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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20 /2025 R.G. vertente
fra
nato ad [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nazareno Giorgiano ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio del difensore sito in Potenza, alla via Isca del
Pioppo n. 67, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
AB PO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE CONTUMACE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 3.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: a) accertare la percentuale del danno biologico nella misura del 18 % o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto: b) condannare l' CP_1 in persona del L.R.p.t., al pagamento in favore del Sig. , della quota a Parte_1 titolo di indennizzo in quota capitale e/o rendita in relazione alla percentuale di danno accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000; c) condannare l' in CP_1 persona del L.R.p.t., al pagamento in favore del Sig. , di ogni altra somma Parte_1 spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
d) condannare l' in CP_1 persona del L.R.p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e prova testi, e in data 11 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “In considerazione dell'esame anamnestico, soprattutto lavorativo, dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria esaminata, si ritiene che la malattia lamentata dal Sig. indirizzi Parte_1 all'origine professionale;
rilevato che vi è stato un progressivo peggioramento della malattia,
2 si viene a determinare un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 16%, (sedici per cento) voce 213 tabelle , con decorrenza Febbraio CP_1
2023.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 3.01.2025, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1 conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 16 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1 legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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