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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4216/2019 R.G. posta in deliberazione con provvedimento del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Larissa Pasotti (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 Avv. Giuseppina Tenga (C.F. ) Avv. Fabio Calo' (C.F. C.F._3
) C.F._4
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 24323/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24323/18 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da , in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
ha così statuito:
“1. Rigetta la domanda proposta da , quale amministratore e legale Parte_2
rappresentante della nei confronti della CP_1 Controparte_2
2. Compensa tra le parti le spese di lite.”
Avverso la citata sentenza , nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che CP_1
seguono:
“In via principale e nel merito Per le ragioni tutte sopra esposte si chiede in totale riforma della impugnata sentenza, l'integrale accoglimento delle domande tutte formulate dall'attore in prime cure, fondate e provate, con ogni conseguenziale pronunzia di legge.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le motivazioni sopra evidenziate, rigettare l'appello proposto dalla e, per l'effetto confermare la sentenza CP_1 impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
12 dicembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
che, quale legale rappresentante della ha agito nei confronti della CP_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 20.000,00 a Controparte_2
titolo di risarcimento dei danni subiti per il mancato rinvenimento, in sede di dissequestro, della merce di sua proprietà (circa 2904 paia di scarpe) che era stata sequestrata il 2 luglio 2012 e affidata in custodia al deposito giudiziario della convenuta.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'espletata istruttoria, non era stato provato che la merce - indicata dalla società attrice come mancante - fosse effettivamente quella custodita presso la e ha Controparte_2
compensato le spese di lite.
L'appello non è fondato e va respinto.
Le doglianze formulate dalla parte appellante, che lamenta l'omessa ed erronea valutazione sia dei documenti prodotti, con relativa “violazione degli artt. 2700 c.c.
2697 e segg. CC, in relazione agli artt. 115 e 116 C.P.C.”, che delle prove testimoniali assunte in primo grado, possono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione logica che le lega. Lo sostiene, in particolare, di avere dimostrato la fondatezza della pretesa Pt_1
risarcitoria azionata atteso che il materiale sequestrato - dopo essere stato controllato e inventariato dagli agenti dell' e della Polizia Municipale di Controparte_3
Roma - era stato affidato in custodia giudiziale alla ma in Controparte_2
occasione del dissequestro parziale eseguito il 5 luglio 2013 era risultato in parte mancante, non essendo stati rinvenuti i colli recanti i codici identificativi GM17010,
GM 17003 e GM17007.
Le censure non meritano condivisione.
Dalla documentazione in atti risulta che il 2 luglio 2012 gli agenti dell'
[...]
e della Polizia Municipale di Roma hanno eseguito presso la sede della CP_3
società il sequestro preventivo di un ingente quantitativo di calzature in CP_1
quanto alcuni campioni, analizzati in loco, avevano dato esito positivo circa la tossicità dei materiali utilizzati nel processo di produzione.
I beni sequestrati, dopo essere stati inventariati dagli agenti sulla base del codice identificativo e del numero dei colli, in parte sono stati prelevati e consegnati al deposito giudiziario della società e in parte sono rimasti in Controparte_2
custodia presso la sede della CP_1
Ora, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, dall'espletata istruttoria non
è emersa la prova che la merce non rinvenuta in sede di dissequestro parziale presso il deposito giudiziario della fosse proprio quella oggetto del Controparte_2
sequestro.
Durante le operazioni del 2 luglio 2012, infatti, gli agenti operanti non hanno proceduto all'apertura di tutti i singoli scatoloni e alla verifica delle calzature ivi effettivamente riposte, ma hanno eseguito meri controlli a campione del contenuto dei vari colli. Tale circostanza è stata confermata, in sede di escussione, dal teste TE
, all'epoca dei fatti funzionario dell , il quale ha dichiarato: “Io
[...] CP_3
ho partecipato alla prima operazione di sequestro presso la unitamente ad altri CP_1
colleghi della;
le modalità operative consistevano nel controllare la Parte_3
quantità di cartoni e la qualità della merce indicata nei cartoni contenuti nel magazzino;
non aprivamo tutti i cartoni per controllare tutte le scarpe;
a parità di articolo indicato (“stampigliato”) nel cartone si apriva solo un cartone…; ADR: “Noi non abbiamo fatto alcun imballaggio della merce;
la merce era già dentro i cartoni;
noi fatto dei controlli a campione abbiamo aperto solo alcuni cartoni e li abbiamo richiusi semplicemente con del mastro adesivo;
Quando abbiamo fatto il controllo a campione non vi era alcun dipendente della . Controparte_2
In sede di dissequestro parziale della merce (restituita alla in quanto CP_1
le analisi ne avevano attestato la regolarità) è stato, poi, accertato che - in relazione ad alcuni articoli - le indicazioni riportate sulle etichette incollate sui cartoni non corrispondevano al contenuto delle scatole, come confermato dal teste Tes_2
all'epoca dei fatti funzionario dell' , che ha riferito: “ io
[...] Controparte_3
ho partecipato solo alle operazioni compiute e al dissequestro – posso dire che quando ho effettuato l'accesso del 28 febbraio, come indicato nel verbale, ci sono stati presentati dei cartoni in cui erano incollate delle etichette con l'indicazione dei codici con l'indicazione degli articoli ma all'interno i colli erano differenti da quelli indicati nel cartello – la quantità di articoli diversi che ho indicato e abbiamo riscontrato corrispondeva al numero di articoli mancanti”.
