Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
Ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, le preferenze eventualmente espresse dall'indagato sono prive di rilievo.
Commentario • 1
- 1. Evasione fiscale: può essere sequestrata la polizza vita?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RAMACCI Luca – Presidente – del 10/11/2016 Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – SENTENZA Dott. ACETO Aldo – Consigliere – N. 2511 Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere – N. 23853/2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M.A., nata a (OMISSIS); P.G., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 16/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2011, n. 41049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41049 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 26/10/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1839
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 20206/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP LA RT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 1/2011 emessa in data 22 marzo 2011 dal Tribunale di Crotone;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;
sentito l'avv. Laratta Francesco del Foro di Crotone, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Il g.i.p. del Tribunale di Crotone disponeva, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., il sequestro preventivo sui beni di proprietà o comunque riconducibili a AP LA, imputato del delitto di cui all'art.640 bis c.p., per un importo complessivo di Euro 8.736.806,91.
Successivamente, con ordinanza in data 30 luglio 2010, il g.i.p. rigettava la richiesta di riduzione del sequestro. Proponeva appello l'imputato e il collegio del medesimo Tribunale, in parziale accoglimento, restringeva il sequestro fino alla concorrenza di Euro 7.554.615,57.
Contro tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il AP, sostenendo che il sequestro debba ulteriormente essere limitato ad Euro 3.252.935,18.
A sostegno dell'impugnazione allega quattro motivi. Col primo motivo, il AP deduce che - poiché il sequestro è finalizzato alla successiva confisca di un importo corrispondente al profitto tratto dal reato per cui intervenga condanna - si doveva considerare che le più risalenti fra le condotte addebitategli sono prescritte e che, pertanto, il sequestro non poteva essere mantenuto sulle somme corrispondenti ai ratei di contributi indebitamente percepiti fino al 27 marzo 2003.
Col secondo motivo di ricorso, il AP si duole della circostanza che, nell'esecuzione del sequestro, non venne tenuta in conto l'indicazione di preferenza da lui espressa in ordine ai beni da assoggettare a vincolo.
11 terzo motivo attiene all'esatto ammontare del profitto illecito, di cui viene svolto un analitico conteggio al fine di dimostrare che la soglia entro cui si sarebbe dovuto contenere il sequestro è pari al già menzionato importo di Euro 3.252.935,18.
Col quarto motivo, infine, viene denunciata l'illegittimità costituzionale degli artt. 321 e 323 c.p.p. per violazione dell'art.41 Cost., ove applicati al sequestro in funzione della confisca c.d.
per equivalente.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A sostegno del primo motivo, il AP cita un risalente orientamento di legittimità secondo cui, quando l'obbligazione assunta dalla vittima di una truffa viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione (Sez. 5, n. 7239 del 30/03/1992 Rv. 190981; Sez. 1, n. 703 del 15/03/1989 Rv. 180934). Tale impostazione è tuttavia superata da una più recente e consolidata produzione di questa Corte, secondo cui il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata (Sez. 2 n. 28683 del 09/07/2010 Rv. 247671);
con il corollario che il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno (Sez. 2 n, 26256 24/04/2007 Rv. 237299;
v. pure Sez. 2 n. 31044 11/07/2008 Rv. 240659; Sez. 5 n. 14905 29/01/2009 Rv. 243608). Questa seconda opzione interpretativa risulta più convincente in tutti i casi in cui l'erogazione di finanziamenti o altre utilità da parte dell'ente truffato consegue ad un unico artifizio o raggiro, consistito in una sola richiesta fraudolenta di sovvenzioni, dal momento che - in simili occorrenze - le singole erogazioni costituiscono il progressivo aggravamento di una condotta criminosa unitaria.
La ricostruzione appena offerta incide anche sul regime prescrizionale, in quanto, trattandosi di un reato a consumazione prolungata, il termine di estinzione inizia ovviamente a decorrere dall'ultima erogazione.
Nella specie non risulta e non è neppure allegato che alle singole erogazioni indebitamente percepite abbiano corrisposto altrettante distinte condotte criminose, dimodoché ogni vicenda possa scorporarsi dalle altre quale fattispecie autonomamente rilevante. Pertanto, anche sulla base della prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso, si deve concludere che sussiste nel caso in esame un'unica azione delittuosa, il cui termine di prescrizione è iniziato a decorrere dall'ultima delle prestazioni percepite dal AP.
Consegue che il primo motivo di ricorso - che si fonda sull'idea opposta che siano ravvisabili una pluralità di distinte operazioni criminose, parte delle quali prescritte - è infondato e deve essere rigettato.
Gli altri motivi di ricorso risultano, invece, tutti inammissibili. Il secondo è sprovvisto di appiglio normativo, in quanto nessuna norma prevede che nell'esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. per equivalente si debbano preferire i beni indicati dall'imputato. In tal senso non si rinviene neppure un principio generale dell'ordinamento, non potendosi invocare quello del c.d. favor rei. Tale ultimo principio, infatti, presiede al momento valutativo degli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato e nulla ha a che vedere, invece, con la fase dell'esecuzione della pena principale e di quelle accessorie, fra le quali ultime rientra per l'appunto la confisca cui il sequestro è preordinato. In questo diverso ambito, semmai, operano i principi costituzionali della finalità rieducativa e del senso di umanità (art. 27 Cost., comma 3), dai quali non è possibile inferire il precetto di cui il AP vorrebbe che si facesse applicazione in questa sede.
Del resto, anche a titolo latamente analogico, il principio invocato non alberga più neppure nel diverso settore dei pignoramenti civili, stante la nuova e diversa formulazione dell'art. 517 c.p.c.. Ed infatti la norma testè citata, in tema di scelta delle cose da pignorare, originariamente disponeva che il pignoramento dovesse essere eseguito, quando non vi era pregiudizio per il creditore, preferibilmente sulle cose indicate dal debitore;
oggi, a seguito della riforma attuata con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, è invece previsto che l'ufficiale giudiziario apprenda le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, con totale obliterazione del criterio di favor per il debitore.
Deve quindi concludersi che l'ordinamento non esprime, in nessun settore, un principio generale secondo cui, nell'apposizione di vincoli di indisponibilità sui beni del debitore civile così come di quello obbligato al risarcimento del danno da delitto, si debba tenere conto, nell'individuazione delle cose da apprendere, delle preferenze espresse da quest'ultimo. Piuttosto, l'individuazione dei beni da sequestrare rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabile analogicamente anche al settore penale - di dover preferire comunque il denaro (art. 517 c.p.c., comma 2). Il terzo motivo di ricorso contiene unicamente censure in punto di fatto, in quanto ripropone la questione della riduzione del sequestro, ma con riferimento ai conteggi operati dal consulente ing. Gallo in ordine al valore delle opere di edilizia ed di impiantistica agevolate effettivamente realizzate. In quanto tale, si tratta di questione inammissibile in sede di legittimità. Il quarto motivo, infine, propone una questione di legittimità costituzionale di cui non è chiarita, innanzitutto, la concreta rilevanza nel caso de quo. Per questo stesso solo preliminare rilievo, la questione risulta inammissibile. Si aggiunga, peraltro, che anche il principio costituzionale che si assume violato non offre effettiva copertura alla questione prospettata, giacché la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. certamente riguarda solo l'attività imprenditoriale lecita e non può servire ad offrire protezione ad attività illecitamente compiute, come quelle del caso di specie.
Dal momento che un motivo è infondato e gli altri sono tutti inammissibili, il ricorso in esame deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011