TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26468/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Calata Parte_1 C.F._1
Capodichino n. 243 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato appellante
CONTRO
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, (C.F. in persona del legale rapp.te p.t dott. , elettivamente P.IVA_1 Controparte_2
domiciliata in via Napoli alla via Vecchia Roma n. 3 presso lo studio dell'avv. Gaetano Parisi (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione appellata
NONCHE' in persona del l.r.p.t e Controparte_3 [...]
Controparte_4
appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2023 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, sezione lavoro, l' e l' Controparte_1 Controparte_4
(d'ora in poi solo ), proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la
[...] Controparte_3
cartella esattoriale n. 071 2023 0038088978000 notificata in data 7.10.2023 per l'omesso pagamento della somma di euro 4.935,30, portata dall'ordinanza-ingiunzione quale sanzione amministrativa per presunte violazioni di norme in materia di lavoro risalenti all'anno 2021. Con ordinanza del 14.12.2023 il Tribunale
di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ritenendo che la controversia fosse conoscibile dal Tribunale
sezione civile, rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale, che lo assegnava a questo Giudicante. In
data 10.1.2024 il Giudice chiedeva regolarizzarsi l'introduzione del giudizio e procedere alla notifica.
Dunque, l'opponente conveniva, innanzi all'intestato Tribunale di Napoli, l' Controparte_1
e l' proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la
[...] Controparte_3
cartella esattoriale suindicata e, a sostegno della proposta opposizione, eccepiva la mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Si costituiva l' , la quale deduceva la regolarità Controparte_5
della notifica della cartella di pagamento n. 071 2023 0038088978000 avvenuta in data 7.10.2023 (cfr.
allegato depositato in atti) deducendo così la tardività della opposizione, essendo trascorsi 30 giorni.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essersi limitata alla sola notifica dell'atto impositivo, essendo competente per la formazione del ruolo solo ed esclusivamente l'Ente
impositore e che solo a quest'ultimo potessero essere mosse le eccezioni, relative alla fondatezza o meno della pretesa creditoria. Sebbene ritualmente citati, l' e l' Controparte_3 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_4
Istruita documentalmente sulle conclusioni riportate in atti, all'udienza del 4.03.2025 la causa è stata rimessa per la decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile perché tardiva.
L'opponente deduce l'illegittima iscrizione a ruolo del credito, per l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione sulla quale è fondato o, comunque, per la sua inesistenza.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora
emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni
amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione
al ruolo, è senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire
all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in
particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della
notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della
iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice
competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo
dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al
provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel
caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione
esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora” (v.
Cass., Sez. I, n. 15149/05; Sez. II, n. 21793/10).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene che l'ordinanza ingiunzione non gli sarebbe stata affatto notificata. Ciò implica, sulla base dei suesposti principi di diritto, che egli avrebbe dovuto proporre opposizione c.d.
recuperatoria ex art. 6 d. lgs. n. 150/11. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nella ipotesi
di notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto
conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di conseguenza non abbia potuto
reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve
proporre opposizione a norma dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981 [oggi art. 6 d lgs. cit.], quale rimedio tipico, e non
l'opposizione all'esecuzione” (v. Cass., Sez. III, n. 16282/16), evidentemente nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla citata norma per l'impugnazione del provvedimento amministrativo, ovverosia entro trenta giorni, decorrenti dal momento nel quale abbia avuto effettiva notizia dell'esistenza di esso.
Ciò discende dal fatto che l'omessa – o viziata – notificazione del titolo ha impedito al trasgressore di reagire tempestivamente alla sua formazione e che tale facoltà di tutela dev'essergli, pertanto, assicurata alla prima occasione successiva, nella quale l'Amministrazione palesi l'intenzione di coltivare in sede esecutiva la propria pretesa.
Detta tutela, tuttavia, non dev'essere più estesa di quanto ordinariamente accadrebbe e va, di conseguenza,
esercitata entro il medesimo termine previsto per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, decorrente,
anziché dalla notificazione di essa, mai regolarmente avvenuta, dal momento nel quale il contravventore ne ha avuto effettiva conoscenza (cfr. Cass., S.U., n. 22080/17). Nel caso di specie, l'opponente, che lamenta di non avere ricevuto notificazione dell'atto con il quale gli fu irrogata la sanzione amministrativa, è stato destinatario della corrispondente cartella esattoriale, recapitatagli il 7.10.2023 (cfr. allegato depositato in atti). Il ricorso introduttivo è stato depositato il 13.11.2023, ben oltre il trentesimo giorno costituente l'ultima data utile alla proposizione della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti degli stante la loro contumacia. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionale, oltre accessori come per legge.
