CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12799 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TO IO Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI Penale Sent. Sez. 4 Num. 12799 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. TI CO ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la pronuncia del Tribunale di TO IO di applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, 1-bis e 4 d.P.R. 309/90, per avere detenuto grammi 267 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 14,90 del tipo hashish. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione dell'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. M Erronea qualificazione del fatto contestato in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. III) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 240 cod. pen., essendo stata illegittimamente disposta la confisca delle somme di danaro in sequestro, pari ad euro 10.210,00. IV) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale disposto la confisca del denaro in sequestro senza argomentare in ordine alla sussistenza di un nesso di diretta derivazione dell'asserito profitto rispetto al reato oggetto di giudizio;
violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle somme di danaro;
declaratoria d'inammissibilità nel resto. 3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Anche prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza dovesse essere limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui 2 reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti anche soltanto margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 254865). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 — 01; si veda pure Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01, così massimata:"In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione"). La prospettazione difensiva secondo la quale nei fatti si sarebbe dovuto ravvisare la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre ad essere del tutto generica, è palesemente contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative che rendono conto dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale. Quanto al rilievo riguardante l'inosservanza dell'obbligo d'immediata declaratoria di cause di non punibilità, si rileva come la sentenza impugnata, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto, avendo il giudice espressamente affermato che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento, così mostrando di avere valutato il profilo in questione. E' d'uopo rilevare che, in caso di applicazione della pena, per tradizionale orientamento della Corte di legittimità, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, 3 anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. 4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondati, avendo il Tribunale espresso una motivazione incongrua e perplessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della confisca del denaro in sequestro. E' d'uopo rilevare come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 01, così nnassimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."). In relazione alla disposta confisca del danaro, nella motivazione, si legge:"Dev'essere altresì disposta la confisca e devoluzione all'Erario del denaro in sequestro tenuto conto che si tratta di banconote di piccolo e medio taglio, occultate all'interno dell'abitazione del SI e di cui lo stesso non ha saputo giustificare la provenienza, pertanto da ritenersi profitto dell'attività criminosa di spaccio di droga". Trattandosi di possesso illecito di stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né, per identità di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202). L'art. 240 cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie che occupa, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il 4 reato per cui si procede. Tuttavia, nei caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio, e non la vendita di sostanze stupefacenti. Di contro, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990). La confisca per sproporzione dei beni nella disponibilità del condannato è consentita ove sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, ova non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Non si comprendono dalla motivazione espressa dal giudice le ragioni della disposta confisca, avendo il giudice da un lato accennato alla possibilità che il danaro costituisca profitto del reato, dall'altro sostenuto che il ricorrente non abbia giustificato la provenienza del danaro. Tale ultimo riferimento rimanda ad uno dei requisiti della confisca per sproporzione, ma l'apparato argomentativo non è completo. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al dei tribunale di TO IO in diversa persona fisica. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con trasmissione degli atti per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di TO IO, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 20/03/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI Penale Sent. Sez. 4 Num. 12799 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. TI CO ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la pronuncia del Tribunale di TO IO di applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, 1-bis e 4 d.P.R. 309/90, per avere detenuto grammi 267 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 14,90 del tipo hashish. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione dell'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. M Erronea qualificazione del fatto contestato in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. III) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 240 cod. pen., essendo stata illegittimamente disposta la confisca delle somme di danaro in sequestro, pari ad euro 10.210,00. IV) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale disposto la confisca del denaro in sequestro senza argomentare in ordine alla sussistenza di un nesso di diretta derivazione dell'asserito profitto rispetto al reato oggetto di giudizio;
violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle somme di danaro;
declaratoria d'inammissibilità nel resto. 3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Anche prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità era concorde nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza dovesse essere limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui 2 reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti anche soltanto margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 254865). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 — 01; si veda pure Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 — 01, così massimata:"In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione"). La prospettazione difensiva secondo la quale nei fatti si sarebbe dovuto ravvisare la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre ad essere del tutto generica, è palesemente contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze investigative che rendono conto dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale. Quanto al rilievo riguardante l'inosservanza dell'obbligo d'immediata declaratoria di cause di non punibilità, si rileva come la sentenza impugnata, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto, avendo il giudice espressamente affermato che non ricorrono le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento, così mostrando di avere valutato il profilo in questione. E' d'uopo rilevare che, in caso di applicazione della pena, per tradizionale orientamento della Corte di legittimità, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, 3 anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. 4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondati, avendo il Tribunale espresso una motivazione incongrua e perplessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della confisca del denaro in sequestro. E' d'uopo rilevare come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 01, così nnassimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."). In relazione alla disposta confisca del danaro, nella motivazione, si legge:"Dev'essere altresì disposta la confisca e devoluzione all'Erario del denaro in sequestro tenuto conto che si tratta di banconote di piccolo e medio taglio, occultate all'interno dell'abitazione del SI e di cui lo stesso non ha saputo giustificare la provenienza, pertanto da ritenersi profitto dell'attività criminosa di spaccio di droga". Trattandosi di possesso illecito di stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né, per identità di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202). L'art. 240 cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie che occupa, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il 4 reato per cui si procede. Tuttavia, nei caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio, e non la vendita di sostanze stupefacenti. Di contro, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990). La confisca per sproporzione dei beni nella disponibilità del condannato è consentita ove sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, ova non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Non si comprendono dalla motivazione espressa dal giudice le ragioni della disposta confisca, avendo il giudice da un lato accennato alla possibilità che il danaro costituisca profitto del reato, dall'altro sostenuto che il ricorrente non abbia giustificato la provenienza del danaro. Tale ultimo riferimento rimanda ad uno dei requisiti della confisca per sproporzione, ma l'apparato argomentativo non è completo. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al dei tribunale di TO IO in diversa persona fisica. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con trasmissione degli atti per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di TO IO, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 20/03/2026