Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.