Inoltre, dal verbale del 9 aprile 2014 è emerso che gli agenti hanno interrotto le operazioni di apertura dei cartoni indicanti l'articolo contrassegnato con codice GM
17003, avendo constatato che il contenuto delle scatole era difforme rispetto a quanto indicato sull'etichetta e che non vi era corrispondenza con la merce sequestrata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale appare corretta, atteso che non è stata raggiunta la prova che la merce non rinvenuta presso il deposito giudiziario della fosse effettivamente quella Controparte_2
oggetto di sequestro.
La pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice non può, peraltro, trovare accoglimento anche sotto il diverso profilo per cui, seppure sia vero che alcuni dei colli sequestrati non sono stati rinvenuti al momento del dissequestro, manca qualsiasi riscontro in ordine all'effettiva individuazione delle calzature mancanti con riguardo alla quantità, alle caratteristiche e, conseguentemente, al valore.
In particolare, le tre fatture di acquisto della merce emesse dalla CP_4
per l'importo di € 10.000,00 ciascuna, oltre ad essere del tutto generiche perché
[...]
non indicanti la tipologia di calzature che sarebbero state comprate dalla CP_1
non sono accompagnate da una quietanza o altri documenti contabili che possano attestare sia l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le due società sia l'effettivo pagamento della merce stessa. Basti considerare che il teste Testimone_3
che all'epoca dei fatti era amministratore della ha riferito di essere Controparte_4
“uscito subito dalla società perché non mi era ben chiara l'attività svolta dalla società che doveva essere solo di carattere immobiliare”.
In mancanza di qualsiasi riscontro in ordine alla specifica tipologia della merce acquistata e all'effettiva riconducibilità delle fatture agli articoli non rinvenuti in sede di dissequestro, la pretesa risarcitoria non è in ogni caso suscettibile di accoglimento per difetto degli elementi occorrenti per la quantificazione.
L'appello va, dunque, respinto.
In continuità con la linea seguita dal giudice di primo grado, alla luce della complessità della vicenda trattata e dell'effettivo mancato rinvenimento di parte degli articoli sequestrati, nonché in ragione dell'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di gravame. Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4216/2019 R.G. posta in deliberazione con provvedimento del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Larissa Pasotti (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 Avv. Giuseppina Tenga (C.F. ) Avv. Fabio Calo' (C.F. C.F._3
) C.F._4
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 24323/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24323/18 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da , in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
ha così statuito:
“1. Rigetta la domanda proposta da , quale amministratore e legale Parte_2
rappresentante della nei confronti della CP_1 Controparte_2
2. Compensa tra le parti le spese di lite.”
Avverso la citata sentenza , nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che CP_1
seguono:
“In via principale e nel merito Per le ragioni tutte sopra esposte si chiede in totale riforma della impugnata sentenza, l'integrale accoglimento delle domande tutte formulate dall'attore in prime cure, fondate e provate, con ogni conseguenziale pronunzia di legge.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le motivazioni sopra evidenziate, rigettare l'appello proposto dalla e, per l'effetto confermare la sentenza CP_1 impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
12 dicembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
che, quale legale rappresentante della ha agito nei confronti della CP_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 20.000,00 a Controparte_2
titolo di risarcimento dei danni subiti per il mancato rinvenimento, in sede di dissequestro, della merce di sua proprietà (circa 2904 paia di scarpe) che era stata sequestrata il 2 luglio 2012 e affidata in custodia al deposito giudiziario della convenuta.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito dell'espletata istruttoria, non era stato provato che la merce - indicata dalla società attrice come mancante - fosse effettivamente quella custodita presso la e ha Controparte_2
compensato le spese di lite.
L'appello non è fondato e va respinto.
Le doglianze formulate dalla parte appellante, che lamenta l'omessa ed erronea valutazione sia dei documenti prodotti, con relativa “violazione degli artt. 2700 c.c.
2697 e segg. CC, in relazione agli artt. 115 e 116 C.P.C.”, che delle prove testimoniali assunte in primo grado, possono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione logica che le lega. Lo sostiene, in particolare, di avere dimostrato la fondatezza della pretesa Pt_1
risarcitoria azionata atteso che il materiale sequestrato - dopo essere stato controllato e inventariato dagli agenti dell' e della Polizia Municipale di Controparte_3
Roma - era stato affidato in custodia giudiziale alla ma in Controparte_2
occasione del dissequestro parziale eseguito il 5 luglio 2013 era risultato in parte mancante, non essendo stati rinvenuti i colli recanti i codici identificativi GM17010,
GM 17003 e GM17007.
Le censure non meritano condivisione.
