Decreto 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N.° 502/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione lavoro e previdenza sociale
DECRETO INGIUNTIVO (artt. 633 e segg. - 642 c.p.c.)
Il giudice del lavoro, letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da nei Parte_1 confronti di Controparte_1 ritenuta la esigibilità del credito alla luce della documentazione prodotta in allegato al ricorso;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo alla luce della natura del credito vantato;
ingiunge a Controparte_1 di pagare, per le causali indicate nel ricorso, a Parte_1 senza dilazione, alla notifica di ricorso e decreto, la somma capitale lorda di euro 1148,56, oltre accessori come da domanda, nonché le spese del presente procedimento monitorio, liquidate in euro 49,00 per anticipazioni esenti ed euro 350,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% dei compensi predetti e accessorî di legge, alla luce dei parametri stabiliti nell'allegato al regolamento adottato con D.M. Giustizia 55/2014 tenuto conto del valore della domanda giudiziale, con le conseguenti spese successive occorrende. Avverte la società ingiunta che nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso e del decreto può essere fatta opposizione ai sensi degli artt. 645 e segg. c.p.c. e che, in difetto di opposizione, il decreto diverrà irrevocabile. Bologna, 27 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona