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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1564/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
LF FA, RE
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8624/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1931/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022011DI0000000660001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di liquidazione n. 2022-011-D.I.-000000066-0-001, relativo all'imposta di registro dovuta per un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Luogo per il recupero di competenze professionali. La contribuente aveva sostenuto l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto l'Ufficio aveva applicato una doppia imposta in misura fissa: l'una per il provvedimento giudiziale e l'altra per un presunto contratto verbale di prestazione d'opera professionale che l'Agenzia aveva ritenuto
"enunciato" nel decreto medesimo. La ricorrente aveva eccepito la violazione del principio di alternatività
IVA/Registro, previsto dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986, poiché la prestazione era soggetta ad IVA e il decreto ingiuntivo non aveva contenuto gli elementi essenziali di un contratto autonomamente tassabile, essendo stato emesso sulla scorta di un parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il contratto verbale, sebbene ineseguito, dovesse scontare la tassazione fissa in applicazione dell'art. 22 del T.U.R., e aveva condannato la parte privata alle spese di lite.
Avverso tale decisione l'appellante interponeva gravame, lamentando l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 131/1986,. La difesa evidenziava come non sussistesse alcuna enunciazione di atto autonomo, bensì un mero richiamo a prestazioni professionali soggette ad IVA, le quali, ai fini dell'imposta di registro, dovevano scontare esclusivamente la tassa fissa,. Si doleva, inoltre, della condanna alle spese in favore dell'Amministrazione, poiché quest'ultima stava in giudizio tramite propri funzionari e non tramite legali abilitati,. L'Agenzia delle Entrate resisteva all'appello, sostenendo la correttezza della doppia tassazione e ribadendo che, oltre all'ingiunzione, il provvedimento recava l'enunciazione degli interessi moratori, da tassare proporzionalmente al 3% in quanto esclusi dal campo IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato in conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la menzione di un contratto non registrato all'interno di un decreto ingiuntivo fa scattare l'applicazione dell'imposta di registro anche se l'operazione originaria era soggetta ad IVA (Cassazione n. 11757/2024). Sul punto i massimi giudici, in analoga fattispecie relativa ad un decreto ingiuntivo per prestazioni professionali di un legale, hanno evidenziato che “Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro)”.
Nel caso di specie, la pretesa di pagamento dei compensi professionali tramite ingiunzione presuppone l'esistenza di un incarico che, sebbene verbale, risulta compiutamente enunciato negli atti processuali.
Priva di pregio giuridico anche la questione sollevata in ordine alle spese di lite. Sul punto si evidenzia che ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, il contribuente soccombente è tenuto al pagamento delle spese di lite anche se l'ente è difeso da propri funzionari. In tal caso è applicabile una riduzione del venti per cento dell'importo complessivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello conferma la sentenza impugnata e la legittimità dell'avviso di liquidazione n.
2022/011/D.I./000000066/0/001. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per il presente grado di giudizio, in Euro 140,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
LF FA, RE
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8624/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1931/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022011DI0000000660001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di liquidazione n. 2022-011-D.I.-000000066-0-001, relativo all'imposta di registro dovuta per un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Luogo per il recupero di competenze professionali. La contribuente aveva sostenuto l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto l'Ufficio aveva applicato una doppia imposta in misura fissa: l'una per il provvedimento giudiziale e l'altra per un presunto contratto verbale di prestazione d'opera professionale che l'Agenzia aveva ritenuto
"enunciato" nel decreto medesimo. La ricorrente aveva eccepito la violazione del principio di alternatività
IVA/Registro, previsto dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986, poiché la prestazione era soggetta ad IVA e il decreto ingiuntivo non aveva contenuto gli elementi essenziali di un contratto autonomamente tassabile, essendo stato emesso sulla scorta di un parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il contratto verbale, sebbene ineseguito, dovesse scontare la tassazione fissa in applicazione dell'art. 22 del T.U.R., e aveva condannato la parte privata alle spese di lite.
Avverso tale decisione l'appellante interponeva gravame, lamentando l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 131/1986,. La difesa evidenziava come non sussistesse alcuna enunciazione di atto autonomo, bensì un mero richiamo a prestazioni professionali soggette ad IVA, le quali, ai fini dell'imposta di registro, dovevano scontare esclusivamente la tassa fissa,. Si doleva, inoltre, della condanna alle spese in favore dell'Amministrazione, poiché quest'ultima stava in giudizio tramite propri funzionari e non tramite legali abilitati,. L'Agenzia delle Entrate resisteva all'appello, sostenendo la correttezza della doppia tassazione e ribadendo che, oltre all'ingiunzione, il provvedimento recava l'enunciazione degli interessi moratori, da tassare proporzionalmente al 3% in quanto esclusi dal campo IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato in conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la menzione di un contratto non registrato all'interno di un decreto ingiuntivo fa scattare l'applicazione dell'imposta di registro anche se l'operazione originaria era soggetta ad IVA (Cassazione n. 11757/2024). Sul punto i massimi giudici, in analoga fattispecie relativa ad un decreto ingiuntivo per prestazioni professionali di un legale, hanno evidenziato che “Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro)”.
Nel caso di specie, la pretesa di pagamento dei compensi professionali tramite ingiunzione presuppone l'esistenza di un incarico che, sebbene verbale, risulta compiutamente enunciato negli atti processuali.
Priva di pregio giuridico anche la questione sollevata in ordine alle spese di lite. Sul punto si evidenzia che ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, il contribuente soccombente è tenuto al pagamento delle spese di lite anche se l'ente è difeso da propri funzionari. In tal caso è applicabile una riduzione del venti per cento dell'importo complessivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello conferma la sentenza impugnata e la legittimità dell'avviso di liquidazione n.
2022/011/D.I./000000066/0/001. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per il presente grado di giudizio, in Euro 140,00 oltre accessori di legge, se dovuti.