Dalla documentazione in atti risulta che il 2 luglio 2012 gli agenti dell'
[...]
e della Polizia Municipale di Roma hanno eseguito presso la sede della CP_3
società il sequestro preventivo di un ingente quantitativo di calzature in CP_1
quanto alcuni campioni, analizzati in loco, avevano dato esito positivo circa la tossicità dei materiali utilizzati nel processo di produzione.
I beni sequestrati, dopo essere stati inventariati dagli agenti sulla base del codice identificativo e del numero dei colli, in parte sono stati prelevati e consegnati al deposito giudiziario della società e in parte sono rimasti in Controparte_2
custodia presso la sede della CP_1
Ora, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, dall'espletata istruttoria non
è emersa la prova che la merce non rinvenuta in sede di dissequestro parziale presso il deposito giudiziario della fosse proprio quella oggetto del Controparte_2
sequestro.
Durante le operazioni del 2 luglio 2012, infatti, gli agenti operanti non hanno proceduto all'apertura di tutti i singoli scatoloni e alla verifica delle calzature ivi effettivamente riposte, ma hanno eseguito meri controlli a campione del contenuto dei vari colli. Tale circostanza è stata confermata, in sede di escussione, dal teste TE
, all'epoca dei fatti funzionario dell , il quale ha dichiarato: “Io
[...] CP_3
ho partecipato alla prima operazione di sequestro presso la unitamente ad altri CP_1
colleghi della;
le modalità operative consistevano nel controllare la Parte_3
quantità di cartoni e la qualità della merce indicata nei cartoni contenuti nel magazzino;
non aprivamo tutti i cartoni per controllare tutte le scarpe;
a parità di articolo indicato (“stampigliato”) nel cartone si apriva solo un cartone…; ADR: “Noi non abbiamo fatto alcun imballaggio della merce;
la merce era già dentro i cartoni;
noi fatto dei controlli a campione abbiamo aperto solo alcuni cartoni e li abbiamo richiusi semplicemente con del mastro adesivo;
Quando abbiamo fatto il controllo a campione non vi era alcun dipendente della . Controparte_2
In sede di dissequestro parziale della merce (restituita alla in quanto CP_1
le analisi ne avevano attestato la regolarità) è stato, poi, accertato che - in relazione ad alcuni articoli - le indicazioni riportate sulle etichette incollate sui cartoni non corrispondevano al contenuto delle scatole, come confermato dal teste Tes_2
all'epoca dei fatti funzionario dell' , che ha riferito: “ io
[...] Controparte_3
ho partecipato solo alle operazioni compiute e al dissequestro – posso dire che quando ho effettuato l'accesso del 28 febbraio, come indicato nel verbale, ci sono stati presentati dei cartoni in cui erano incollate delle etichette con l'indicazione dei codici con l'indicazione degli articoli ma all'interno i colli erano differenti da quelli indicati nel cartello – la quantità di articoli diversi che ho indicato e abbiamo riscontrato corrispondeva al numero di articoli mancanti”.
Inoltre, dal verbale del 9 aprile 2014 è emerso che gli agenti hanno interrotto le operazioni di apertura dei cartoni indicanti l'articolo contrassegnato con codice GM
17003, avendo constatato che il contenuto delle scatole era difforme rispetto a quanto indicato sull'etichetta e che non vi era corrispondenza con la merce sequestrata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale appare corretta, atteso che non è stata raggiunta la prova che la merce non rinvenuta presso il deposito giudiziario della fosse effettivamente quella Controparte_2
oggetto di sequestro.
La pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice non può, peraltro, trovare accoglimento anche sotto il diverso profilo per cui, seppure sia vero che alcuni dei colli sequestrati non sono stati rinvenuti al momento del dissequestro, manca qualsiasi riscontro in ordine all'effettiva individuazione delle calzature mancanti con riguardo alla quantità, alle caratteristiche e, conseguentemente, al valore.
In particolare, le tre fatture di acquisto della merce emesse dalla CP_4
per l'importo di € 10.000,00 ciascuna, oltre ad essere del tutto generiche perché
[...]
non indicanti la tipologia di calzature che sarebbero state comprate dalla CP_1
non sono accompagnate da una quietanza o altri documenti contabili che possano attestare sia l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le due società sia l'effettivo pagamento della merce stessa. Basti considerare che il teste Testimone_3
che all'epoca dei fatti era amministratore della ha riferito di essere Controparte_4
“uscito subito dalla società perché non mi era ben chiara l'attività svolta dalla società che doveva essere solo di carattere immobiliare”.
In mancanza di qualsiasi riscontro in ordine alla specifica tipologia della merce acquistata e all'effettiva riconducibilità delle fatture agli articoli non rinvenuti in sede di dissequestro, la pretesa risarcitoria non è in ogni caso suscettibile di accoglimento per difetto degli elementi occorrenti per la quantificazione.
L'appello va, dunque, respinto.
In continuità con la linea seguita dal giudice di primo grado, alla luce della complessità della vicenda trattata e dell'effettivo mancato rinvenimento di parte degli articoli sequestrati, nonché in ragione dell'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di gravame. Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino