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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29338/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29338 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bardella, Valeria Giorgetti e Alessandro Lorenzo Zaccheo, elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Milano in via San Protaso n. 5, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
(P.IVA. ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moramarco, in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Altamura (BA), alla via Roma n. 4 e, quindi, presso il suo indirizzo telematico Email_1
RESISTENTE OGGETTO: Cessione dei crediti di imposta
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “disattesa ogni contraria istanza, domanda anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno provvedimento, accertamento e/o declaratoria, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento di ai propri obblighi di cui all'Accordo di Controparte_1
Cessione di Credito Futuro e, nello specifico, agli obblighi di cessione del credito di cui al relativo articolo 4.4., per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa e, per gli effetti, condannare a disporre – secondo le Controparte_1 modalità contrattualmente concordate – il trasferimento dei Crediti d'Imposta, come risultanti nella propria Piattaforma ADE, verso , per un valore pari a Euro 502.591,50, per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa. Parte_1
2) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
per la resistente: “1) Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, ACCERTARE e DICHIARARE che la causa richiede un'istruttoria «complessa» e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato di cognizione a rito ordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
pagina 1 di 5 2) in caso di reiezione dell'istanza sub 1), voglia, in via preliminare, il Tribunale adito, RIGETTARE la domanda per le ragioni esposte al capitolo sub A) del presente atto;
3) in caso di reiezione dell'istanza sub 2), voglia, in via riconvenzionale, il Tribunale adito, ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto detto al punto sub B) del presente atto, l'intervenuta risoluzione dell'Accordo di Cessione di Credito Futuro intercorso tra le parti e, conseguentemente, RIGETTARE la domanda avanzata da Parte_1
4) in via subordinata e nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto detto al punto sub C) delle premesse, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in Parte_1 attesa dell'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 31519/2024 r.g. Tribunale di Milano, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Torino alla via Nizza n. 262/59, C.F. , e del in Milano, in P.IVA_3 Controparte_3 persona dell'amministratore pro tempore, C.F. per vederli CONDANNARE in solido al pagamento dei P.IVA_4 lavori eseguiti ed il risarcimento del danno causato dall'inadempimento della Committente e della sua mandataria, per complessivi € 427.554,84, o per quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta. Al fine di consentire la chiamata dei terzi su indicati, pronunciare decreto di spostamento della fissata udienza di comparizione delle parti, dando termine per la relativa citazione. 5) in via ulteriormente gradata, ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto esposto al capitolo D) della parte espositiva, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, RIGETTARE la domanda proposta Parte_1 da Parte_1
6) in ultima istanza, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda avanzata da Parte_1 subordinare la cessione del credito d'imposta al pagamento, da parte di di ulteriori € 105.739,08. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa. In ogni caso, insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati in atti, poiché ammissibili e rilevanti”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la società Parte_1 ha convenuto in giudizio l'impresa individuale , chiedendo, previo Controparte_1 accertamento del grave inadempimento della resistente agli obblighi di cessione del credito sulla stessa gravanti, di condannarla a disporre il trasferimento dei crediti d'Imposta verso la ricorrente per il Parte_1 valore di euro 502.591,50. A sostegno delle domande, la ricorrente ha sostenuto che:
- la società opera nel settore della compravendita, gestione e locazione di complessi immobiliari Parte_1 mentre la è un'impresa individuale che si occupa di attività di costruzione di opere edili ed edifici, CP_1 residenziali e non;
- nel mese di marzo 2023 la società in qualità di appaltatore, e il CP_1 Controparte_4
, in persona della mandataria (poi divenuta ), quale
[...] Controparte_5 Controparte_2 committente, avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori finalizzati all'efficientamento energetico, al miglioramento sismico e ad altre opere presso il condominio;
- i lavori rientravano nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'art. 119 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Superbonus) e di cui all'art. 16 bis d.P.R. 917/1986 (cd. Bonus Casa) e il condominio si era potuto avvalere dell'opzione “sconto in fattura” di cui all'art. 121 del d.l. n. 34\2020;
- con contratto denominato “Accordo di cessione di credito futuro”, stipulato in data 15 marzo 2023 tra le società e , la prima si era impegnata a cedere pro soluto alla seconda i crediti di imposta CP_1 Controparte_2 che sarebbero maturati in favore della per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di CP_1 appalto mentre la si era impegnata al pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti Controparte_2
pagina 2 di 5 secondo le modalità e i termini ivi specificati e, in particolare, a seguito dell'emissione di fattura da parte della in relazione ad ogni S.A.L. emesso;
CP_1
- a fronte dell'esecuzione dei lavori di cui all'appalto e di pagamenti eseguiti in favore della per CP_1 complessivi euro 1.164.505,97 a fronte delle fatture dalla stesse emesse, la si era invece resa CP_1 inadempiente agli obblighi di cui all'accordo di cessione, avendo omesso di cedere alla
[...]
