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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 311/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Sandro ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito FR (IS), Strada Vicinale Capanna n. 3;
ATTORE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall' Avv. Alfonso Tinto ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Succivo alla via Villa n.12,
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli da in forza della sentenza del Tribunale di Isernia n. 185/2019 Controparte_1 con cui si intimava allo stesso opponente di eseguire quanto previsto nel titolo provvedendo “al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del chiosco in legno e porticato, realizzati sulla sua proprietà” sita in Filignano alla via Roma n. 20.
In particolare, sostiene l'opponente, che l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza n. 185/2019
(RGN 193/2013) del Tribunale di Isernia, sarebbe da attribuire alla colpa della la quale CP_1 avrebbe impedito al tecnico incaricato dal di accedere nella sua proprietà per effettuare i Parte_1 rilievi. Come rappresentato dal , infatti, successivamente all'emissione della sentenza posta Parte_1
a fondamento del precetto, l'opponente chiedeva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Filignano chiarimenti in ordine alle modalità di demolizione (e riduzione in pristino) del manufatto così come stabilito in sentenza. Con nota del 21.9.2020, Prot. n. 3654/2020 (All. C), il Responsabile geom.
inoltrava alla nonché al Controparte_2 Parte_2
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica della Regione Molise, nelle rispettive sedi di Isernia, apposito quesito, conforme a quello formulato dal , al fine di conoscere se, Parte_1 per la rimozione (e riduzione in pristino) delle opere da demolire, fosse necessario acquisire preliminarmente l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, D.Lgs. n. 42/2004. La richiesta veniva riscontrata, dapprima con nota del 30.9.2020, Prot. n. 150209/2020 del 30.9.2020 dell'Ufficio
Autorizzazione Paesaggistiche della Regione Molise (All. E), quindi con nota del 26.1.2021 della
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise (All. F), nelle quali veniva stabilito che, per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 185/19, era necessaria l'autorizzazione paesaggistica (“per la demolizione senza ricostruzione di manufatti … è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. …”). Dopodiché, acquisita in data 29.4.2021 la documentazione tecnico ed amministrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune di Filignano, tramite il proprio Ufficio Tecnico, provvedeva ad inoltrarla in formato digitale (con nota del 18.5.2021 – All. G) alla Regione Molise,
Quarto Dipartimento Governo del Territorio. Con successiva nota del 14.6.2021, Prot. n. 99948 (All.
H), la Regione Molise (Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche) comunicava che non era possibile dare pagina 2 di 5 avvio al procedimento in quanto la documentazione trasmessa risultava incompleta;
richiedeva, pertanto, la sua integrazione e, in particolare, l'invio di “piante e prospetti post operam”. Tale comunicazione veniva trasmessa anche all'odierno opponente con nota del Comune di Filignano del
22.6.2021, Prot. n. 3014/21 (All. I). A seguito della predetta richiesta di integrazione, il sig. Parte_1
dava incarico al proprio tecnico, geom. di procedere alla redazione (ed
[...] Persona_1 integrazione) degli elaborati tecnici richiesti dalla Regione;
questi, assunto l'incarico, con lettera del
12.10.2021 (All. L), comunicava all'opponente che per svolgere il compito affidatogli (redazione piante e prospetti post operam) era necessario accedere nella proprietà di Parte opposta (“… ciò comporta la necessità di accedere all'interno dell'unità immobiliare sovrastante di proprietà della sig.ra
”). Presa visione della lettera, con pec del 13 ottobre 2021 (All. M), trasmessa al Controparte_1 precedente procuratore dell'opposta, avv. Patrizia Arcaro, il sig. chiedeva l'autorizzazione Parte_1 per accedere nella proprietà della al fine di completare la pratica in corso ma nessuna CP_1 autorizzazione veniva rilasciata da quest'ultima.
Si è costituita in giudizio l'opposta rimarcando il carattere (a suo dire) dilatorio dell'opposizione, sostenendo che “come infatti si potrà facilmente dedurre dagli atti versati in causa i prospetti e le piante richieste potevano essere redatte anche senza l'accesso nella proprietà della opposta tanto come saggiamente illustrato nella relazione redatta dall'ing. tecnico incaricato dall'opposta, Persona_2 in data 12/06/2022, e che si deposita in atti ed alla quale ci si riporta”.
La causa è stata istruita mediante apposta CTU, volta a verificare se la documentazione del giudizio di merito RGN 193/2013 (nei limiti di quanto depositato nel presente fascicolo) fosse sufficiente a poter integrare quanto richiesto dalla che, con Parte_3 nota del 14.6.2021, Prot. n. 99948, ovvero se fosse indispensabile accedere alla proprietà della odierna parte convenuta.