[...]
c) nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26468/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Calata Parte_1 C.F._1
Capodichino n. 243 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato appellante
CONTRO
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, (C.F. in persona del legale rapp.te p.t dott. , elettivamente P.IVA_1 Controparte_2
domiciliata in via Napoli alla via Vecchia Roma n. 3 presso lo studio dell'avv. Gaetano Parisi (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione appellata
NONCHE' in persona del l.r.p.t e Controparte_3 [...]
Controparte_4
appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2023 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, sezione lavoro, l' e l' Controparte_1 Controparte_4
(d'ora in poi solo ), proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la
[...] Controparte_3
cartella esattoriale n. 071 2023 0038088978000 notificata in data 7.10.2023 per l'omesso pagamento della somma di euro 4.935,30, portata dall'ordinanza-ingiunzione quale sanzione amministrativa per presunte violazioni di norme in materia di lavoro risalenti all'anno 2021. Con ordinanza del 14.12.2023 il Tribunale
di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ritenendo che la controversia fosse conoscibile dal Tribunale
sezione civile, rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale, che lo assegnava a questo Giudicante. In
data 10.1.2024 il Giudice chiedeva regolarizzarsi l'introduzione del giudizio e procedere alla notifica.
Dunque, l'opponente conveniva, innanzi all'intestato Tribunale di Napoli, l' Controparte_1
e l' proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la
[...] Controparte_3
cartella esattoriale suindicata e, a sostegno della proposta opposizione, eccepiva la mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Si costituiva l' , la quale deduceva la regolarità Controparte_5
della notifica della cartella di pagamento n. 071 2023 0038088978000 avvenuta in data 7.10.2023 (cfr.
allegato depositato in atti) deducendo così la tardività della opposizione, essendo trascorsi 30 giorni.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essersi limitata alla sola notifica dell'atto impositivo, essendo competente per la formazione del ruolo solo ed esclusivamente l'Ente
impositore e che solo a quest'ultimo potessero essere mosse le eccezioni, relative alla fondatezza o meno della pretesa creditoria. Sebbene ritualmente citati, l' e l' Controparte_3 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_4
Istruita documentalmente sulle conclusioni riportate in atti, all'udienza del 4.03.2025 la causa è stata rimessa per la decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile perché tardiva.
L'opponente deduce l'illegittima iscrizione a ruolo del credito, per l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione sulla quale è fondato o, comunque, per la sua inesistenza.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora
emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni
amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione
al ruolo, è senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire
all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in
particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della
notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della
iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice
competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo
dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al
provvedimento sanzionatorio;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel
caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione
esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora” (v.
Cass., Sez. I, n. 15149/05; Sez. II, n. 21793/10).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene che l'ordinanza ingiunzione non gli sarebbe stata affatto notificata. Ciò implica, sulla base dei suesposti principi di diritto, che egli avrebbe dovuto proporre opposizione c.d.
recuperatoria ex art. 6 d. lgs. n. 150/11. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nella ipotesi
di notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto
conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di conseguenza non abbia potuto
reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve
proporre opposizione a norma dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981 [oggi art. 6 d lgs. cit.], quale rimedio tipico, e non
l'opposizione all'esecuzione” (v. Cass., Sez. III, n. 16282/16), evidentemente nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla citata norma per l'impugnazione del provvedimento amministrativo, ovverosia entro trenta giorni, decorrenti dal momento nel quale abbia avuto effettiva notizia dell'esistenza di esso.
Ciò discende dal fatto che l'omessa – o viziata – notificazione del titolo ha impedito al trasgressore di reagire tempestivamente alla sua formazione e che tale facoltà di tutela dev'essergli, pertanto, assicurata alla prima occasione successiva, nella quale l'Amministrazione palesi l'intenzione di coltivare in sede esecutiva la propria pretesa.
Detta tutela, tuttavia, non dev'essere più estesa di quanto ordinariamente accadrebbe e va, di conseguenza,
esercitata entro il medesimo termine previsto per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, decorrente,
anziché dalla notificazione di essa, mai regolarmente avvenuta, dal momento nel quale il contravventore ne ha avuto effettiva conoscenza (cfr. Cass., S.U., n. 22080/17). Nel caso di specie, l'opponente, che lamenta di non avere ricevuto notificazione dell'atto con il quale gli fu irrogata la sanzione amministrativa, è stato destinatario della corrispondente cartella esattoriale, recapitatagli il 7.10.2023 (cfr. allegato depositato in atti). Il ricorso introduttivo è stato depositato il 13.11.2023, ben oltre il trentesimo giorno costituente l'ultima data utile alla proposizione della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti degli stante la loro contumacia. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionale, oltre accessori come per legge.
[...]
c) nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale