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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 29.4.25 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1881/24 del ruolo generale lavoro
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Conforti Parte_1
Appellante principale
E già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca
[...]
Tamajo e Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo
Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.7.24 ha proposto appello avverso la società in epigrafe ed ha Parte_1
impugnato, limitatamente ai capi in cui la sua domanda è stata respinta o parzialmente accolta, la sentenza n. 810/24 del 30.1.24 con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della sospensione in CIGS dell'odierno appellante nel periodo compreso dal 10.7.11 al 31.12.16 ha solo parzialmente accolto la domanda, relativamente al provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.11 e di collocazione in CIGS dal 10.7.11 al
9.07.2013 e, in parziale accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla resistente, ha condannato quest'ultima al pagamento in favore dell' di una “somma pari alla differenza tra Pt_1
la retribuzione piena spettante dal 7.03.2013 al 09.07.2013 e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro” oltre accessori ex art. 429 c.p.c., risarcimento quindi limitato al periodo di sospensione non interessato dal rilievo della prescrizione, decennale in ragione della natura risarcitoria della pretesa.
Appellante, ritenendo errata e contraddittoria la sentenza, ha ribadito: 1) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2) la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, stante la mancanza di un'effettiva rotazione.
Insistendo, dunque, nella prospettata violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, per tutte le comunicazioni di sospensione in CIGS, anche del
14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 ( ritenute, viceversa, legittime) e nell'assenza di un'effettiva rotazione , ha concluso chiedendo alla Corte l'integrale accoglimento della propria domanda così come formulata in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, censurando anche la parziale applicazione della prescrizione estintiva in ordine alla sua pretesa risarcitoria operata dal primo Giudice.
Si è costituita la società appellata che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura , ha resistito all'appello principale e al contempo ha proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza di prime cure nella parte in cui sono state accolte le istanze del lavoratore. Ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
condannare l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Le censure involgono principi di diritto che sono comuni.
Ed invero, richiamando i principi che ormai la Suprema Corte ribadisce in maniera costante e uniforme, è ormai pacifico che “a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori. Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato che l'aggettivazione non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la
L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8
(ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico
e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo,
i lavoratori da sospendere” (così Cass. n. 6761/2020).
Nella medesima decisione la Corte ha anche escluso la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime,
e richiamando vari suoi precedenti, la Corte ha osservato che “l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale: la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato. Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali”.
Fatta, dunque, questa premessa e con riferimento all'appello incidentale, ritiene questa Corte che la decisione del giudice di primo grado sia assolutamente conforme ai principi espressi dalla Corte di legittimità.
Ed invero, è pacifico e documentato che lo stabilimento di Napoli della (ora CP_3 CP_1
, presso il quale ha prestato servizio il lavoratore appellante, è stato interessato da diversi
[...]
periodi di CIGS dal 10.07.2011 al 09.07.2013; dal 10.07.2013 al 09.07.2014; dal 10.04.2014 al
09.07.2015; dall'11.08.2015 al 10.08.2017. Con riferimento al periodo di sospensione in CIGS dal
10.07.2011 al 09.07.2013, oggetto dell'appello incidentale, la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 senz'altro non supera il vaglio di legittimità: essa si presenta assolutamente generica nella formulazione dei criteri di scelta dei lavoratori, una genericità che rende praticamente
“impossibile” la verificabilità degli stessi, al fine di individuare le regole utilizzate per la rotazione dei lavoratori sospesi.
Questa la lettera della comunicazione del 15.6.2011 “... per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive ... di
Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ....
(omissis) ... la richiederà l'intervento Controparte_2
straordinario della Cassa Integrazione Guadagni ... per tutti i 635 lavoratori Controparte_4 che operano nell'unità organizzativa di Napoli ... per un periodo di 24 mesi ... Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di
24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale.
Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” .
Il semplice riferimento alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle “mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori” non chiarisce, infatti, quale sia l'effettivo e concreto criterio in base al quale sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente. Si tratta, infatti, di un semplice richiamo a categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro tangibile a cui ancorare le stesse e tale richiamo certamente non si può ritenere che assolva in pieno all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7,
L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00).
La società appellata/appellante incidentale ha – soltanto con la propria memoria di difesa in primo grado - richiamato, per definire l'operatività del concetto di fungibilità o professionalità, il diagramma di polivalenza. Ma tale richiamo non è mai stato oggetto di preventiva comunicazione anche solo per relationem.
Che si tratti di criteri assolutamente inidonei ad individuare i lavoratori da sospendere o da richiamare in servizio appare di lampante evidenza posto che non vengono assolutamente identificati in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il che esclude la possibilità di verificare la corrispondenza della scelta ai criteri posto che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. Cass. n. 7720/2004; e più di recente “la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri. Infatti un criterio di scelta generico non è effettivamente tale me esprime soltanto un generico indirizzo nella scelta", essendo palese che in una situazione in cui è genericamente indicato il numero di coloro che avrebbero subito la sospensione
è impedita la preventiva conoscibilità dei fattori che in concreto determineranno la scelta di un lavoratore piuttosto che di un altro”, Cass. 10378/2021).
D'altro canto, la Corte di legittimità ha più volte rimarcato che le generiche categorie delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” ovvero della “fungibilità” sono assolutamente inadeguate.
Alcun rilievo può, poi, riconoscersi, al fatto che l'azienda avesse fatto la scelta di sospendere tutto il personale in servizio, posto che ciò non esclude la necessità di individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione, almeno considerando con attenzione la fattispecie concreta.
Ed invero, la comunicazione prevede inequivocabilmente una possibilità di rotazione, correlata ai presupposti dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
E del resto, è incontestato che, per vari periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS di parte dei lavoratori: il che rende evidente che la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta, ma non è dato comprendere con quali modalità e criteri sono stati scelti i lavoratori da far rientrare.
Cioè a dire che non sono stati individuati criteri obiettivi e trasparenti – da valutarsi ex ante - in base ai quali la rotazione è avvenuta. In sostanza, dunque, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, mediante il riferimento alle mansioni ed alle qualifiche professionali
“fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive”, non chiarendo in che termini effettivi e concreti dovesse intendersi detta “fungibilità” e quali fossero le “esigenze aziendali”, risulta essere del tutto generico e praticamente discrezionale.
Va, a questo punto, precisato che se effettivamente non può pretendersi dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, tuttavia, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, richiede quantomeno uno
“sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
La generica indicazione dei criteri di scelta contenuta nella comunicazione di apertura della procedura di CIGS oggetto di indagine, dunque, viola certamente l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma L. 23 luglio 1991, n. 223. Per altro, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS, perché non vi è alcuna prova di ulteriori confronti intervenuti con le organizzazioni sindacali, e ciò in linea con quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte. D'altro canto, giova rimarcarlo, il riferimento ad ulteriori incontri periodici con le organizzazioni sindacali – che avrebbe potuto in qualche modo sanare la procedura
– avrebbe richiesto che per ciascun incontro vi fosse una perfetta consapevolezza da parte delle
OO.SS. circa le eventuali “novità” produttive (id est una conoscenza specifica di dati fattuali quali appunto ripresa dell'attività produttiva, settori di attività, profili professionali necessari, modalità di individuazione del lavoratori - tra loro fungibili per professionalità – da richiamare in servizio). Ma nel caso di specie non vi è alcuna prova che tali incontri (e con le modalità descritte) si siano effettivamente tenuti.
Per questi motivi
l'appello incidentale va rigettato.
Legittime, viceversa, sono le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, con cui l'azienda preannunciava le richieste di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della dal 10 luglio 2013 al 09 luglio 2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015. Controparte_5
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “... Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti
Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione,
l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto
[...] In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori [...]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. [...]”.
Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal
10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza.
Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione. Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva edotte le parti CP_3 dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il Cont progetto Alfa Romeo di . Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
- Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”.
L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione.
Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione.
Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata” “avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale...” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento.
Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità. Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse, a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo. Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere
“impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
Al riguardo, opportunamente la difesa della società ricorda che la vicenda in esame non è sovrapponibile a quelle - esaminate in taluni dei precedenti invocati dai lavoratori - in cui la valutazione di specificità e conoscibilità richiesta al giudice riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, fondata su elementi già definiti al momento della scelta. A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014 e 2015, così come ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità.
