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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
105/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. N. Di Domenica (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l , al fine di proporre impugnazione avverso il CP_1
provvedimento di indebito previdenziale 941046/2021 – n. Pratica 17788801 emesso in data 27.06.2023 e notificatole in data 14.07.2023, a mezzo del quale le è stata intimata la restituzione della somma di € 8.096,18 percepita a titolo di NASPI per il periodo 01.04.2022 – 17.01.2023 in quanto asseritamente non dovuta, quindi domandando accertarsi, previa declaratoria di illegittimità del prefato provvedimento, il suo diritto all'irripetibilità del beneficio ed al relativo mantenimento, con conseguente condanna dell'ente di previdenza alla corresponsione in restituzione in suo favore degli importi a tale titolo trattenuti e decurtati dalla pensione di titolarità.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “rilevata e dichiarata la fondatezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto addotti ed evocate nella parte espositiva del presente ricorso e che quivi devono intendersi integralmente rievocati
e riprodotti, per l'effetto: disapplicato e caducato il provvedimento n° prestazione
941046/2021 – n° Pratica 17788801 di recupero somme indebitamente percepite per il complessivo importo di E 8.096,18 per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio
2023 sulla prestazione n° 941046/2021 di indennità di disoccupazione NASPI emesso dalla Sede di Vasto in data 27.06.2023 e notificato al Sig. (c.f. CP_1 Parte_1
mediante il servizio postale in data 14.07.2023, nonché C.F._1
disapplicata e caducata la delibera del Comitato Provinciale dell' della Sede CP_1
provinciale di Chieti n° 234479 del 19 settembre 2023 reiettiva del ricorso amministrativo n° del 27 luglio 2023 esperito Sig. CodiceFiscale_5 Pt_1
(c.f. avverso il predetto provvedimento n°
[...] C.F._1
prestazione di indennità NASpI 941046/2021 – n° Pratica 17788801 di recupero somme indebitamente percepite;
per l'effetto: accertare, rilevare e dichiarare l' illegittimità del provvedimento n° prestazione 941046/2021 – n° Pratica 17788801 di
Pag. 2 di 13 recupero somme indebitamente percepite per il complessivo importo di E 8.096,18 per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio 2023 sulla prestazione n° 941046/2021 di indennità di disoccupazione NASPI emesso dalla Sede di Vasto in data CP_1
27.06.2023 e notificato al Sig. (c.f. Parte_1 C.F._1
mediante il servizio postale in data 14.07.2023 e sicchè rilevare e dichiarare
l'irrepetibilità della predetta somma di € 8.096,18 erogata in favore del Sig. Pt_1
(c.f. a titolo di prestazione n° 941046/2021 di
[...] C.F._1
indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio
2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
rilevare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate ed operande dall' sulla pensione n° 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del CP_1
Sig. (c.f. a titolo di recupero della somma di Parte_1 C.F._1
€ 8.096,18 erogata in favore del Sig. a titolo di prestazione n° Parte_1
941046/2021 di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio 2023 e per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp. p.r. CP_1
a restituire ed a corrispondere al ricorrente Sig. la complessiva Parte_1
somma di E 8.096,18, restituendo e corrispondendo al ricorrente gli importi di essa somma già trattenuti e decurtati sulla pensione di titolarità n° – NumeroDiCarta_1
Cat. VO e da incrementarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dies di ogni indebita operata ritenzione e decurtazione sino all'effettivo effettivo, nonchè caducando ogni disposta operanda trattenuta e decurtazione”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Pag. 3 di 13 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di indebito previdenziale con cui l' ha disposto nei confronti del ricorrente la restituzione CP_1
della somma di € 8.096,18, in precedenza erogata a titolo di NASPI, per il periodo
01.04.2022 – 17.01.2023, in ragione della maturata decadenza dal beneficio sul presupposto dell'intervenuto raggiungimento, in tale periodo, dei requisiti per il pensionamento anticipato (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Così perimetrato il thema decidendum del giudizio, viene in rilievo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che in materia di trattamento di disoccupazione involontaria del lavoratore, ha introdotto la NASPI, la quale ha integralmente sostituito le precedenti indennità di disoccupazione ASPI e mini-ASPI, a decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01.05.2015.
In particolare, il presupposto dell'indebito previdenziale per cui è causa si rintraccia nell'applicazione dell'art. 11 del citato decreto, a termini del quale “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui
Pag. 4 di 13 all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Più nello specifico, l' sostiene che l'indebita erogazione della NASPI per il CP_1
periodo per cui è causa sarebbe stata dovuta al maturarsi della decadenza per l'ipotesi di cui alla lettera d), ossia il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
Circa il corretto ambito applicativo della fattispecie in commento - in particolare sotto il profilo temporale di verificazione - la giurisprudenza, muovendo dall'analisi letterale della disposizione (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato) ha da tempo affermato che il maturarsi di questa peculiare ipotesi di decadenza è ancorata non già alla effettiva percezione del trattamento pensionistico, bensì al mero raggiungimento dei relativi requisiti, nel senso che ciò che rileva è la sola maturazione del diritto, restando, all'opposto, ininfluenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico (Cass. n. 2697/2018;
Cass. n. 11965/2024).
Orbene, nel caso di specie, è acclarato – in quanto neanche contestato in giudizio – che il ricorrente avesse maturato i requisiti per il pensionamento anticipato già nell'aprile 2022, come accertato dall , avvedutosi solo successivamente CP_1
all'accoglimento della domanda di pensione anticipata e relativa liquidazione dell'esistenza di un ulteriore anno di contribuzione in precedenza non rilevato (1991, per 52 settimane), anno aggiuntivo che, a termini di legge, ha determinato l'anticipazione della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, giustappunto, ad aprile 2022, con conseguenze maturazione della decadenza dal diritto al beneficio erogato da questo momento sino al 17.1.2023 (ossia la data di
Pag. 5 di 13 inizio del trattamento pensionistico accordato effettivamente al ricorrente con il provvedimento del 27.04.2023 di accoglimento della domanda di liquidazione della pensione anticipata presentata in data 18.01.2023 – cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente). In altri termini, da un punto di vista prettamente sostanziale ed oggettivo, non è revocabile in dubbio la natura indebita del trattamento NASPI erogato al ricorrente nel periodo in contestazione.
Cionondimeno, non può sottacersi che – come altrettanto non contestato in giudizio e comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo parte ricorrente) – il ricorrente, a seguito di apposita domanda inoltrata in data 22.04.2021, ha ottenuto in data 03.05.2021 dallo stesso il modello ECOCERT relativo alla CP_1
sua posizione assicurativa e contributiva, a mezzo del quale si è attestato che lo stesso, alla data del 28.02.2021, aveva maturato n. 2132 settimane di contributi, ovvero 41 anni di contribuzione, di talché, tenuto conto che, per espressa previsione di legge (ovvero in base a quanto disposto dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. nella L.
n. 29/2019, e relative tabelle allegate), la soglia di raggiungimento del requisito contributivo utile al pensionamento anticipato dei lavoratori con contribuzione al
31.12.1995 è fissata in 42 anni e 10 mesi, equivalenti a n.
2.227 settimane di contributi, i restanti 1 anno e 10 mesi (per n. 95 settimane di contributi) ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici sarebbero venuti a cadere nel dicembre
2022, con conseguente decorrenza effettiva del trattamento pensionistico a partire da aprile 2023, in ragione della finestra mobile pensionistica prevista dalla citata normativa. In altri termini, è stato lo stesso , a mezzo del citato estratto conto CP_1
assicurativo e contributivo di cui al modello ECOCERT rilasciato al ricorrente, ad attestare in capo al medesimo i presupposti per il raggiungimento della pensione anticipata alla data indicata in domanda e confermata nel provvedimento di
Pag. 6 di 13 liquidazione della pensione, valutando la pratica “… in base alle norme di legge vigenti e sulla base delle risultanze degli archivi dell'istituto alla data odierna”.