La CTU espletata in corso di causa ha chiarito, anzitutto, che la documentazione del giudizio di merito non era sufficiente alla redazione di piante e prospetti richiesti dalla Regione Molise, tant'è che lo stesso Consulente d'ufficio ha effettuato i rilievi utilizzando lo strumento del drone specificando che
“Tenendo quindi conto dei problemi hardware del drone, i risultati ottenuti possono essere considerati molto soddisfacenti;
l'errore strumentale, in condizioni di volo con vento moderato, danno una componente di errore strumentale che varia da un minimo dello 0,1% a un massimo del 2,00%
(mediamente 2 cm ogni 10 ml). Per tali motivi, il sottoscritto rimette al giudizio dell'Illustrissimo
Signor Giudice, la decisione di effettuare l'eventuale verifica di possibili errori strumentali, mediante misurazione tradizionale della facciata dell'edificio oggetto della presente accedendo, di conseguenza, alla proprietà della signora . Controparte_1
pagina 3 di 5 Parte opposta, nelle proprie memorie conclusionali modifica in parte la versione dei fatti fornita rispetto alle tesi sostenuta nella comparsa di costituzione: in quella sede, infatti, aveva sostenuto che gli atti della causa n.r.g. 193/2013 avrebbero consentito di redigere i prospetti anche senza il preventivo accesso nella proprietà dell'opposta e che, “per eventuali verifiche delle finestre prospettanti sull'area di sedime risultante dalla demolizione del manufatto, è tranquillamente accessibile dalla copertura attuale della proprietà ”. Parte_1
A seguito del deposito della CTU espletata nel giudizio, che ha, peraltro accertato come “per eseguire i rilievi non è stato possibile accedere sul piano di copertura del porticato, con struttura portante in legno, anche se nel calcolo strutturale della struttura, sono stati considerati i carichi accidentali agenti su di essa, quindi la struttura è in grado di sorreggere il peso di un individuo operante sulla stessa, non è stato possibile salire sulla copertura del porticato per il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” e che “dalla documentazione presente nel Fascicolo Telematico R.G.N. 311/2022, non ha rilevato elaborati grafici che possano soddisfare la richiesta di integrazione formulata dalla
Regione Molise, Quarto Dipartimento Governo del Territorio”, la ha sostenuto, comunque, che CP_1 non sia indispensabile accedere nella sua proprietà per effettuare i rilievi, ben potendo il tecnico incaricato dal utilizzare strumenti alternativi come i droni, come pure effettuato dal CTU Parte_1 nel presente giudizio.
Premesso, quindi, che si tratta di due versioni (quella della comparsa di costituzione e quella della comparsa conclusionale) in parte diverse, deve rilevarsi che l'istruttoria condotta ha certamente escluso che la responsabilità della mancata esecuzione degli obblighi individuati dalla sentenza n. 185/2019 sia da attribuire all'odierno opponente.
La che col precetto ha chiesto di eseguire le disposizioni contenute in detta sentenza e che, CP_1 quindi, è direttamente interessata a tale esecuzione, ha l'obbligo di collaborare con la controparte al fine di consentirle di porre in essere quanto statuito nel titolo esecutivo e né può pretendere che il o il professionista da questi incaricato, si dotino di droni, pagando, eventualmente un prezzo Parte_1 superiore a quanto sarebbe necessario, per evitare l'accesso nella sua proprietà al fine di effettuare i rilievi necessari alla redazione delle piante e dei prospetti richiesti dalla Regione Molise, considerato che quello richiestole è sicuramente un “sacrificio” limitato e poco gravoso.
Deve, pertanto riconoscersi che la mancata esecuzione della sentenza n. 185/2019 sia da imputare a responsabilità della che non ha collaborato con il a quanto necessario affinchè CP_1 Parte_1 questi potesse agevolmente adempiere alle statuizioni ivi contenute.