Da ultimo, merita rilevare che non vi è allegazione o prova del fatto che, nei periodi in contestazione, il ricorrente sia stato discriminato nella rotazione con i colleghi appartenenti alla stessa area di attività, avendo per contro la società datrice di lavoro documentato la sua presenza in servizio per un certo numero di giornate, nonché la fruizione di congedi, ferie e permessi.
Quanto alla censura inerente la applicazione della prescrizione va rilevato da un canto che è incontestata la natura risarcitoria della relativa domanda, d'altro canto che il Tribunale ha, del tutto condivisibilmente, già escluso la possibilità del richiamo, in ambito risarcitorio, di un principio affermato per crediti retributivi (“…in presenza di credito di natura risarcitoria, non ricorre la fattispecie affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 26246/2022, né pare possibile una estensione della portata applicativa del principio nella predetta pronunzia enunciato, che è espressamente riferito ai sensi dell'art. 2948 c.c. ai crediti retributivi del lavoratore..”); a fronte di tanto l'appellante opera un rilievo quasi apodittico circa la equiparabilità delle situazioni Pt_1
(“…a parere dello scrivente, il principio, dettato in materia di crediti retributivi, è certamente estendibile anche alle ipotesi oggetto del presente giudizio;
ed infatti la ratio dell'intervento giurisprudenziale della Suprema Corte è quella di ritenere che il lavoratore non si trovi nella posizione di far valere i propri diritti nella costanza del rapporto di lavoro, anche alla luce del metus vissuto dal lavoratore in merito ad un eventuale licenziamento per la tipologia di credito da azionare.
……”).
Per l'insieme delle ragioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata anche in questa parte.
Ritiene la Corte che sia del tutto giustificato procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado in considerazione sia della parziale reciproca soccombenza che dei divergenti orientamenti anche in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese del presente grado.
Dà atto che, con riferimento alla posizione degli appellanti, principale e incidentale, ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli il 29.4.25. Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 29.4.25 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1881/24 del ruolo generale lavoro
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Conforti Parte_1
Appellante principale
E già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca
[...]
Tamajo e Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo
Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.7.24 ha proposto appello avverso la società in epigrafe ed ha Parte_1
impugnato, limitatamente ai capi in cui la sua domanda è stata respinta o parzialmente accolta, la sentenza n. 810/24 del 30.1.24 con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della sospensione in CIGS dell'odierno appellante nel periodo compreso dal 10.7.11 al 31.12.16 ha solo parzialmente accolto la domanda, relativamente al provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.11 e di collocazione in CIGS dal 10.7.11 al
9.07.2013 e, in parziale accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla resistente, ha condannato quest'ultima al pagamento in favore dell' di una “somma pari alla differenza tra Pt_1
la retribuzione piena spettante dal 7.03.2013 al 09.07.2013 e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro” oltre accessori ex art. 429 c.p.c., risarcimento quindi limitato al periodo di sospensione non interessato dal rilievo della prescrizione, decennale in ragione della natura risarcitoria della pretesa.
Appellante, ritenendo errata e contraddittoria la sentenza, ha ribadito: 1) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2) la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, stante la mancanza di un'effettiva rotazione.
Insistendo, dunque, nella prospettata violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, per tutte le comunicazioni di sospensione in CIGS, anche del
14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 ( ritenute, viceversa, legittime) e nell'assenza di un'effettiva rotazione , ha concluso chiedendo alla Corte l'integrale accoglimento della propria domanda così come formulata in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, censurando anche la parziale applicazione della prescrizione estintiva in ordine alla sua pretesa risarcitoria operata dal primo Giudice.
Si è costituita la società appellata che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura , ha resistito all'appello principale e al contempo ha proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza di prime cure nella parte in cui sono state accolte le istanze del lavoratore. Ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
condannare l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Le censure involgono principi di diritto che sono comuni.
Ed invero, richiamando i principi che ormai la Suprema Corte ribadisce in maniera costante e uniforme, è ormai pacifico che “a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori. Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato che l'aggettivazione non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la
L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8
(ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico
e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo,
i lavoratori da sospendere” (così Cass. n. 6761/2020).
Nella medesima decisione la Corte ha anche escluso la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime,
e richiamando vari suoi precedenti, la Corte ha osservato che “l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale: la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato. Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali”.