per l'importo complessivo di euro 502.591,50; Controparte_6
- in particolare, nonostante fossero maturati in favore della per euro 1.590.535,00, Controparte_7 nel mese di febbraio 2022 non aveva dato corso ad alcuna cessione in favore della;
CP_1 Controparte_2
- nel mese di febbraio 2024, la aveva ceduto l'accordo di cessione di credito futuro e i Controparte_2 diritti dallo stesso derivanti in favore della sua controllante come comunicato alla Parte_1 CP_1
- successivamente, nei mesi di marzo e aprile 2024 l'impresa aveva dato parziale esecuzione CP_1 all'accordo di cessione dei crediti, trasferendo alla crediti d'Imposta per complessivi euro Parte_1 Par 1.087.943,50 rispetto ad un totale di crediti maturati in favore di pari ad euro 1.590.535,00. La ricorrente ha quindi agito istaurando il presente giudizio per ottenere la condanna della resistente al trasferimento dei residui crediti d'Imposta per euro 502.591,50, presenti nel cassetto fiscale della e CP_1 che sarebbero maturati in relazione ai lavori eseguiti e attestati al 31 dicembre 2023. 1.2. Il signor , quale titolare dell'impresa individuale si è costituito in Controparte_1 CP_1 giudizio chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito da semplificato in ordinario. Nel merito, la difesa della resistente ha sostenuto l'infondatezza delle domande proposte in quanto l'accordo di cessione dei crediti d'Imposta integrava un contratto preliminare con cui le parti si erano obbligate a stipulare un futuro contratto di cessione dei crediti ma tale contratto non era mai stato sottoscritto tra le parti;
in altre parole, nell'accordo di cessione azionato dalla ricorrente le parti si erano unicamente impegnate alla stipula di un contratto definitivo con la conseguenza che, al più, la ricorrente avrebbe dovuto agire per dare esecuzione al citato preliminare e solo all'esito avrebbe potuto pretendere la cessione dei crediti. Sotto un diverso profilo, la resistente ha invocato l'operatività nella fattispecie dell'art.
6.2 dell'accordo di cessione che prevedeva la risoluzione dell'accordo con effetto retroattivo, con il venire meno delle relative obbligazioni e degli effetti sorti, laddove, per qualsiasi ragione, anche non imputabile al cedente, il contratto di appalto fosse stato risolto o fosse “venuto meno” agli effetti di legge, o, ancora, se per qualsiasi ragione, anche non imputabile al cedente, i lavori oggetto dell'appalto non fossero stati eseguiti nei termini previsti dalla normativa in materia ai fini della fruibilità degli incentivi fiscali per gli stessi previsti. Nel caso di specie, con comunicazione del 30 luglio 2024 inoltrata via pec sia alla (che era Controparte_8 direttore dei lavori e mandataria del condominio committente) sia alla odierna ricorrente , la Parte_1 CP_1 aveva invocato la risoluzione del contratto di appalto lamentando gravi violazioni e inadempienze della committente, e la , con comunicazione dell'1 agosto 2024, pur contestando ogni addebito di Controparte_2 responsabilità, aveva preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto, ribadendo tale circostanza anche nella successiva nota del 30 agosto 2024 (doc. 3, 4 e 6 di parte resistente). Di qui, l'intervenuta risoluzione del collegato accordo di cessione di crediti futuri oggetto di causa, ai sensi del citato art.
