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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14485/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
CIASCO ALESSIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CARENA CP_1
CRISTINA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso del 27.07.2022: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: DICHIARARE: • Ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/04/2001 i Sigg. e contraevano Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 matrimonio concordatario, in regime patrimoniale di comunione dei beni nel Comune di Perosa
Argentina, matrimonio che è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune al N. 1 Parte
2, Serie A dell'anno 2001. CONFERMARE: • Nel resto l'omologa della Sentenza di separazione
DICHIARARE: • La Sig.ra esente dal contributo di mantenimento dell'assegno divorzile. CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Per parte resistente
Come da memoria integrativa del 28.04.2023: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, NEL
MERITO e IN VIA RICONVENZIONALE: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21/04/2001 in Perosa Argentina trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune al N. 1, Parte II^, Serie A dell'Anno 2001 ordinando all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Perosa Argentina di provvedere agli incombenti di legge;
Disporre che la Sig.ra perda il CP_1
cognome che aveva aggiunto al proprio in seguito al matrimonio;
Rigettare l'istanza di Parte_1
revoca dell'assegno corrisposto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra avanzata da CP_1
controparte e, per l'effetto, disporre che il sig. , tenuto conto del precario reddito della Parte_1
ricorrente - entro il giorno 5 di ogni mese contribuisca al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat mediante bonifico bancario presso l'Unicredit Banca di Perosa Argentina alle coordinate bancarie IT
03W0200830730000001889204; non ci si oppone alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento a favore del figlio;
Riservare al prosieguo ogni altro provvedimento. Con Per_1
espressa riserva di modificare, integrare o assumere diverse conclusioni nei termini di legge, in relazione alle domande che saranno successivamente avanzate dal ricorrente, nonchè di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese del presente grado di giudizio”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in PEROSA ARGENTINA il 21/04/2001.
pagina 2 di 7 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PEROSA ARGENTINA
(atto n. 1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 14.01.2001. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
29.01.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 8.09.2021.
Con ricorso depositato il 27/07/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento versato in favore della moglie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma instando per la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 300,00 mensili.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 16.02.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, revocando il contributo al mantenimento del figlio e prevedendo un assegno di € 150,00 a favore del Per_1
coniuge.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 9.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, e a causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
pagina 3 di 7 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla revoca al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne
Deve al riguardo rilevarsi che, con decreto n. 3369/2023 del 28.02.2023 emesso nell'ambito del procedimento R.G. 20478/2022 incardinato per la modifica delle condizioni di separazione, il
Tribunale ha disposto la revoca, a far data dalla domanda, del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre. Per_1
Nulla, pertanto, deve essere disposto in questa sede con riferimento all'istanza in oggetto, peraltro non ulteriormente riproposta dalle parti.
Sull'assegno divorzile
Nel merito, occorre rilevare come, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17, Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto a una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un pagina 4 di 7 contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del resistente un assegno divorzile in favore della moglie.
Va anzitutto rilevato come vi sia un significativo divario tra i redditi dei coniugi: il sig. , pur Parte_1
avendo redditi dichiarati pari a circa € 1.000,00 mensili (v. dichiarazioni dei redditi prodotti), può certamente contare su introiti ulteriori, come desumibile dai plurimi bonifici ricevuti, nel corso degli anni, da svariati committenti, per importi anche piuttosto significativi. Appare rilevante, in tal senso, la disamina della movimentazione bancaria relativa all'anno 2022 in cui il sig. ha ricevuto Parte_1
bonifici da parte dei committenti, nel periodo gennaio-settembre 2022, per un complessivo importo pari a € 11.245,20 (€ 4.685,20 il 3.1.2022; € 1.102,00 il 3.5.2022; € 502,00 il 14.6.2022; € 252,00
l'8.7.2022; € 2.002,00 il 12.9.2022; € 2.702,00 il 22.9.2022), oltre a diversi versamenti in contanti, nonché a bonifici provenienti dal figlio . Tali movimentazioni non trovano corrispondenza nella Per_1
dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022, laddove viene indicato un reddito complessivo pari a 3.422,00 euro (v. CU 2023, prodotta con memoria del 10.7.2023).
Peraltro, le condizioni economiche del sig. non risultano peggiorate rispetto alla Parte_1
separazione (a quanto consta, egli è titolare di una ditta di decorazioni;
v. verbale di udienza del
19.1.2023), epoca in cui si era impegnato a corrispondere, per il mantenimento di moglie e del figlio, la complessiva somma di € 225,00 mensili.
Per contro, la sig.ra svolge lavori saltuari di pulizia presso privati che le vengono pagati (anche) CP_1
con satispay, come risulta dagli estratti conto correnti prodotti;
ella ha percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2023, nonché, nel corso dell'anno 2024 (da aprile a dicembre), la CP_ somma di € 350,00 mensili dall' quale supporto alla formazione per aver frequentato dei corsi finalizzati alla ricollocazione nel mondo del lavoro.
