Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12799
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione dell'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice ha adeguatamente motivato in relazione al profilo dedotto, affermando che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento, mostrando di aver valutato il profilo in questione. In caso di applicazione della pena, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del fatto contestato in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.

    La prospettazione difensiva secondo la quale nei fatti si sarebbe dovuto ravvisare la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre ad essere del tutto generica, è palesemente contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative che rendono conto dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale. Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto nei casi di errore manifesto.

  • Accolto
    Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 240 cod. pen., essendo stata illegittimamente disposta la confisca delle somme di danaro in sequestro, pari ad euro 10.210,00.

    La motivazione espressa dal giudice è incongrua e perplessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della confisca del denaro in sequestro. Non si comprendono dalla motivazione espressa dal giudice le ragioni della disposta confisca, avendo il giudice da un lato accennato alla possibilità che il denaro costituisca profitto del reato, dall'altro sostenuto che il ricorrente non abbia giustificato la provenienza del denaro. Tale ultimo riferimento rimanda ad uno dei requisiti della confisca per sproporzione, ma l'apparato argomentativo non è completo. Trattandosi di possesso illecito di stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né, per identità di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 240-bis cod. pen.

  • Accolto
    Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale disposto la confisca del denaro in sequestro senza argomentare in ordine alla sussistenza di un nesso di diretta derivazione dell'asserito profitto rispetto al reato oggetto di giudizio; violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, cod. proc. pen.

    La motivazione espressa dal giudice è incongrua e perplessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della confisca del denaro in sequestro. Non si comprendono dalla motivazione espressa dal giudice le ragioni della disposta confisca, avendo il giudice da un lato accennato alla possibilità che il denaro costituisca profitto del reato, dall'altro sostenuto che il ricorrente non abbia giustificato la provenienza del denaro. Tale ultimo riferimento rimanda ad uno dei requisiti della confisca per sproporzione, ma l'apparato argomentativo non è completo. Trattandosi di possesso illecito di stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né, per identità di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 240-bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12799
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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