La non potrà, quindi, agire in via esecutiva sulla base del precetto opposto, senza aver prima CP_1 posto in essere la necessaria collaborazione col . Parte_1
pagina 4 di 5 L'opposizione va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie l'opposizione, per l'effetto, dichiara che non ha diritto ad agire in Controparte_1 executivis nei confronti di in forza del precetto opposto;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.164,00 oltre Controparte_1
IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 545,00 per esborsi:
- Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Isernia, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 311/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Sandro ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito FR (IS), Strada Vicinale Capanna n. 3;
ATTORE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall' Avv. Alfonso Tinto ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Succivo alla via Villa n.12,
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli da in forza della sentenza del Tribunale di Isernia n. 185/2019 Controparte_1 con cui si intimava allo stesso opponente di eseguire quanto previsto nel titolo provvedendo “al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione del chiosco in legno e porticato, realizzati sulla sua proprietà” sita in Filignano alla via Roma n. 20.
In particolare, sostiene l'opponente, che l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza n. 185/2019
(RGN 193/2013) del Tribunale di Isernia, sarebbe da attribuire alla colpa della la quale CP_1 avrebbe impedito al tecnico incaricato dal di accedere nella sua proprietà per effettuare i Parte_1 rilievi. Come rappresentato dal , infatti, successivamente all'emissione della sentenza posta Parte_1
a fondamento del precetto, l'opponente chiedeva al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Filignano chiarimenti in ordine alle modalità di demolizione (e riduzione in pristino) del manufatto così come stabilito in sentenza. Con nota del 21.9.2020, Prot. n. 3654/2020 (All. C), il Responsabile geom.
inoltrava alla nonché al Controparte_2 Parte_2
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica della Regione Molise, nelle rispettive sedi di Isernia, apposito quesito, conforme a quello formulato dal , al fine di conoscere se, Parte_1 per la rimozione (e riduzione in pristino) delle opere da demolire, fosse necessario acquisire preliminarmente l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, D.Lgs. n. 42/2004. La richiesta veniva riscontrata, dapprima con nota del 30.9.2020, Prot. n. 150209/2020 del 30.9.2020 dell'Ufficio
Autorizzazione Paesaggistiche della Regione Molise (All. E), quindi con nota del 26.1.2021 della
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise (All. F), nelle quali veniva stabilito che, per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia n. 185/19, era necessaria l'autorizzazione paesaggistica (“per la demolizione senza ricostruzione di manufatti … è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. …”). Dopodiché, acquisita in data 29.4.2021 la documentazione tecnico ed amministrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune di Filignano, tramite il proprio Ufficio Tecnico, provvedeva ad inoltrarla in formato digitale (con nota del 18.5.2021 – All. G) alla Regione Molise,
Quarto Dipartimento Governo del Territorio. Con successiva nota del 14.6.2021, Prot. n. 99948 (All.
H), la Regione Molise (Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche) comunicava che non era possibile dare pagina 2 di 5 avvio al procedimento in quanto la documentazione trasmessa risultava incompleta;
richiedeva, pertanto, la sua integrazione e, in particolare, l'invio di “piante e prospetti post operam”. Tale comunicazione veniva trasmessa anche all'odierno opponente con nota del Comune di Filignano del
22.6.2021, Prot. n. 3014/21 (All. I). A seguito della predetta richiesta di integrazione, il sig. Parte_1
dava incarico al proprio tecnico, geom. di procedere alla redazione (ed
[...] Persona_1 integrazione) degli elaborati tecnici richiesti dalla Regione;
questi, assunto l'incarico, con lettera del
12.10.2021 (All. L), comunicava all'opponente che per svolgere il compito affidatogli (redazione piante e prospetti post operam) era necessario accedere nella proprietà di Parte opposta (“… ciò comporta la necessità di accedere all'interno dell'unità immobiliare sovrastante di proprietà della sig.ra
”). Presa visione della lettera, con pec del 13 ottobre 2021 (All. M), trasmessa al Controparte_1 precedente procuratore dell'opposta, avv. Patrizia Arcaro, il sig. chiedeva l'autorizzazione Parte_1 per accedere nella proprietà della al fine di completare la pratica in corso ma nessuna CP_1 autorizzazione veniva rilasciata da quest'ultima.
Si è costituita in giudizio l'opposta rimarcando il carattere (a suo dire) dilatorio dell'opposizione, sostenendo che “come infatti si potrà facilmente dedurre dagli atti versati in causa i prospetti e le piante richieste potevano essere redatte anche senza l'accesso nella proprietà della opposta tanto come saggiamente illustrato nella relazione redatta dall'ing. tecnico incaricato dall'opposta, Persona_2 in data 12/06/2022, e che si deposita in atti ed alla quale ci si riporta”.
La causa è stata istruita mediante apposta CTU, volta a verificare se la documentazione del giudizio di merito RGN 193/2013 (nei limiti di quanto depositato nel presente fascicolo) fosse sufficiente a poter integrare quanto richiesto dalla che, con Parte_3 nota del 14.6.2021, Prot. n. 99948, ovvero se fosse indispensabile accedere alla proprietà della odierna parte convenuta.