Tanto ha legittimamente indotto il ricorrente, come già innanzi esposto, a presentare, in data 18.01.2023, domanda di pensionamento anticipato (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente cit.), alla quale è seguito il provvedimento del 27.04.2023 (cfr. doc. n.
7 fascicolo parte ricorrente cit.) con cui l , in accoglimento della prefata CP_1
domanda, ha liquidato in favore del ricorrente il trattamento pensionistico con decorrenza 01.02.2023. In altri termini, è stata proprio la condotta dell' a CP_1
legittimare la richiesta del ricorrente, il quale ben poteva e doveva confidare su quanto attestatogli dal modello ECOCERT, documento appositamente richiesto a tale scopo e predisposto e rilasciato unilateralmente dall'ente di previdenza sulla base delle risultanze della documentazione in suo possesso e dell'applicazione delle disposizioni di legge vigenti.
Sul punto, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni sostenute da parte resistente in ordine alla irrilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede del ricorrente – e del conseguente legittimo o illegittimo affidamento dallo stesso riposto
- ai fini della dedotta ripetibilità dell'indebito in trattazione.
A tal riguardo, deve rilevarsi che è certamente vero - come sostenuto da parte resistente - che la prestazione di che trattasi (NASPI) costituisce una prestazione assitenziale non pensionistica, in quanto tale esclusa dall'alveo applicativo dalla disciplina speciale dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, L. n. 88/1989, essendo quest'ultima disposizione di carattere eccezionale, poiché derogatoria della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., quindi insuscettibile di interpretazione analogica, concernendo esclusivamente la materia delle pensioni e non anche le altre prestazioni previdenziali non assistenziali (Cass. n. 10696/1995; Cass. n. 6338/1999; Cass. n.
Pag. 7 di 13 3488/2003; Cass. n. 17404/2003; Cass. n. 10274/2021), nonché che alla fattispecie in questione neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass. n. 24617/2022; Cort. Cost. n. 264/2004), di talché non può che trovare applicazione il regime normativo generale di cui all'art. 2033 c.c.
Tuttavia, è altrettanto vero che - come da più recente orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere – dai principi generali appena esposti non si può comunque desumere la regola della indistinta ed assoluta ripetibilità, giustappunto ai sensi dell'art. 2033 c.c., del beneficio per cui è causa, tenuto conto che proprio l'applicazione di tale ultima norma generale impone di ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita, poiché “… il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra NS e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto” (Cort. Cost. n. 8/2023) e considerato che la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale, nel senso che la contrarietà a buona fede del contegno del NS presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva, con la conseguenza che, in tale complessiva valutazione, occorre scrutinare tutti gli elementi rilevanti e le circostanze specifiche del caso concreto, tra cui possono assumere rilevanza il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme
Pag. 8 di 13 richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dell'accipiens, il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, si instaura (Cort. Cost. n. 8/2023 cit.; Cass. n. 11659/2024).
Orbene, applicando le su esposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, deve rimarcarsi come si stato proprio l' , certificando unilateralmente a CP_1
mezzo del modello ECOCERTI la situazione assicurativa e contributiva del ricorrente in vista della richiesta di pensionamento anticipato, ad attestarne la relativa posizione, sulla base delle valutazioni e verifiche dal medesimo ente effettuate a tal fine, attestazione che poi è stata posta dal ricorrente alla base della domanda di liquidazione e della relativa decorrenza.
Né, sul punto, può prestarsi adesione alle difese di parte resistente, che ha valorizzato la circostanza che “la mancata presenza della contribuzione dell'anno 1991 nell non è dipeso da errori od inadempienze dell' , bensì da anomale CP_2 CP_1
trasmissioni dei modelli O1M da parte dell'azienda Pilkington datrice di lavoro del ricorrente, situazione questa che ha interessato la maggior parte dei dipendenti della
Pilkington…”, ove “…negli altri casi però i lavoratori hanno controllato la regolarità dei periodi attestati segnalando l'anomalia all' e provvedendo CP_1
questo alle opportune rettifiche su istanza di parte”. Invero, a tutto concedere ed anche ad ammetterne la effettiva verificazione, come non contestato in giudizio, detta circostanza appare del tutto irrilevante – ragion per cui si è ritenuto di rigettare le relative istanze istruttorie, in particolare le prove orali, richieste in merito dal resistente –, atteso che gli eventuali errori od omissioni di trasmissione della documentazione a tale scopo necessaria, se è vero che può non essere imputabile all'ente di previdenza, è altrettanto vero che non può comunque riverberarsi in
Pag. 9 di 13 pregiudizio del richiedente la prestazione, trattandosi di circostanze al di fuori della sua sfera di controllo e dei suoi doveri adempitivi, così precludendogli, in primo luogo, di conseguire con un anno di anticipo il trattamento pensionistico e, in secondo luogo, decurtando le somme pretese in ripetizione a titolo di indebito NASPI dai ratei mensili della pensione, sì da ridurne in modo non irrilevante l'ammontare per un complessivo periodo temporale di 9 mesi e da incidere in modo sensibile sulle di lui fonti reddituali.
In altri termini, la peculiare relazione intercorrente tra accipiens e NS
(quest'ultimo soggetto pubblico sulla cui condotta il privato può e deve certamente fare affidamento, in base ai canoni generali di buona fede e correttezza), la non irrilevanza dell'arco temporale di erogazione del trattamento NASPI, la condotta tenuta dall'ente di previdenza (che ha certificato a mezzo del modello ECOCERT, su espressa domanda del ricorrente, la di lui posizione assicurativa e contributiva), il pregiudizio potenziale arrecato al ricorrente per il mancato conseguimento con un anno di anticipo del trattamento pensionistico e la privazione non irrilevante di una fonte reddituale a cagione della decurtazione delle somme pretese in ripetizione a titolo di indebito NASPI dai ratei mensili della pensione per una somma complessiva calcolata su di un arco temporale di 9 mesi sono tutte circostanze ed elementi di fatto meritevoli di valorizzazione, al fine di ritenere sussistente un legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente medesimo che necessità tutela, a fronte della pretesa di ripetizione della prestazione indebita erogata da parte resistente.
In ragione di tanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione di indebito emesso da parte resistente per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Pag. 10 di 13 Deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento n. prestazione 941046/2021 – n.
Pratica 17788801 emesso in data 27.06.2023 da parte resistente nei confronti di parte ricorrente di recupero della somma complessiva di € 8.096,18 a titolo di ripetizione di indebito NASPI per il periodo 01.04.2022 – 17.01.2023, nonché delle trattenute operate ed operande da parte resistente sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat.
VO di titolarità del ricorrente a titolo di recupero della somma complessiva di €
8.096,18 erogata in favore del ricorrente a titolo di prestazione n. 941046/2021 di indennità NASPI per il periodo 01.04.2022 – 17.01.2023; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma complessiva di € 8.096,18, restituendo a parte ricorrente gli importi di detta somma già trattenuti e decurtati sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione, anche tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità espressesi in merito, sono elementi tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 11 di 13 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento n. prestazione 941046/2021 – n. Pratica 17788801 emesso in data 27.06.2023 da parte resistente nei confronti di parte ricorrente di recupero della somma complessiva di €
8.096,18 a titolo di ripetizione di indebito NASPI per il periodo 01.04.2022 –
17.01.2023, nonché delle trattenute operate ed operande da parte resistente sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del ricorrente a titolo di recupero della somma complessiva di € 8.096,18 erogata in favore del ricorrente a titolo di prestazione n. 941046/2021 di indennità NASPI per il periodo 01.04.2022 –
17.01.2023;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma complessiva di € 8.096,18, restituendo a parte ricorrente gli importi di detta somma già trattenuti e decurtati sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
105/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. N. Di Domenica (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C.
Barone (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l , al fine di proporre impugnazione avverso il CP_1
provvedimento di indebito previdenziale 941046/2021 – n. Pratica 17788801 emesso in data 27.06.2023 e notificatole in data 14.07.2023, a mezzo del quale le è stata intimata la restituzione della somma di € 8.096,18 percepita a titolo di NASPI per il periodo 01.04.2022 – 17.01.2023 in quanto asseritamente non dovuta, quindi domandando accertarsi, previa declaratoria di illegittimità del prefato provvedimento, il suo diritto all'irripetibilità del beneficio ed al relativo mantenimento, con conseguente condanna dell'ente di previdenza alla corresponsione in restituzione in suo favore degli importi a tale titolo trattenuti e decurtati dalla pensione di titolarità.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “rilevata e dichiarata la fondatezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto addotti ed evocate nella parte espositiva del presente ricorso e che quivi devono intendersi integralmente rievocati
e riprodotti, per l'effetto: disapplicato e caducato il provvedimento n° prestazione
941046/2021 – n° Pratica 17788801 di recupero somme indebitamente percepite per il complessivo importo di E 8.096,18 per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio
2023 sulla prestazione n° 941046/2021 di indennità di disoccupazione NASPI emesso dalla Sede di Vasto in data 27.06.2023 e notificato al Sig. (c.f. CP_1 Parte_1
mediante il servizio postale in data 14.07.2023, nonché C.F._1
disapplicata e caducata la delibera del Comitato Provinciale dell' della Sede CP_1
provinciale di Chieti n° 234479 del 19 settembre 2023 reiettiva del ricorso amministrativo n° del 27 luglio 2023 esperito Sig. CodiceFiscale_5 Pt_1
(c.f. avverso il predetto provvedimento n°
[...] C.F._1
prestazione di indennità NASpI 941046/2021 – n° Pratica 17788801 di recupero somme indebitamente percepite;
per l'effetto: accertare, rilevare e dichiarare l' illegittimità del provvedimento n° prestazione 941046/2021 – n° Pratica 17788801 di
Pag. 2 di 13 recupero somme indebitamente percepite per il complessivo importo di E 8.096,18 per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio 2023 sulla prestazione n° 941046/2021 di indennità di disoccupazione NASPI emesso dalla Sede di Vasto in data CP_1
27.06.2023 e notificato al Sig. (c.f. Parte_1 C.F._1
mediante il servizio postale in data 14.07.2023 e sicchè rilevare e dichiarare
l'irrepetibilità della predetta somma di € 8.096,18 erogata in favore del Sig. Pt_1
(c.f. a titolo di prestazione n° 941046/2021 di
[...] C.F._1
indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio
2023 o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
rilevare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate ed operande dall' sulla pensione n° 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del CP_1
Sig. (c.f. a titolo di recupero della somma di Parte_1 C.F._1
€ 8.096,18 erogata in favore del Sig. a titolo di prestazione n° Parte_1
941046/2021 di indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 1 aprile 2022 al 17 gennaio 2023 e per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp. p.r. CP_1
a restituire ed a corrispondere al ricorrente Sig. la complessiva Parte_1
somma di E 8.096,18, restituendo e corrispondendo al ricorrente gli importi di essa somma già trattenuti e decurtati sulla pensione di titolarità n° – NumeroDiCarta_1
Cat. VO e da incrementarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dies di ogni indebita operata ritenzione e decurtazione sino all'effettivo effettivo, nonchè caducando ogni disposta operanda trattenuta e decurtazione”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Pag. 3 di 13 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di indebito previdenziale con cui l' ha disposto nei confronti del ricorrente la restituzione CP_1
della somma di € 8.096,18, in precedenza erogata a titolo di NASPI, per il periodo
01.04.2022 – 17.01.2023, in ragione della maturata decadenza dal beneficio sul presupposto dell'intervenuto raggiungimento, in tale periodo, dei requisiti per il pensionamento anticipato (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Così perimetrato il thema decidendum del giudizio, viene in rilievo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che in materia di trattamento di disoccupazione involontaria del lavoratore, ha introdotto la NASPI, la quale ha integralmente sostituito le precedenti indennità di disoccupazione ASPI e mini-ASPI, a decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01.05.2015.
In particolare, il presupposto dell'indebito previdenziale per cui è causa si rintraccia nell'applicazione dell'art. 11 del citato decreto, a termini del quale “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui
Pag. 4 di 13 all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Più nello specifico, l' sostiene che l'indebita erogazione della NASPI per il CP_1
periodo per cui è causa sarebbe stata dovuta al maturarsi della decadenza per l'ipotesi di cui alla lettera d), ossia il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
Circa il corretto ambito applicativo della fattispecie in commento - in particolare sotto il profilo temporale di verificazione - la giurisprudenza, muovendo dall'analisi letterale della disposizione (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato) ha da tempo affermato che il maturarsi di questa peculiare ipotesi di decadenza è ancorata non già alla effettiva percezione del trattamento pensionistico, bensì al mero raggiungimento dei relativi requisiti, nel senso che ciò che rileva è la sola maturazione del diritto, restando, all'opposto, ininfluenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico (Cass. n. 2697/2018;
Cass. n. 11965/2024).
Orbene, nel caso di specie, è acclarato – in quanto neanche contestato in giudizio – che il ricorrente avesse maturato i requisiti per il pensionamento anticipato già nell'aprile 2022, come accertato dall , avvedutosi solo successivamente CP_1
all'accoglimento della domanda di pensione anticipata e relativa liquidazione dell'esistenza di un ulteriore anno di contribuzione in precedenza non rilevato (1991, per 52 settimane), anno aggiuntivo che, a termini di legge, ha determinato l'anticipazione della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, giustappunto, ad aprile 2022, con conseguenze maturazione della decadenza dal diritto al beneficio erogato da questo momento sino al 17.1.2023 (ossia la data di
Pag. 5 di 13 inizio del trattamento pensionistico accordato effettivamente al ricorrente con il provvedimento del 27.04.2023 di accoglimento della domanda di liquidazione della pensione anticipata presentata in data 18.01.2023 – cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente). In altri termini, da un punto di vista prettamente sostanziale ed oggettivo, non è revocabile in dubbio la natura indebita del trattamento NASPI erogato al ricorrente nel periodo in contestazione.
Cionondimeno, non può sottacersi che – come altrettanto non contestato in giudizio e comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo parte ricorrente) – il ricorrente, a seguito di apposita domanda inoltrata in data 22.04.2021, ha ottenuto in data 03.05.2021 dallo stesso il modello ECOCERT relativo alla CP_1
sua posizione assicurativa e contributiva, a mezzo del quale si è attestato che lo stesso, alla data del 28.02.2021, aveva maturato n. 2132 settimane di contributi, ovvero 41 anni di contribuzione, di talché, tenuto conto che, per espressa previsione di legge (ovvero in base a quanto disposto dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. nella L.
n. 29/2019, e relative tabelle allegate), la soglia di raggiungimento del requisito contributivo utile al pensionamento anticipato dei lavoratori con contribuzione al
31.12.1995 è fissata in 42 anni e 10 mesi, equivalenti a n.
2.227 settimane di contributi, i restanti 1 anno e 10 mesi (per n. 95 settimane di contributi) ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici sarebbero venuti a cadere nel dicembre
2022, con conseguente decorrenza effettiva del trattamento pensionistico a partire da aprile 2023, in ragione della finestra mobile pensionistica prevista dalla citata normativa. In altri termini, è stato lo stesso , a mezzo del citato estratto conto CP_1
assicurativo e contributivo di cui al modello ECOCERT rilasciato al ricorrente, ad attestare in capo al medesimo i presupposti per il raggiungimento della pensione anticipata alla data indicata in domanda e confermata nel provvedimento di
Pag. 6 di 13 liquidazione della pensione, valutando la pratica “… in base alle norme di legge vigenti e sulla base delle risultanze degli archivi dell'istituto alla data odierna”.
Tanto ha legittimamente indotto il ricorrente, come già innanzi esposto, a presentare, in data 18.01.2023, domanda di pensionamento anticipato (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente cit.), alla quale è seguito il provvedimento del 27.04.2023 (cfr. doc. n.
7 fascicolo parte ricorrente cit.) con cui l , in accoglimento della prefata CP_1
domanda, ha liquidato in favore del ricorrente il trattamento pensionistico con decorrenza 01.02.2023. In altri termini, è stata proprio la condotta dell' a CP_1
legittimare la richiesta del ricorrente, il quale ben poteva e doveva confidare su quanto attestatogli dal modello ECOCERT, documento appositamente richiesto a tale scopo e predisposto e rilasciato unilateralmente dall'ente di previdenza sulla base delle risultanze della documentazione in suo possesso e dell'applicazione delle disposizioni di legge vigenti.
Sul punto, non appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni sostenute da parte resistente in ordine alla irrilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede del ricorrente – e del conseguente legittimo o illegittimo affidamento dallo stesso riposto
- ai fini della dedotta ripetibilità dell'indebito in trattazione.
A tal riguardo, deve rilevarsi che è certamente vero - come sostenuto da parte resistente - che la prestazione di che trattasi (NASPI) costituisce una prestazione assitenziale non pensionistica, in quanto tale esclusa dall'alveo applicativo dalla disciplina speciale dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, L. n. 88/1989, essendo quest'ultima disposizione di carattere eccezionale, poiché derogatoria della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., quindi insuscettibile di interpretazione analogica, concernendo esclusivamente la materia delle pensioni e non anche le altre prestazioni previdenziali non assistenziali (Cass. n. 10696/1995; Cass. n. 6338/1999; Cass. n.
Pag. 7 di 13 3488/2003; Cass. n. 17404/2003; Cass. n. 10274/2021), nonché che alla fattispecie in questione neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass. n. 24617/2022; Cort. Cost. n. 264/2004), di talché non può che trovare applicazione il regime normativo generale di cui all'art. 2033 c.c.
Tuttavia, è altrettanto vero che - come da più recente orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere – dai principi generali appena esposti non si può comunque desumere la regola della indistinta ed assoluta ripetibilità, giustappunto ai sensi dell'art. 2033 c.c., del beneficio per cui è causa, tenuto conto che proprio l'applicazione di tale ultima norma generale impone di ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita, poiché “… il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra NS e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto” (Cort. Cost. n. 8/2023) e considerato che la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale, nel senso che la contrarietà a buona fede del contegno del NS presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva, con la conseguenza che, in tale complessiva valutazione, occorre scrutinare tutti gli elementi rilevanti e le circostanze specifiche del caso concreto, tra cui possono assumere rilevanza il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme
Pag. 8 di 13 richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dell'accipiens, il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, si instaura (Cort. Cost. n. 8/2023 cit.; Cass. n. 11659/2024).
Orbene, applicando le su esposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, deve rimarcarsi come si stato proprio l' , certificando unilateralmente a CP_1
mezzo del modello ECOCERTI la situazione assicurativa e contributiva del ricorrente in vista della richiesta di pensionamento anticipato, ad attestarne la relativa posizione, sulla base delle valutazioni e verifiche dal medesimo ente effettuate a tal fine, attestazione che poi è stata posta dal ricorrente alla base della domanda di liquidazione e della relativa decorrenza.