6.2. In via subordinata, la resistente ha sollevato l'eccezione di inadempimento della o della Parte_1 [...] in merito al contratto di appalto, evidenziando come la , quale direttore Controparte_2 Controparte_2 dei lavori non avesse contabilizzato alcuni lavori eseguiti e, successivamente, avesse sospeso i pagamenti dovuto e, infine, avesse ostacolato la resistente nell'esecuzione/ultimazione dei lavori al punto da CP_1 indurla, con la comunicazione del 30 luglio 2024 ad invocare la risoluzione del contratto di appalto. Proprio in relazione al contratto di appalto, in seguito alla sua risoluzione, la aveva instaurato un CP_1
pagina 3 di 5 procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la consistenza dei lavori eseguiti e delle opere non realizzate. Tale circostanza avrebbe giustificato, secondo la difesa della resistente, la sospensione del presente giudizio e, comunque, la necessità di estendere il contradittorio anche alla società e al . Controparte_2 CP_3
Infine, in via ulteriormente subordinata, la resistente ha eccepito l'inadempimento della in ordine Parte_1 al pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti di imposta, essendo la stessa ancora debitrice dell'importo di euro 105.739,08, circostanza che escluderebbe ogni diritto della ricorrente a chiedere la cessione di crediti d'imposta per euro 502.591,50 o, quantomeno, imporrebbe di subordinare la cessione del credito al pagamento del corrispettivo residuo dovuto.
1.3. All'esito dell'udienza di comparizione, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio e per la chiamata in causa dei terzi e inammissibili o superflue tutte le prove richieste dalla difesa della resistente nella memoria difensiva. In definitiva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e alla successiva udienza del 19 marzo 2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. In via preliminare va ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa della resistente in occasione della precisazione delle conclusioni, potendosi sul punto richiamare integralmente il contenuto dell'ordinanza del 31 dicembre 2024. Par
3. Tanto premesso, le domande proposte dalla società non possono essere accolte ritenendosi fondata, anche in virtù del principio della ragione più liquida, la domanda proposta dalla resistente in via riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo di cessione, ai sensi dell'art.
6.2. L'articolo in questione prevedeva testualmente: “Le parti convengono altresì che qualora per qualsivoglia ragione, anche non imputabile al cedente, il sopra citato contratto d'appalto venga risolto e/o comunque venga meno agli effetti di legge ovvero per qualsivoglia ragione, anche non imputabile al Cedente, i Lavori che formano oggetto dello stesso non vengano eseguiti nei termini fissati dalla normativa stabilita in materia, ai fini dell'usufruibilità degli incentivi fiscali per gli stessi previsti e quali in premessa richiamati, di modo che risultino non più applicabili gli stessi nelle aliquote sopra indicate, ovvero nei casi di cui all'art. 4.5, il presente Accordo si risolverà con effetto retroattivo a tutti gli effetti di legge, ne verranno meno tutte le obbligazioni e gli effetti sorti, e qualsiasi importo che nell'esecuzione dello stesso, sia stato versato al Cedente fino a tale momento dovrà essere da questo restituito al Cessionario senza interessi e senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione, a condizione che il abbia versato le stesse somme al Cedente. In caso contrario le suddette somme non saranno CP_3 riconosciute al Cessionario”. Parte resistente ha documento che, con comunicazione del 30 luglio 2024, inoltrata tanto alla ricorrente quanto alla - che, si ribadisce, era il soggetto incaricato per la Direzione dei lavori e Controparte_2 mandataria del committente - ha dichiarato di voler risolvere il contratto di appalto CP_3 lamentando gravi inadempienze delle controparti (doc. 3). A tale comunicazione la società Controparte_2 ha risposto in data 1 agosto 2024 e, pur escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità, ha preso atto della volontà della di “terminare l'appalto” e ha dichiarato di considerare il cantiere nella disponibilità CP_1 del Condominio, chiedendo alla di rimuovere materiali ed eventuali macchinari ivi presenti (doc. 4 di CP_1 parte resistente). Già questa dichiarazione della , ad avviso di questo giudice, rileva quale Controparte_2 accettazione della richiesta avanzata dalla di risoluzione del contratto ed è idonea a ritenere CP_1 configurabile un'ipotesi di risoluzione consensuale dello stesso che – diversamente da quanto sembra aver prospettato la ricorrente nel corso del giudizio (v. udienza del 3 dicembre 2024) – non necessità di una pronuncia giudiziale costitutiva. In ogni caso, anche successivamente, con comunicazione del 30 agosto pagina 4 di 5 2024, la stessa ha ulteriormente ribadito l'intervenuto scioglimento del contratto, Controparte_2 dichiarando “Ribadiamo: il contratto d'appalto è risolto, ovvero c'è stato il recesso, in altri termini è finito. Dovete sgombrare entro cinque giorni il cantiere dalle Vostre attrezzature […]” (doc. 6 di parte ricorrente). Ebbene, considerando che l'ampiezza delle disposizioni contenute nell'art.