La CTU espletata in corso di causa ha chiarito, anzitutto, che la documentazione del giudizio di merito non era sufficiente alla redazione di piante e prospetti richiesti dalla Regione Molise, tant'è che lo stesso Consulente d'ufficio ha effettuato i rilievi utilizzando lo strumento del drone specificando che
“Tenendo quindi conto dei problemi hardware del drone, i risultati ottenuti possono essere considerati molto soddisfacenti;
l'errore strumentale, in condizioni di volo con vento moderato, danno una componente di errore strumentale che varia da un minimo dello 0,1% a un massimo del 2,00%
(mediamente 2 cm ogni 10 ml). Per tali motivi, il sottoscritto rimette al giudizio dell'Illustrissimo
Signor Giudice, la decisione di effettuare l'eventuale verifica di possibili errori strumentali, mediante misurazione tradizionale della facciata dell'edificio oggetto della presente accedendo, di conseguenza, alla proprietà della signora . Controparte_1
pagina 3 di 5 Parte opposta, nelle proprie memorie conclusionali modifica in parte la versione dei fatti fornita rispetto alle tesi sostenuta nella comparsa di costituzione: in quella sede, infatti, aveva sostenuto che gli atti della causa n.r.g. 193/2013 avrebbero consentito di redigere i prospetti anche senza il preventivo accesso nella proprietà dell'opposta e che, “per eventuali verifiche delle finestre prospettanti sull'area di sedime risultante dalla demolizione del manufatto, è tranquillamente accessibile dalla copertura attuale della proprietà ”. Parte_1
A seguito del deposito della CTU espletata nel giudizio, che ha, peraltro accertato come “per eseguire i rilievi non è stato possibile accedere sul piano di copertura del porticato, con struttura portante in legno, anche se nel calcolo strutturale della struttura, sono stati considerati i carichi accidentali agenti su di essa, quindi la struttura è in grado di sorreggere il peso di un individuo operante sulla stessa, non è stato possibile salire sulla copertura del porticato per il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” e che “dalla documentazione presente nel Fascicolo Telematico R.G.N. 311/2022, non ha rilevato elaborati grafici che possano soddisfare la richiesta di integrazione formulata dalla
Regione Molise, Quarto Dipartimento Governo del Territorio”, la ha sostenuto, comunque, che CP_1 non sia indispensabile accedere nella sua proprietà per effettuare i rilievi, ben potendo il tecnico incaricato dal utilizzare strumenti alternativi come i droni, come pure effettuato dal CTU Parte_1 nel presente giudizio.
Premesso, quindi, che si tratta di due versioni (quella della comparsa di costituzione e quella della comparsa conclusionale) in parte diverse, deve rilevarsi che l'istruttoria condotta ha certamente escluso che la responsabilità della mancata esecuzione degli obblighi individuati dalla sentenza n. 185/2019 sia da attribuire all'odierno opponente.
La che col precetto ha chiesto di eseguire le disposizioni contenute in detta sentenza e che, CP_1 quindi, è direttamente interessata a tale esecuzione, ha l'obbligo di collaborare con la controparte al fine di consentirle di porre in essere quanto statuito nel titolo esecutivo e né può pretendere che il o il professionista da questi incaricato, si dotino di droni, pagando, eventualmente un prezzo Parte_1 superiore a quanto sarebbe necessario, per evitare l'accesso nella sua proprietà al fine di effettuare i rilievi necessari alla redazione delle piante e dei prospetti richiesti dalla Regione Molise, considerato che quello richiestole è sicuramente un “sacrificio” limitato e poco gravoso.
Deve, pertanto riconoscersi che la mancata esecuzione della sentenza n. 185/2019 sia da imputare a responsabilità della che non ha collaborato con il a quanto necessario affinchè CP_1 Parte_1 questi potesse agevolmente adempiere alle statuizioni ivi contenute.
La non potrà, quindi, agire in via esecutiva sulla base del precetto opposto, senza aver prima CP_1 posto in essere la necessaria collaborazione col . Parte_1
pagina 4 di 5 L'opposizione va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta, in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie l'opposizione, per l'effetto, dichiara che non ha diritto ad agire in Controparte_1 executivis nei confronti di in forza del precetto opposto;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.164,00 oltre Controparte_1
IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 545,00 per esborsi:
- Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Isernia, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5