Fatta, dunque, questa premessa e con riferimento all'appello incidentale, ritiene questa Corte che la decisione del giudice di primo grado sia assolutamente conforme ai principi espressi dalla Corte di legittimità.
Ed invero, è pacifico e documentato che lo stabilimento di Napoli della (ora CP_3 CP_1
, presso il quale ha prestato servizio il lavoratore appellante, è stato interessato da diversi
[...]
periodi di CIGS dal 10.07.2011 al 09.07.2013; dal 10.07.2013 al 09.07.2014; dal 10.04.2014 al
09.07.2015; dall'11.08.2015 al 10.08.2017. Con riferimento al periodo di sospensione in CIGS dal
10.07.2011 al 09.07.2013, oggetto dell'appello incidentale, la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 senz'altro non supera il vaglio di legittimità: essa si presenta assolutamente generica nella formulazione dei criteri di scelta dei lavoratori, una genericità che rende praticamente
“impossibile” la verificabilità degli stessi, al fine di individuare le regole utilizzate per la rotazione dei lavoratori sospesi.
Questa la lettera della comunicazione del 15.6.2011 “... per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive ... di
Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ....
(omissis) ... la richiederà l'intervento Controparte_2
straordinario della Cassa Integrazione Guadagni ... per tutti i 635 lavoratori Controparte_4 che operano nell'unità organizzativa di Napoli ... per un periodo di 24 mesi ... Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di
24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale.
Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” .
Il semplice riferimento alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle “mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori” non chiarisce, infatti, quale sia l'effettivo e concreto criterio in base al quale sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente. Si tratta, infatti, di un semplice richiamo a categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro tangibile a cui ancorare le stesse e tale richiamo certamente non si può ritenere che assolva in pieno all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7,
L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00).
La società appellata/appellante incidentale ha – soltanto con la propria memoria di difesa in primo grado - richiamato, per definire l'operatività del concetto di fungibilità o professionalità, il diagramma di polivalenza. Ma tale richiamo non è mai stato oggetto di preventiva comunicazione anche solo per relationem.
Che si tratti di criteri assolutamente inidonei ad individuare i lavoratori da sospendere o da richiamare in servizio appare di lampante evidenza posto che non vengono assolutamente identificati in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il che esclude la possibilità di verificare la corrispondenza della scelta ai criteri posto che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. Cass. n. 7720/2004; e più di recente “la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri. Infatti un criterio di scelta generico non è effettivamente tale me esprime soltanto un generico indirizzo nella scelta", essendo palese che in una situazione in cui è genericamente indicato il numero di coloro che avrebbero subito la sospensione
è impedita la preventiva conoscibilità dei fattori che in concreto determineranno la scelta di un lavoratore piuttosto che di un altro”, Cass. 10378/2021).
D'altro canto, la Corte di legittimità ha più volte rimarcato che le generiche categorie delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” ovvero della “fungibilità” sono assolutamente inadeguate.
Alcun rilievo può, poi, riconoscersi, al fatto che l'azienda avesse fatto la scelta di sospendere tutto il personale in servizio, posto che ciò non esclude la necessità di individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione, almeno considerando con attenzione la fattispecie concreta.
Ed invero, la comunicazione prevede inequivocabilmente una possibilità di rotazione, correlata ai presupposti dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
E del resto, è incontestato che, per vari periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS di parte dei lavoratori: il che rende evidente che la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta, ma non è dato comprendere con quali modalità e criteri sono stati scelti i lavoratori da far rientrare.
Cioè a dire che non sono stati individuati criteri obiettivi e trasparenti – da valutarsi ex ante - in base ai quali la rotazione è avvenuta. In sostanza, dunque, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, mediante il riferimento alle mansioni ed alle qualifiche professionali
“fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive”, non chiarendo in che termini effettivi e concreti dovesse intendersi detta “fungibilità” e quali fossero le “esigenze aziendali”, risulta essere del tutto generico e praticamente discrezionale.
Va, a questo punto, precisato che se effettivamente non può pretendersi dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, tuttavia, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, richiede quantomeno uno
“sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
La generica indicazione dei criteri di scelta contenuta nella comunicazione di apertura della procedura di CIGS oggetto di indagine, dunque, viola certamente l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma L. 23 luglio 1991, n. 223. Per altro, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS, perché non vi è alcuna prova di ulteriori confronti intervenuti con le organizzazioni sindacali, e ciò in linea con quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte. D'altro canto, giova rimarcarlo, il riferimento ad ulteriori incontri periodici con le organizzazioni sindacali – che avrebbe potuto in qualche modo sanare la procedura
– avrebbe richiesto che per ciascun incontro vi fosse una perfetta consapevolezza da parte delle
OO.SS. circa le eventuali “novità” produttive (id est una conoscenza specifica di dati fattuali quali appunto ripresa dell'attività produttiva, settori di attività, profili professionali necessari, modalità di individuazione del lavoratori - tra loro fungibili per professionalità – da richiamare in servizio). Ma nel caso di specie non vi è alcuna prova che tali incontri (e con le modalità descritte) si siano effettivamente tenuti.
Per questi motivi
l'appello incidentale va rigettato.
Legittime, viceversa, sono le successive comunicazioni del 14.6.2013 e del 9.6.2014, con cui l'azienda preannunciava le richieste di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale per tutti i lavoratori (operai, impiegati: 717 nel 2013; 647 nel 2014) operanti nell'unità produttiva di Napoli della dal 10 luglio 2013 al 09 luglio 2014 e dal 10.7.2014 al 9.7.2015. Controparte_5
Diverso, rispetto alla precedente, è il contenuto informativo di queste.
Si legge infatti nella comunicazione del 14.6.2013: “... Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti
Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione,
l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 l'accordo del seguente tenore: “Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto
[...] In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi:
-La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori [...]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. [...]”.
Nella successiva comunicazione del 9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale dal
10.7.2014 al 9.7.2015, illustrando sia le ragioni che avevano condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza.
Il criterio di rotazione indicato è il medesimo della comunicazione del 2013, con l'unica differenza della diversa consistenza degli organici nelle aree di attività, dovuta all'esodo di alcuni dipendenti:
“- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (207 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”.
L'accordo sottoscritto in data 7.7.2014 in sede di esame congiunto, dopo un'articolata premessa sugli obiettivi e le necessità legate alla riorganizzazione aziendale, recepiva pedissequamente il testo della comunicazione. Infine, con comunicazioni del 26.6.2015 (doc. in prodd.) rendeva edotte le parti CP_3 dell'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale per 24 mesi, per tutti i 636 lavoratori (operai, impiegati e quadri) operanti nell'unità produttiva di Napoli, nell'ottica di un rilancio dell'attività dello stabilimento per la partecipazione alla fornitura per il Cont progetto Alfa Romeo di . Anche la suddetta ultima comunicazione recava il medesimo criterio di rotazione dei precedenti: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area Stampaggio (191 operai, 9 impiegati)
- Area Montaggio (128 operai, 12 impiegati)
- Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi...”.
L'accordo del 3.7.2015 in sede di esame congiunto recepiva integralmente, in parte qua, il tenore della comunicazione.
Anche qui, non appariva esigibile una valutazione precisa ed ex ante dei periodi di lavoro e di sospensione, attesa la imprevedibilità del dato delle esigenze di produzione.
Tuttavia, a differenza della precedente comunicazione, la società provvedeva ad individuare delle Aree di attività “ai fini della ripartizione degli organici”, riportando per ciascuna di esse il numero preciso di operai e impiegati riconducibili a ciascuna area;
quindi, prospettava una rotazione con cadenza diversificata per appartenenza alle diverse aree di attività e per fungibilità lavorativa, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna area di attività, una presenza individuale “equilibrata” “avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale...” e tenuto conto del fatto che non poteva garantirsi a tutti i lavoratori sospesi, nell'ambito di ciascuna area, il contemporaneo reinserimento.
Ebbene, osserva il Collegio che, premessa l'indubbia difficoltà di prevedere un criterio oggettivo di rotazione idoneo ad assicurare equità e trasparenza, la formula impiegata, pur redatta con una sintassi non lineare, non merita la sanzione della genericità. Del tutto ragionevole, in primo luogo, è che la rotazione seguisse un primo criterio di ripartizione per area di attività, giacché, a seconda delle esigenze di produzione del momento, potevano essere interessate alla ripresa dell'attività lavorativa diversi settori per volta: il lavoratore, quindi, poteva già sapere a priori che avrebbe dovuto confrontarsi con i lavoratori addetti alla sua stessa area di attività e solo all'interno di essa verificare l'equilibrio di presenze, lasciandosi intendere che avrebbe potuto accadere che alcune aree, per esigenze di produzione, lavorassero più giornate rispetto ad altre.