6.2 dell'Accordo di cessione, laddove è stato previsto che “qualora, per qualsivoglia ragione, anche non imputabile al cedente, il sopra citato contratto d'appalto venga risolto e/o comunque venga meno agli effetti di legge” è tale da includere qualsivoglia ipotesi di scioglimento del contratto di contratto di appalto - in ipotesi, quindi, anche di estinzione per mutuo dissenso, come verificatosi nel caso di specie per le considerazioni appena svolte – si ritiene che ogni effetto dell'Accordo di cessione sia venuto meno, almeno a far data dall'1 agosto 2024, data in cui si è realizzato lo scambio di consensi relativamente allo scioglimento del vincolo contrattuale. In altre parole, accertata incidentalmente l'intervenuta estinzione dell'appalto, si ritiene che sia venuto veno
“con effetto retroattivo a tutti gli effetti di legge” anche l'Accordo di cessione di credito futuro e tutte le obbligazioni poste da tale accordo a carico di ciascuna parte, con la conseguenza che deve escludersi la configurabilità di un diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il trasferimento dei residui Crediti d'Imposta in proprio favore. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e alla limitata attività inerente alla fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro Parte_1 Controparte_1 nonché sulle domande proposte da quest'ultimo in via riconvenzionale, così provvede:
[...]
a. rigetta le domande proposte da Parte_1
b. accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente e accerta l'intervenuta risoluzione dell'Accordo di cessione di credito Futuro intercorso tra le parti;
c. condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 11 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29338 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bardella, Valeria Giorgetti e Alessandro Lorenzo Zaccheo, elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Milano in via San Protaso n. 5, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
(P.IVA. ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moramarco, in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Altamura (BA), alla via Roma n. 4 e, quindi, presso il suo indirizzo telematico Email_1
RESISTENTE OGGETTO: Cessione dei crediti di imposta
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “disattesa ogni contraria istanza, domanda anche riconvenzionale, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno provvedimento, accertamento e/o declaratoria, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento di ai propri obblighi di cui all'Accordo di Controparte_1
Cessione di Credito Futuro e, nello specifico, agli obblighi di cessione del credito di cui al relativo articolo 4.4., per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa e, per gli effetti, condannare a disporre – secondo le Controparte_1 modalità contrattualmente concordate – il trasferimento dei Crediti d'Imposta, come risultanti nella propria Piattaforma ADE, verso , per un valore pari a Euro 502.591,50, per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa. Parte_1
2) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
per la resistente: “1) Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, ACCERTARE e DICHIARARE che la causa richiede un'istruttoria «complessa» e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato di cognizione a rito ordinario;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice;
pagina 1 di 5 2) in caso di reiezione dell'istanza sub 1), voglia, in via preliminare, il Tribunale adito, RIGETTARE la domanda per le ragioni esposte al capitolo sub A) del presente atto;
3) in caso di reiezione dell'istanza sub 2), voglia, in via riconvenzionale, il Tribunale adito, ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto detto al punto sub B) del presente atto, l'intervenuta risoluzione dell'Accordo di Cessione di Credito Futuro intercorso tra le parti e, conseguentemente, RIGETTARE la domanda avanzata da Parte_1
4) in via subordinata e nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto detto al punto sub C) delle premesse, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in Parte_1 attesa dell'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 31519/2024 r.g. Tribunale di Milano, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Torino alla via Nizza n. 262/59, C.F. , e del in Milano, in P.IVA_3 Controparte_3 persona dell'amministratore pro tempore, C.F. per vederli CONDANNARE in solido al pagamento dei P.IVA_4 lavori eseguiti ed il risarcimento del danno causato dall'inadempimento della Committente e della sua mandataria, per complessivi € 427.554,84, o per quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta. Al fine di consentire la chiamata dei terzi su indicati, pronunciare decreto di spostamento della fissata udienza di comparizione delle parti, dando termine per la relativa citazione. 5) in via ulteriormente gradata, ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto esposto al capitolo D) della parte espositiva, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, RIGETTARE la domanda proposta Parte_1 da Parte_1
