Articolo 2188 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2188 quaterArticolo 2186
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9 ottobre 2010
Art. 2188. Ristrutturazione di ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dall'abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549 , possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a:
a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate; b) l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate; c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa; d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata. 2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell'unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessita', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Note all'art. 2188:
- Per il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'art. 2139.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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