Né, sul punto, può prestarsi adesione alle difese di parte resistente, che ha valorizzato la circostanza che “la mancata presenza della contribuzione dell'anno 1991 nell non è dipeso da errori od inadempienze dell' , bensì da anomale CP_2 CP_1
trasmissioni dei modelli O1M da parte dell'azienda Pilkington datrice di lavoro del ricorrente, situazione questa che ha interessato la maggior parte dei dipendenti della
Pilkington…”, ove “…negli altri casi però i lavoratori hanno controllato la regolarità dei periodi attestati segnalando l'anomalia all' e provvedendo CP_1
questo alle opportune rettifiche su istanza di parte”. Invero, a tutto concedere ed anche ad ammetterne la effettiva verificazione, come non contestato in giudizio, detta circostanza appare del tutto irrilevante – ragion per cui si è ritenuto di rigettare le relative istanze istruttorie, in particolare le prove orali, richieste in merito dal resistente –, atteso che gli eventuali errori od omissioni di trasmissione della documentazione a tale scopo necessaria, se è vero che può non essere imputabile all'ente di previdenza, è altrettanto vero che non può comunque riverberarsi in
Pag. 9 di 13 pregiudizio del richiedente la prestazione, trattandosi di circostanze al di fuori della sua sfera di controllo e dei suoi doveri adempitivi, così precludendogli, in primo luogo, di conseguire con un anno di anticipo il trattamento pensionistico e, in secondo luogo, decurtando le somme pretese in ripetizione a titolo di indebito NASPI dai ratei mensili della pensione, sì da ridurne in modo non irrilevante l'ammontare per un complessivo periodo temporale di 9 mesi e da incidere in modo sensibile sulle di lui fonti reddituali.
In altri termini, la peculiare relazione intercorrente tra accipiens e NS
(quest'ultimo soggetto pubblico sulla cui condotta il privato può e deve certamente fare affidamento, in base ai canoni generali di buona fede e correttezza), la non irrilevanza dell'arco temporale di erogazione del trattamento NASPI, la condotta tenuta dall'ente di previdenza (che ha certificato a mezzo del modello ECOCERT, su espressa domanda del ricorrente, la di lui posizione assicurativa e contributiva), il pregiudizio potenziale arrecato al ricorrente per il mancato conseguimento con un anno di anticipo del trattamento pensionistico e la privazione non irrilevante di una fonte reddituale a cagione della decurtazione delle somme pretese in ripetizione a titolo di indebito NASPI dai ratei mensili della pensione per una somma complessiva calcolata su di un arco temporale di 9 mesi sono tutte circostanze ed elementi di fatto meritevoli di valorizzazione, al fine di ritenere sussistente un legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente medesimo che necessità tutela, a fronte della pretesa di ripetizione della prestazione indebita erogata da parte resistente.
In ragione di tanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione di indebito emesso da parte resistente per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Pag. 10 di 13 Deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento n. prestazione 941046/2021 – n.
Pratica 17788801 emesso in data 27.06.2023 da parte resistente nei confronti di parte ricorrente di recupero della somma complessiva di € 8.096,18 a titolo di ripetizione di indebito NASPI per il periodo 01.04.2022 – 17.01.2023, nonché delle trattenute operate ed operande da parte resistente sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat.
VO di titolarità del ricorrente a titolo di recupero della somma complessiva di €
8.096,18 erogata in favore del ricorrente a titolo di prestazione n. 941046/2021 di indennità NASPI per il periodo 01.04.2022 – 17.01.2023; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma complessiva di € 8.096,18, restituendo a parte ricorrente gli importi di detta somma già trattenuti e decurtati sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione, anche tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità espressesi in merito, sono elementi tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 11 di 13 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento n. prestazione 941046/2021 – n. Pratica 17788801 emesso in data 27.06.2023 da parte resistente nei confronti di parte ricorrente di recupero della somma complessiva di €
8.096,18 a titolo di ripetizione di indebito NASPI per il periodo 01.04.2022 –
17.01.2023, nonché delle trattenute operate ed operande da parte resistente sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del ricorrente a titolo di recupero della somma complessiva di € 8.096,18 erogata in favore del ricorrente a titolo di prestazione n. 941046/2021 di indennità NASPI per il periodo 01.04.2022 –
17.01.2023;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la somma complessiva di € 8.096,18, restituendo a parte ricorrente gli importi di detta somma già trattenuti e decurtati sulla pensione n. 001-239114016262 – Cat. VO di titolarità del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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