6) in ultima istanza, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda avanzata da Parte_1 subordinare la cessione del credito d'imposta al pagamento, da parte di di ulteriori € 105.739,08. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa. In ogni caso, insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati in atti, poiché ammissibili e rilevanti”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la società Parte_1 ha convenuto in giudizio l'impresa individuale , chiedendo, previo Controparte_1 accertamento del grave inadempimento della resistente agli obblighi di cessione del credito sulla stessa gravanti, di condannarla a disporre il trasferimento dei crediti d'Imposta verso la ricorrente per il Parte_1 valore di euro 502.591,50. A sostegno delle domande, la ricorrente ha sostenuto che:
- la società opera nel settore della compravendita, gestione e locazione di complessi immobiliari Parte_1 mentre la è un'impresa individuale che si occupa di attività di costruzione di opere edili ed edifici, CP_1 residenziali e non;
- nel mese di marzo 2023 la società in qualità di appaltatore, e il CP_1 Controparte_4
, in persona della mandataria (poi divenuta ), quale
[...] Controparte_5 Controparte_2 committente, avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori finalizzati all'efficientamento energetico, al miglioramento sismico e ad altre opere presso il condominio;
- i lavori rientravano nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'art. 119 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Superbonus) e di cui all'art. 16 bis d.P.R. 917/1986 (cd. Bonus Casa) e il condominio si era potuto avvalere dell'opzione “sconto in fattura” di cui all'art. 121 del d.l. n. 34\2020;
- con contratto denominato “Accordo di cessione di credito futuro”, stipulato in data 15 marzo 2023 tra le società e , la prima si era impegnata a cedere pro soluto alla seconda i crediti di imposta CP_1 Controparte_2 che sarebbero maturati in favore della per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di CP_1 appalto mentre la si era impegnata al pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti Controparte_2
pagina 2 di 5 secondo le modalità e i termini ivi specificati e, in particolare, a seguito dell'emissione di fattura da parte della in relazione ad ogni S.A.L. emesso;
CP_1
- a fronte dell'esecuzione dei lavori di cui all'appalto e di pagamenti eseguiti in favore della per CP_1 complessivi euro 1.164.505,97 a fronte delle fatture dalla stesse emesse, la si era invece resa CP_1 inadempiente agli obblighi di cui all'accordo di cessione, avendo omesso di cedere alla
[...]
per l'importo complessivo di euro 502.591,50; Controparte_6
- in particolare, nonostante fossero maturati in favore della per euro 1.590.535,00, Controparte_7 nel mese di febbraio 2022 non aveva dato corso ad alcuna cessione in favore della;
CP_1 Controparte_2
- nel mese di febbraio 2024, la aveva ceduto l'accordo di cessione di credito futuro e i Controparte_2 diritti dallo stesso derivanti in favore della sua controllante come comunicato alla Parte_1 CP_1
- successivamente, nei mesi di marzo e aprile 2024 l'impresa aveva dato parziale esecuzione CP_1 all'accordo di cessione dei crediti, trasferendo alla crediti d'Imposta per complessivi euro Parte_1 Par 1.087.943,50 rispetto ad un totale di crediti maturati in favore di pari ad euro 1.590.535,00. La ricorrente ha quindi agito istaurando il presente giudizio per ottenere la condanna della resistente al trasferimento dei residui crediti d'Imposta per euro 502.591,50, presenti nel cassetto fiscale della e CP_1 che sarebbero maturati in relazione ai lavori eseguiti e attestati al 31 dicembre 2023. 1.2. Il signor , quale titolare dell'impresa individuale si è costituito in Controparte_1 CP_1 giudizio chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito da semplificato in ordinario. Nel merito, la difesa della resistente ha sostenuto l'infondatezza delle domande proposte in quanto l'accordo di cessione dei crediti d'Imposta integrava un contratto preliminare con cui le parti si erano obbligate a stipulare un futuro contratto di cessione dei crediti ma tale contratto non era mai stato sottoscritto tra le parti;
in altre parole, nell'accordo di cessione azionato dalla ricorrente le parti si erano unicamente impegnate alla stipula di un contratto definitivo con la conseguenza che, al più, la ricorrente avrebbe dovuto agire per dare esecuzione al citato preliminare e solo all'esito avrebbe potuto pretendere la cessione dei crediti. Sotto un diverso profilo, la resistente ha invocato l'operatività nella fattispecie dell'art.
6.2 dell'accordo di cessione che prevedeva la risoluzione dell'accordo con effetto retroattivo, con il venire meno delle relative obbligazioni e degli effetti sorti, laddove, per qualsiasi ragione, anche non imputabile al cedente, il contratto di appalto fosse stato risolto o fosse “venuto meno” agli effetti di legge, o, ancora, se per qualsiasi ragione, anche non imputabile al cedente, i lavori oggetto dell'appalto non fossero stati eseguiti nei termini previsti dalla normativa in materia ai fini della fruibilità degli incentivi fiscali per gli stessi previsti. Nel caso di specie, con comunicazione del 30 luglio 2024 inoltrata via pec sia alla (che era Controparte_8 direttore dei lavori e mandataria del condominio committente) sia alla odierna ricorrente , la Parte_1 CP_1 aveva invocato la risoluzione del contratto di appalto lamentando gravi violazioni e inadempienze della committente, e la , con comunicazione dell'1 agosto 2024, pur contestando ogni addebito di Controparte_2 responsabilità, aveva preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto, ribadendo tale circostanza anche nella successiva nota del 30 agosto 2024 (doc. 3, 4 e 6 di parte resistente). Di qui, l'intervenuta risoluzione del collegato accordo di cessione di crediti futuri oggetto di causa, ai sensi del citato art.
6.2. In via subordinata, la resistente ha sollevato l'eccezione di inadempimento della o della Parte_1 [...] in merito al contratto di appalto, evidenziando come la , quale direttore Controparte_2 Controparte_2 dei lavori non avesse contabilizzato alcuni lavori eseguiti e, successivamente, avesse sospeso i pagamenti dovuto e, infine, avesse ostacolato la resistente nell'esecuzione/ultimazione dei lavori al punto da CP_1 indurla, con la comunicazione del 30 luglio 2024 ad invocare la risoluzione del contratto di appalto. Proprio in relazione al contratto di appalto, in seguito alla sua risoluzione, la aveva instaurato un CP_1
pagina 3 di 5 procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la consistenza dei lavori eseguiti e delle opere non realizzate. Tale circostanza avrebbe giustificato, secondo la difesa della resistente, la sospensione del presente giudizio e, comunque, la necessità di estendere il contradittorio anche alla società e al . Controparte_2 CP_3
Infine, in via ulteriormente subordinata, la resistente ha eccepito l'inadempimento della in ordine Parte_1 al pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti di imposta, essendo la stessa ancora debitrice dell'importo di euro 105.739,08, circostanza che escluderebbe ogni diritto della ricorrente a chiedere la cessione di crediti d'imposta per euro 502.591,50 o, quantomeno, imporrebbe di subordinare la cessione del credito al pagamento del corrispettivo residuo dovuto.
1.3. All'esito dell'udienza di comparizione, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio e per la chiamata in causa dei terzi e inammissibili o superflue tutte le prove richieste dalla difesa della resistente nella memoria difensiva. In definitiva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e alla successiva udienza del 19 marzo 2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. In via preliminare va ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa della resistente in occasione della precisazione delle conclusioni, potendosi sul punto richiamare integralmente il contenuto dell'ordinanza del 31 dicembre 2024. Par
3. Tanto premesso, le domande proposte dalla società non possono essere accolte ritenendosi fondata, anche in virtù del principio della ragione più liquida, la domanda proposta dalla resistente in via riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo di cessione, ai sensi dell'art.
6.2. L'articolo in questione prevedeva testualmente: “Le parti convengono altresì che qualora per qualsivoglia ragione, anche non imputabile al cedente, il sopra citato contratto d'appalto venga risolto e/o comunque venga meno agli effetti di legge ovvero per qualsivoglia ragione, anche non imputabile al Cedente, i Lavori che formano oggetto dello stesso non vengano eseguiti nei termini fissati dalla normativa stabilita in materia, ai fini dell'usufruibilità degli incentivi fiscali per gli stessi previsti e quali in premessa richiamati, di modo che risultino non più applicabili gli stessi nelle aliquote sopra indicate, ovvero nei casi di cui all'art. 4.5, il presente Accordo si risolverà con effetto retroattivo a tutti gli effetti di legge, ne verranno meno tutte le obbligazioni e gli effetti sorti, e qualsiasi importo che nell'esecuzione dello stesso, sia stato versato al Cedente fino a tale momento dovrà essere da questo restituito al Cessionario senza interessi e senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione, a condizione che il abbia versato le stesse somme al Cedente. In caso contrario le suddette somme non saranno CP_3 riconosciute al Cessionario”. Parte resistente ha documento che, con comunicazione del 30 luglio 2024, inoltrata tanto alla ricorrente quanto alla - che, si ribadisce, era il soggetto incaricato per la Direzione dei lavori e Controparte_2 mandataria del committente - ha dichiarato di voler risolvere il contratto di appalto CP_3 lamentando gravi inadempienze delle controparti (doc. 3). A tale comunicazione la società Controparte_2 ha risposto in data 1 agosto 2024 e, pur escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità, ha preso atto della volontà della di “terminare l'appalto” e ha dichiarato di considerare il cantiere nella disponibilità CP_1 del Condominio, chiedendo alla di rimuovere materiali ed eventuali macchinari ivi presenti (doc. 4 di CP_1 parte resistente). Già questa dichiarazione della , ad avviso di questo giudice, rileva quale Controparte_2 accettazione della richiesta avanzata dalla di risoluzione del contratto ed è idonea a ritenere CP_1 configurabile un'ipotesi di risoluzione consensuale dello stesso che – diversamente da quanto sembra aver prospettato la ricorrente nel corso del giudizio (v. udienza del 3 dicembre 2024) – non necessità di una pronuncia giudiziale costitutiva. In ogni caso, anche successivamente, con comunicazione del 30 agosto pagina 4 di 5 2024, la stessa ha ulteriormente ribadito l'intervenuto scioglimento del contratto, Controparte_2 dichiarando “Ribadiamo: il contratto d'appalto è risolto, ovvero c'è stato il recesso, in altri termini è finito. Dovete sgombrare entro cinque giorni il cantiere dalle Vostre attrezzature […]” (doc. 6 di parte ricorrente). Ebbene, considerando che l'ampiezza delle disposizioni contenute nell'art.
6.2 dell'Accordo di cessione, laddove è stato previsto che “qualora, per qualsivoglia ragione, anche non imputabile al cedente, il sopra citato contratto d'appalto venga risolto e/o comunque venga meno agli effetti di legge” è tale da includere qualsivoglia ipotesi di scioglimento del contratto di contratto di appalto - in ipotesi, quindi, anche di estinzione per mutuo dissenso, come verificatosi nel caso di specie per le considerazioni appena svolte – si ritiene che ogni effetto dell'Accordo di cessione sia venuto meno, almeno a far data dall'1 agosto 2024, data in cui si è realizzato lo scambio di consensi relativamente allo scioglimento del vincolo contrattuale. In altre parole, accertata incidentalmente l'intervenuta estinzione dell'appalto, si ritiene che sia venuto veno
“con effetto retroattivo a tutti gli effetti di legge” anche l'Accordo di cessione di credito futuro e tutte le obbligazioni poste da tale accordo a carico di ciascuna parte, con la conseguenza che deve escludersi la configurabilità di un diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il trasferimento dei residui Crediti d'Imposta in proprio favore. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e alla limitata attività inerente alla fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società contro Parte_1 Controparte_1 nonché sulle domande proposte da quest'ultimo in via riconvenzionale, così provvede:
[...]
a. rigetta le domande proposte da Parte_1
b. accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale dalla parte resistente e accerta l'intervenuta risoluzione dell'Accordo di cessione di credito Futuro intercorso tra le parti;
c. condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 11 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
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