Dall'analisi di tutti gli estratti conto bancari prodotti dalla sig.ra e riferiti agli anni 2020-2024, si CP_1
evincono esigui accrediti (pari a circa 200,00-300,00 euro mensili), del tutto conformi con quanto dichiarato da parte resistente, riconducibili all'attività di lavoro non regolarizzata svolta dalla stessa.
pagina 5 di 7 Peraltro, l'esiguità degli introiti percepiti dalla sig.ra è confermata anche dalle certificazioni dei CP_1
redditi prodotte sub doc. 11.
La sig.ra , peraltro, nel corso della vita matrimoniale (durante la quale ha svolto unicamente CP_1
sporadici lavori saltuari), si è occupata, in via pressoché esclusiva, dell'accudimento del figlio e della casa. Trattasi di circostanza non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale, in sede di interpello, si è limitato genericamente ad affermare che la moglie “era libera di fare ciò che voleva, io non ero affatto contrario a che lei lavorasse” (v. verbale del 18.12.2023), in ogni caso confermando che la stessa ha svolto saltuaria attività lavorativa (ad eccezione degli anni 2014-2017, cui non ha lavorato affatto).
Orbene, considerate, da un lato, le precarie condizioni economiche della sig.ra , la quale può CP_1
tuttavia contare sulla disponibilità della casa di abitazione (di proprietà della madre e la cui ristrutturazione è stata sostenuta attraverso l'accensione di un mutuo, anche saldato dal sig.
), la verosimile esistenza di disponibilità liquide in capo al ricorrente, nei termini sopra Parte_1
indicati, rapportate alla lunga durata della convivenza matrimoniale (fino all'udienza di comparizione coniugi avanti al Presidente nel procedimento di separazione, pari a venti anni) e alla contribuzione fornita, pressoché in via esclusiva, dalla sig.ra , all'accudimento del figlio e della casa nel corso CP_1
della vita matrimoniale (come risultante dall'istruttoria svolta e dalla disamina degli atti delle parti), ritiene il Collegio che l'assegno divorzile debba essere determinato in € 250,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• Fase di studio € 1.000,00
• Fase introduttiva € 900,00
• Fase istruttoria € 1.100,00
• Fase decisoria € 1.700,00
E dunque in totale € 4.700,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1
precisati in narrativa;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PEROSA ARGENTINA di provvedere alle incombenze di legge;
Dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo Parte_1
per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale, con la rivalutazione ISTAT maturata), corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € CP_1
250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
Dichiara tenuto e condanna rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 4.700,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14485/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
CIASCO ALESSIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CARENA CP_1
CRISTINA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso del 27.07.2022: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: DICHIARARE: • Ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/04/2001 i Sigg. e contraevano Parte_1 CP_1
pagina 1 di 7 matrimonio concordatario, in regime patrimoniale di comunione dei beni nel Comune di Perosa
Argentina, matrimonio che è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune al N. 1 Parte
2, Serie A dell'anno 2001. CONFERMARE: • Nel resto l'omologa della Sentenza di separazione
DICHIARARE: • La Sig.ra esente dal contributo di mantenimento dell'assegno divorzile. CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Per parte resistente
Come da memoria integrativa del 28.04.2023: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, NEL
MERITO e IN VIA RICONVENZIONALE: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21/04/2001 in Perosa Argentina trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune al N. 1, Parte II^, Serie A dell'Anno 2001 ordinando all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Perosa Argentina di provvedere agli incombenti di legge;
Disporre che la Sig.ra perda il CP_1
cognome che aveva aggiunto al proprio in seguito al matrimonio;
Rigettare l'istanza di Parte_1
revoca dell'assegno corrisposto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra avanzata da CP_1
controparte e, per l'effetto, disporre che il sig. , tenuto conto del precario reddito della Parte_1
ricorrente - entro il giorno 5 di ogni mese contribuisca al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat mediante bonifico bancario presso l'Unicredit Banca di Perosa Argentina alle coordinate bancarie IT
03W0200830730000001889204; non ci si oppone alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento a favore del figlio;
Riservare al prosieguo ogni altro provvedimento. Con Per_1
espressa riserva di modificare, integrare o assumere diverse conclusioni nei termini di legge, in relazione alle domande che saranno successivamente avanzate dal ricorrente, nonchè di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese del presente grado di giudizio”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in PEROSA ARGENTINA il 21/04/2001.
pagina 2 di 7 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PEROSA ARGENTINA
(atto n. 1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 14.01.2001. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
29.01.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 8.09.2021.
Con ricorso depositato il 27/07/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento versato in favore della moglie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma instando per la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 300,00 mensili.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 16.02.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, revocando il contributo al mantenimento del figlio e prevedendo un assegno di € 150,00 a favore del Per_1
coniuge.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 9.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, e a causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
pagina 3 di 7 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla revoca al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne
Deve al riguardo rilevarsi che, con decreto n. 3369/2023 del 28.02.2023 emesso nell'ambito del procedimento R.G. 20478/2022 incardinato per la modifica delle condizioni di separazione, il
Tribunale ha disposto la revoca, a far data dalla domanda, del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre. Per_1
Nulla, pertanto, deve essere disposto in questa sede con riferimento all'istanza in oggetto, peraltro non ulteriormente riproposta dalle parti.
Sull'assegno divorzile
Nel merito, occorre rilevare come, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni
Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17, Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto a una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un pagina 4 di 7 contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del resistente un assegno divorzile in favore della moglie.
Va anzitutto rilevato come vi sia un significativo divario tra i redditi dei coniugi: il sig. , pur Parte_1
avendo redditi dichiarati pari a circa € 1.000,00 mensili (v. dichiarazioni dei redditi prodotti), può certamente contare su introiti ulteriori, come desumibile dai plurimi bonifici ricevuti, nel corso degli anni, da svariati committenti, per importi anche piuttosto significativi. Appare rilevante, in tal senso, la disamina della movimentazione bancaria relativa all'anno 2022 in cui il sig. ha ricevuto Parte_1
bonifici da parte dei committenti, nel periodo gennaio-settembre 2022, per un complessivo importo pari a € 11.245,20 (€ 4.685,20 il 3.1.2022; € 1.102,00 il 3.5.2022; € 502,00 il 14.6.2022; € 252,00
l'8.7.2022; € 2.002,00 il 12.9.2022; € 2.702,00 il 22.9.2022), oltre a diversi versamenti in contanti, nonché a bonifici provenienti dal figlio . Tali movimentazioni non trovano corrispondenza nella Per_1
dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022, laddove viene indicato un reddito complessivo pari a 3.422,00 euro (v. CU 2023, prodotta con memoria del 10.7.2023).
Peraltro, le condizioni economiche del sig. non risultano peggiorate rispetto alla Parte_1
separazione (a quanto consta, egli è titolare di una ditta di decorazioni;
v. verbale di udienza del
19.1.2023), epoca in cui si era impegnato a corrispondere, per il mantenimento di moglie e del figlio, la complessiva somma di € 225,00 mensili.
Per contro, la sig.ra svolge lavori saltuari di pulizia presso privati che le vengono pagati (anche) CP_1
con satispay, come risulta dagli estratti conto correnti prodotti;
ella ha percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2023, nonché, nel corso dell'anno 2024 (da aprile a dicembre), la CP_ somma di € 350,00 mensili dall' quale supporto alla formazione per aver frequentato dei corsi finalizzati alla ricollocazione nel mondo del lavoro.
Dall'analisi di tutti gli estratti conto bancari prodotti dalla sig.ra e riferiti agli anni 2020-2024, si CP_1
evincono esigui accrediti (pari a circa 200,00-300,00 euro mensili), del tutto conformi con quanto dichiarato da parte resistente, riconducibili all'attività di lavoro non regolarizzata svolta dalla stessa.
pagina 5 di 7 Peraltro, l'esiguità degli introiti percepiti dalla sig.ra è confermata anche dalle certificazioni dei CP_1
redditi prodotte sub doc. 11.
La sig.ra , peraltro, nel corso della vita matrimoniale (durante la quale ha svolto unicamente CP_1
sporadici lavori saltuari), si è occupata, in via pressoché esclusiva, dell'accudimento del figlio e della casa. Trattasi di circostanza non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale, in sede di interpello, si è limitato genericamente ad affermare che la moglie “era libera di fare ciò che voleva, io non ero affatto contrario a che lei lavorasse” (v. verbale del 18.12.2023), in ogni caso confermando che la stessa ha svolto saltuaria attività lavorativa (ad eccezione degli anni 2014-2017, cui non ha lavorato affatto).
Orbene, considerate, da un lato, le precarie condizioni economiche della sig.ra , la quale può CP_1
tuttavia contare sulla disponibilità della casa di abitazione (di proprietà della madre e la cui ristrutturazione è stata sostenuta attraverso l'accensione di un mutuo, anche saldato dal sig.
), la verosimile esistenza di disponibilità liquide in capo al ricorrente, nei termini sopra Parte_1
indicati, rapportate alla lunga durata della convivenza matrimoniale (fino all'udienza di comparizione coniugi avanti al Presidente nel procedimento di separazione, pari a venti anni) e alla contribuzione fornita, pressoché in via esclusiva, dalla sig.ra , all'accudimento del figlio e della casa nel corso CP_1
della vita matrimoniale (come risultante dall'istruttoria svolta e dalla disamina degli atti delle parti), ritiene il Collegio che l'assegno divorzile debba essere determinato in € 250,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• Fase di studio € 1.000,00
• Fase introduttiva € 900,00
• Fase istruttoria € 1.100,00
• Fase decisoria € 1.700,00
E dunque in totale € 4.700,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1
precisati in narrativa;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PEROSA ARGENTINA di provvedere alle incombenze di legge;
Dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo Parte_1
per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale, con la rivalutazione ISTAT maturata), corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € CP_1
250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
Dichiara tenuto e condanna rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 4.700,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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