In secondo luogo, data la oggettiva imprevedibilità, ex ante, delle giornate lavorative necessarie a soddisfare le commesse e le esigenze produttive del momento, esaustivo appare il richiamo al criterio della garanzia di una presenza “equilibrata” (da intendersi ragionevolmente come sinonimo di paritaria o proporzionalmente garantita) dei lavoratori all'interno di ciascuna area, sulla base di una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente svolti nel medesimo periodo.
In concreto, sembra alla Corte che la comunicazione indichi con evidenza un criterio di rotazione che, operando in maniera differenziata per ciascuna area di attività, assicurasse, a fronte di turni effettivi diversi di lavoro, diversi giorni di presenza a ciascun lavoratore: ma, in proporzione, in misura uguale per tutti i lavoratori della stessa area, sulla base di una cadenza semestrale e di un dato concreto rilevato nel periodo. Non sembra, dunque, che il tenore della comunicazione fosse tale da rendere
“impossibile” la verifica preventiva da parte dei sindacati, tanto meno quella successiva da parte dei singoli lavoratori, sulle modalità della rotazione.
Nemmeno sembra che il criterio così delineato si presti ad un'applicazione arbitraria o discrezionale da parte del datore di lavoro, essendo, al contrario, collegato a dati certi, oggettivi e verificabili.
Al riguardo, opportunamente la difesa della società ricorda che la vicenda in esame non è sovrapponibile a quelle - esaminate in taluni dei precedenti invocati dai lavoratori - in cui la valutazione di specificità e conoscibilità richiesta al giudice riguarda i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, fondata su elementi già definiti al momento della scelta. A parere del Collegio, pertanto, le comunicazioni di avvio delle procedure del 2013, 2014 e 2015, così come ritenuto dal primo Giudice, contengono un grado di specificità dei criteri di rotazione sufficiente ad escludere la loro illegittimità.
Da ultimo, merita rilevare che non vi è allegazione o prova del fatto che, nei periodi in contestazione, il ricorrente sia stato discriminato nella rotazione con i colleghi appartenenti alla stessa area di attività, avendo per contro la società datrice di lavoro documentato la sua presenza in servizio per un certo numero di giornate, nonché la fruizione di congedi, ferie e permessi.
Quanto alla censura inerente la applicazione della prescrizione va rilevato da un canto che è incontestata la natura risarcitoria della relativa domanda, d'altro canto che il Tribunale ha, del tutto condivisibilmente, già escluso la possibilità del richiamo, in ambito risarcitorio, di un principio affermato per crediti retributivi (“…in presenza di credito di natura risarcitoria, non ricorre la fattispecie affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 26246/2022, né pare possibile una estensione della portata applicativa del principio nella predetta pronunzia enunciato, che è espressamente riferito ai sensi dell'art. 2948 c.c. ai crediti retributivi del lavoratore..”); a fronte di tanto l'appellante opera un rilievo quasi apodittico circa la equiparabilità delle situazioni Pt_1
(“…a parere dello scrivente, il principio, dettato in materia di crediti retributivi, è certamente estendibile anche alle ipotesi oggetto del presente giudizio;
ed infatti la ratio dell'intervento giurisprudenziale della Suprema Corte è quella di ritenere che il lavoratore non si trovi nella posizione di far valere i propri diritti nella costanza del rapporto di lavoro, anche alla luce del metus vissuto dal lavoratore in merito ad un eventuale licenziamento per la tipologia di credito da azionare.
……”).
Per l'insieme delle ragioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata anche in questa parte.
Ritiene la Corte che sia del tutto giustificato procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado in considerazione sia della parziale reciproca soccombenza che dei divergenti orientamenti anche in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese del presente grado.
Dà atto che, con riferimento alla posizione degli appellanti, principale e incidentale, ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli il 29.4.25. Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone