento e' riassunto secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.