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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/09/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19/12/2024 avverso la sentenza n.1518/2024 resa dal Tribunale di Monza, pubblicata il 22/05/2024, non notificata,
DA
(C.F. e P. , in persona del suo legale Parte_1 PartitaIVA_1 rappresentante Ing. con sede legale in Segrate (MI), con il patrocinio Parte_2 dell'Avv. Giovanni Luca Murru (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 1, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna
Fragalà Coppola (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, Viale Nazario Sauro n. 40, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1518/2024, pubblicata il 22/05/2024, in materia di “Distribuzione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa, la legittimità dell'intero credito di € 20.851,47= azionato da con il ricorso per decreto ingiuntivo RG 9606/2021, D. Ing. n. Controparte_2
4843/2021, emesso dal Tribunale di Monza e, per l'effetto:
Confermare, in punto di merito, la condanna di al pagamento Controparte_3 della somma di € 13.385,07=, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, maturati dal dovuto sino al saldo;
Condannare per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in Controparte_3 favore dell'appellante dell'ulteriore somma di €7.466,40=, o di quella diversa, maggior o minore, che risulterà di giustizia dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs.
n. 231/2002, maturati dal dovuto sino al saldo;
Annullare la statuizione che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado;
Confermare la Sentenza impugnata in ogni sua altra statuizione;
Confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4843/2021, RG
9606/2021, emesso dal Tribunale di Monza.
In ogni caso:
Con vittoria dispese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_4
Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia:
-rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, con qualsiasi statuizione, confermare come non dovuti da CP_3 Part a i canoni di locazione dei carrelli elevatori per il mese di marzo 2020 per l'ammontare complessivo di euro 7.466.40;
-confermare la revoca del D.I. opposto n. 4843/2021 RG 9606/2021 emesso dal Tribunale di Monza;
-in via incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare Part non dovuti da a i canoni di locazione dei carrelli elevatori per il mese di aprile 2020 e per 12 gg CP_3 di maggio 2020 per l'ammontare complessivo di euro 10.338,12;
-in via incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare non dovuto da CP_3 Part a il pagamento della fattura n. n. 1400000815 di euro 3.046,95 e, per l'effetto:
2 Part
-condannare a restituire a il complessivo importo di euro 13.385,07 oltre interessi di mora CP_3 dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
-in via incidentale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_2 in relazione al rifiuto di provvedere alla riparazione dei mezzi noleggiati, e di guisa la responsabilità Part risarcitoria di in relazione ai danni patiti da e quantificati in euro 14.772,64 e per l'effetto : CP_3 Part
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla la Controparte_4 somma di Euro 14.772,64 o in sub.ne accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. tra il credito azionato ed il credito vantato da fino alla concorrenza di euro 14.772,64; Controparte_4
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito anche solo proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto Controparte_4 CP_3 ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 4843/21 ottenuto da di seguito anche Parte_1 Part solo per il pagamento di € 20.851,47 oltre interessi, spese di procedura e accessori di legge, a titolo di canoni per la locazione di tre carrelli elevatori termici e di corrispettivo per l'esecuzione di interventi di manutenzione e assistenza tecnica.
La società opponente deduceva l'inesistenza e l'inesigibilità del credito azionato. In particolare, CP_3
l'opponente contestava la fattura n. 1400000815 del 27/01/2020 (ammontante a €3.046,95) relativa agli interventi di ripristino sul carrello n. 3440, sostenendo che i costi di riparazione non potessero esserle addebitati in quanto non era risultato in alcun modo che l'intervento di manutenzione si fosse reso necessario per negligenza dei propri operatori. Quanto alle fatture n. 1000008803, n. 1000008804 e n. 1000008805 del
26/03/2020 (di € 2.488,80 cadauna, per un totale di € 7.442,40), tutte relative alla mensilità di marzo 2020,
l'opponente deduceva che fossero da ritenersi compensate, avendo versato alla sottoscrizione del contratto di noleggio a titolo di deposito cauzionale una somma pari al canone per una mensilità. Relativamente, poi, alle fatture n. 1000011924, n. 1000011925 e n. 1000011925 del 28/04/2020 (di € 2.488,80 cadauna) afferenti al canone di locazione per il mese di aprile 2020, ne contestava la legittimità per mancanza del titolo CP_3 Part sottostante, atteso che tutti e tre i carrelli elevatori erano fermi per il rifiuto di di provvedere alla loro riparazione. Infine, quanto alle fatture relative al noleggio del mese di maggio 2020 n. 1000014957, n.
1000014958 e n. 1000014959 del 26/05/2020 (di € 2.488,80 cadauna) l'opponente ne affermava l'illegittimità sia per il fermo dei carrelli, sia poiché il contratto era scaduto il 30/04/2020, seppur la data di effettiva riconsegna fosse stata differita al 12/05/2020 per consentire una verifica ad opera dei tecnici di parte.
Alla luce di tali deduzioni, l'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di € 14.772,64 CP_3 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i costi sostenuti a causa del fermo dei carrelli. In particolare:
3 - € 10.000,00 a titolo di penali addebitate da una società terza per i ritardi accumulati nella lavorazione dei carichi affidati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020;
- € 4.392,00 a titolo di locazione di un carrello elevatore sa una società terza per il periodo 20/03/2020-
30/04/2020;
-€ 380,64 a titolo di corrispettivo per la consulenza tecnica di parte.
In via subordinata, in caso di conferma del decreto opposto, domandava al Tribunale di accertare e CP_3 dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. del debito con il credito vantato, per l'importo di € 14.772,64, ovvero la maggiore o minor somma di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'opponente sulla Parte_1 base delle condizioni generali del contratto, per le quali la locatrice non sarebbe da considerarsi responsabile per i problemi tecnici verificatisi sui carrelli elevatori ed in ogni caso non sarebbe tenuta al risarcimento del danno in base alle condizioni generali del contratto.
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1518/2024 pubblicata il 22/05/2024, giudicava l'opposizione parzialmente fondata.
In particolare, con riferimento alle tre fatture per i canoni di marzo 2020 riteneva la somma ivi esposta di €
7.466,40 non dovuta considerando detti canoni in larga misura compensati con il deposito cauzionale versato da e, per la residua somma di € 878,40, saldati dall'opponente con bonifico del 10/04/2020. Quanto CP_3 invece alla fattura n. 1400000815 di € 3.046,95 relativa agli interventi di riparazione, il Tribunale rigettava l'opposizione. Riteneva, infatti, che la società opponente non avesse fornito la prova che i problemi CP_3 occorsi al carrello derivassero da una causa ad essa non imputabile, così come richiesto dall'art. 1588 c.c., peraltro richiamato dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto. Riteneva parimenti di rigettare l'opposizione in relazione alle fatture di aprile 2020 richiamando l'art 5 delle condizioni generali di contratto, per il quale “il fermo delle macchine poteva al più comportare un prolungamento della locazione ma di certo Part non esimeva il conduttore dal pagamento del canone stabilito”. Quanto ai corrispettivi pretesi da in relazione ai primi giorni di Maggio 2020, il Tribunale riteneva anch'essi dovuti, poiché non mai aveva CP_3 fornito la prova che la ritardata restituzione delle macchine fosse da ricondurre ad una causa ad essa non imputabile.
Da ultimo, il Tribunale di Monza rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da
“posto che, come visto, non risultano provati inadempimenti imputabili all'opposta e che, in ogni caso, CP_3
l'art. 5 delle condizioni generali di contratto esclude ogni tutela risarcitoria conseguente a indisponibilità o fermo delle macchine locate”.
In conclusione, quindi, atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione, il primo giudice revocava il decreto Part ingiuntivo opposto, condannando a pagare a favore di la minor somma di € 13.385,07 oltre CP_3 interessi. Stante la reciproca parziale soccombenza, il Tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
4 4. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale educendo due Controparte_2 motivi d'impugnazione con cui ne ha chiesto la parziale riforma.
Part Si è costituita che, nell'opporsi al gravame proposto da ne ha chiesto il rigetto Controparte_4 proponendo contestuale appello incidentale volto alla riforma della sentenza laddove ha ritenuto dovuti a parte opposta i canoni di locazione per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, l'importo di € 3046,95 relativo all'intervento di manutenzione, nonché ove ha respinto la domanda riconvenzionale dell'opponente volta a ottenere il risarcimento dei danni.
5. Così costituito il contraddittorio, all'udienza di trattazione del 10/06/2025 il Consigliere Istruttore, fissava l'udienza del 23 settembre 2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350bis
c.p.c.. A tale udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
*****
6. Passando all'esame dei motivi d'appello:
6.1. Con il primo motivo d'appello, rubricato: “Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali (cfr. docc. 5 e 23 fasc. I° grado), illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.”., l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia in quanto il giudice avrebbe omesso di esaminare il contenuto delle fatture n. 1000008803, n. 1000008804 e n.1000008805 Part del 26/03/2020 e della comunicazione inviata da a in data 30/03/2020 (cfr: docc. 5, 23 fasc. primo CP_3 Part grado di parte opposta). Con quest'ultima, in particolare, dichiarava di imputare il pagamento ricevuto pari a € 7.466,40 “al canone con scadenza 29.02.2020” e precisava che dal debito totale residuo di CP_3 pari a € 10.513,35 fossero da detrarsi € 6.588,00 “quale residuo deposito cauzionale da portare a parziale compensazione dei canoni con scadenza al 31/03/2020”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il pagamento effettuato di € 7.466,40 era da imputare al pagamento del canone di locazione del mese di gennaio, portato dalle fatture con scadenza al 29.2.2020 (effettivamente non azionate in monitorio) e gli importi compensati con il deposito cauzionale, dunque, sarebbero stati quelli di cui alle fatture con scadenza al 31/3/2020 relative ai canoni di locazione del mese di febbraio 2020, e non già alla mensilità di marzo 2020, come erroneamente ritenuto dal primo giudice. I canoni relativi al mese di marzo sarebbero quindi portati dalle fatture emesse in data 26.3.2020, tutte aventi invece scadenza il
30/04/2020. A conferma di ciò, l'appellante evidenziava come anche la causale del bonifico di € 878,40 (cfr. doc. 31 fasc. primo grado, parte opposta) effettuato da indicasse “saldo al 31.03.2020”, con ciò CP_3 dimostrando come la compensazione avesse riguardato fatture precedenti a quelle emesse a marzo 2020 e non ancora scadute. L'appellante richiamava altresì la comunicazione del 20/04/2020 (cfr. doc 29 fasc. primo grado, Part parte opposta) ove precisava che dovesse saldare le fatture con scadenza al 30/04/20. CP_3
In conclusione, per parte appellante le fatture relative al mese di marzo 2020, con scadenza al 30/04/2020, per un totale di € 7.466,40, sarebbero dovute unitamente alla somma di € 13.385,07, già oggetto di condanna a carico di in quanto non interessate da alcuna compensazione. CP_3
5 Il motivo è infondato e va rigettato.
La scadenza del canone inteso quale corrispettivo per il godimento del bene coincide - come peraltro indicato nelle stesse fatture prodotte -con l'ultimo giorno di ciascun mese, mentre la scadenza della fattura costituisce solamente il termine per effettuare il pagamento del canone già scaduto. Del resto, è la stessa società creditrice che negli scambi di email intercorsi nel corso del rapporto non fa riferimento alla data di “scadenza della fattura”, bensì alla scadenza del “canone di locazione”, affermando “ferma l'imputazione del pagamento da ultimo ricevuto, pari ad € 7.466,40=, al canone con scadenza 29.02.2020” (Doc. 23, fasc. di primo grado di Part parte opposta). Nel medesimo documento, poi, quantifica il debito residuo sempre con riferimento ai canoni di locazione, precisando inoltre che proprio in relazione al canone di marzo la somma versata come deposito cauzionale sarebbe stata compensata (All'importo che risulta dalla sommatoria delle seguenti voci, pari ad € 10.513,35=, devono detrarsi € 6.588,00=, quale residuo deposito cauzionale da portare - su Vostra richiesta - a parziale compensazione dei canoni di locazione con scadenza al 31.03.2020).
Infine, si evidenzia come parte appellante non abbia prodotto in giudizio le fatture relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, le quali, seppur non addotte nel giudizio monitorio, nella presente controversia sarebbero state necessarie ai fini di contestare le avverse deduzioni.
In mancanza di alcun riscontro a sostegno della ricostruzione dell'appellante per la quale la somma versata a titolo di deposito cauzionale sarebbe valsa a pagare i canoni di febbraio e non già quelli di marzo, atteso il significato univoco delle comunicazioni intercorse tra le parti e la quantificazione del credito residuo come Part effettuata dalla stessa nelle email datate 30/3/2020 e 20/04/2020 (rispettivamente i richiamati doc. 23 e
29) il motivo di appello va rigettato e il relativo capo della sentenza impugnata confermato.
6.2 Con il secondo motivo d'appello, rubricato: “Violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per mancata motivazione in ordine alla statuita compensazione integrale delle spese di lite”, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza ove ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, discostandosi così tanto dal dettato codicistico quanto dall'orientamento prevalente della giurisprudenza. Secondo parte appellante, non avrebbe dovuto ritenersi sussistente una reciproca soccombenza delle parti essendo stata accolta la domanda attorea, seppur in misura ridotta, ed essendo stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Nello CP_3 specifico, “la domanda di parte attrice, complessivamente pari ad € 20.851,47=, è stata accolta per 2/3, posto che, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 20.851,47= in linea capitale, oltre interessi e spese per la fase monitoria, il Tribunale di Monza, non ritenendo dovuta la somma di €7.466,40=, ha revocato il decreto opposto e condannato al pagamento del minor importo di € 13.385,70=(20.851,47- CP_3
7.466,40), oltre interessi moratori”.
La doglianza deve essere analizzata alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
32061/2022, che ha chiarito in modo definitivo il regime della compensazione delle spese in caso di accoglimento parziale della domanda.
6 Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (…) e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ridotto de facto l'ambito di discrezionalità del Giudice ai fini della dichiarazione di compensazione delle spese del grado, richiedendo necessariamente una motivazione rigorosa sul punto. Tale orientamento, d'altronde, è conforme al principio “victus victori” (chi vince, anche parzialmente, ha diritto al rimborso delle spese, salvo eccezioni motivate)
e al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost. (infatti, penalizzare chi agisce per far valere un diritto potrebbe disincentivare l'accesso alla giustizia).
Nella specie, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha condannato le opponenti al Parte pagamento di complessivi € 13.385,07, a fronte di una richiesta di di € 20.851,47 per sorte capitale e, per altro verso, ha compensato integralmente le spese del grado tra le parti, senza indicare al riguardo le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, quindi, non si configura una Parte soccombenza reciproca, poiché ha proposto un'unica domanda di condanna al pagamento e ha ottenuto accoglimento, seppur parziale, e, per altro verso, non risultano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese tra le parti ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento delle CP_4 spese del primo grado, che in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (modificato con D.M.
147/2022), tenuto conto del decisum, con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, in mancanza di attività istruttoria e attesa la definizione orale della causa, vengono liquidate in complessivi € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7. Passando all'esame dei motivi d'appello incidentale proposti da Controparte_4
7.1. Con il primo motivo d'appello incidentale, rubricato “Vizio e travisamento della prova in relazione all'art.
115 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1588 c.c. e 2697 c.c. in relazione al capo impugnato”, Part l'appellata/appellante incidentale ha contestato la sentenza laddove ha riconosciuto il credito a con riferimento alla fattura inerente ai lavori di manutenzione. In particolare, lamenta la il travisamento CP_3 della perizia di parte (cfr.: All.22 fasc. primo grado parte opponente) poiché il giudice avrebbe ”tratto da una fonte di prova (perizia di parte) un'informazione (imputabilità dei danni al conduttore) che è impossibile
7 ricavare anche comparando le risultanze delle altre prove (documentali) ed avendo altresì precluso all'opponente di provare per testi la circostanza (non imputabilità dei danni al conduttore) oltre ad aver ritenuto di non disporre sul punto consulenza tecnica d'ufficio”. Secondo l'assunto della parte appellante incidentale, “la mancanza di prova circa un uso improprio del carrello o la negligenza degli operatori (del conduttore) che avessero causato i danni al carrello e reso necessario l'intervento di manutenzione, è certamente idonea a superare la presunzione di responsabilità del conduttore ex art.. 1588 c.c.”. Inoltre, i fogli di lavoro non conterebbero elementi probatori né a carico né a discolpa del conduttore.
Le prospettazioni di parte non sono condivisibili e il relativo motivo di appello va rigettato. CP_3
La costante e pacifica giurisprudenza in tema responsabilità del conduttore per il deterioramento della cosa locata afferma che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1588 c.c., ha l'onere di dare piena prova della non imputabilità nei suoi confronti di ogni danno riscontrato sul bene locato. La causa del danno idonea a dimostrarne la non imputabilità deve essere individuata in modo specifico, positivo e concreto. L'art. 1588 c.c. pone pertanto una presunzione di colpa a carico del conduttore che può essere vinta solamente mediante la dimostrazione della specifica causa del danno estranea alla sfera di riferibilità del conduttore stesso. In difetto di tale prova anche la causa sconosciuta rimane a carico del conduttore (cfr. Cass. 22823/2018 e succ.
27089/2024).
Ebbene, nel caso di specie, non ha fornito la prova positiva della sopravvenienza di un fattore causale CP_3 ad essa estraneo che abbia cagionato un danno sui carrelli elevatori, avendo semplicemente allegato – e peraltro nemmeno dimostrato – come i propri operatori ne facessero uso con diligenza. Dalla perizia di natura stragiudiziale prodotta dall'odierna appellante, il giudice non ha tratto l'informazione della imputabilità del danno al conduttore, ritenendo, al contrario che “assume assai scarso rilievo probatorio la perizia di parte prodotta dalla ” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). Ciò, peraltro, risulta coerente con CP_5
l'insegnamento per cui, per l'ontologica non terzietà della valutazione in essa contenuta, “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
2980/2023). La disposizione di una CTU da parte del giudice, così come pretesa dall'appellante, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. Infine, quanto all'efficacia probatoria dei fogli di lavoro, l'affermazione di parte appellante secondo cui questi non conterrebbero alcun elemento, né a favore né a sfavore, proprio per la sua intrinseca neutralità, non vale a superare la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1588 c.c. e a esimere il conduttore dalla responsabilità per il deterioramento dei beni locati.
7.2. Con il secondo motivo d'appello incidentale, rubricato “Contraddittorietà della motivazione su un punto dirimente della decisione in relazione ai seguenti capi impugnati”, l'appellata ha contestato la sentenza per aver il Giudice ritenuto dovuti i canoni relativi al mese di aprile 2020. Secondo l'argomentazione del CP_3 Part giudice sarebbe, oltre che contraddittoria, smentita dai fatti. L'appellata, in particolare, ha ribadito che avrebbe rifiutato di riparare le macchine concesse in locazione in violazione dell'art. 6 delle condizioni generali
8 del contratto e che avrebbe rifiutato illegittimamente di concedere il prolungamento del contratto, rendendosi così inadempiente anche rispetto all'art. 5 delle condizioni generali del contratto. (cfr. all. 4 fasc. primo grado, parte opponente).
Anche la seconda censura risulta priva di pregio e va rigettata. Part Il diniego di di apportare ulteriori interventi di manutenzione, così come quello di prorogare la scadenza del rapporto contrattuale, è da ritenersi legittimo configurandosi quale eccezione di inadempimento a fronte del mancato pagamento di dei canoni di locazione e del precedente intervento di assistenza tecnica. CP_3 Part Dalla documentazione in atti si evince la giustificazione del comportamento tenuto da la quale -con la comunicazione del 30/03/2020- precisava come qualsivoglia intervento dei propri tecnici fosse subordinato al pagamento integrale dell'insoluto (cfr. doc. 23, fasc. primo grado, parte opposta); con la successiva comunicazione del 03/04/2020 rigettava nuovamente la richiesta di proroga della locazione, contestando, peraltro, l'arbitraria determinazione dei periodi di fermo tecnico dei mezzi (cfr. doc. 23, fasc. primo grado, parte opposta). L'inadempimento di agli impegni contrattualmente assunti ha così legittimato, CP_3 causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Per quanto sopra esposto si ritiene non via sia alcuna incoerenza nella motivazione del giudice ove fa riferimento alla possibilità di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto, in quanto tale possibilità presuppone che il contratto sia stato correttamente eseguito, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
7.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Vizio e travisamento della prova in relazione all'art.
115 c.p.c. in relazione al seguente capo impugnato”, l'appellata ha contestato il rigetto da parte del Tribunale della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Secondo la prospettazione dell'appellante Part incidentale dalla documentazione prodotta emergerebbe, infatti, l'inadempimento contrattuale di per violazione degli att. 5 e 6 delle condizioni generali di contratto.
Anche tale motivo di censura è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va sottolineato come le Condizioni Generali del Contratto allegate all'ordine di noleggio Part siano state volontariamente accettate e debitamente sottoscritte dalla società anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. In particolare, l'art. 5 statuisce che “la mancata disponibilità e il fermo macchina per qualsiasi motivo e durata non daranno diritto al risarcimento dei danni”; le parti hanno così escluso espressamente e concordemente la responsabilità della locatrice per i danni derivanti dal fermo macchine. Part Peraltro, dalla documentazione in atti emerge come l'utilizzo dei carrelli era stato ripristinato da (cfr. doc.
20, fasc. primo grado, parte opposta) e, come efficacemente sottolineato dal giudice del Tribunale, “le contestazioni dell'opponente circa i malfunzionamenti delle tre macchine oggetto di locazione mal si conciliano con la richiesta, avanzata dall'opponente medesima, di prorogare i relativi contratti di locazione molto oltre la scadenza del 30 Aprile 2020”. Inoltre, quanto all'asserita responsabilità extracontrattuale, non risulta provato che gli esborsi sopportati da e richiesti in via riconvenzionale a titolo di risarcimento CP_3 siano eziologicamente connessi alla indisponibilità dei carrelli.
9 Part In conclusione, non risulta addebitabile alcun inadempimento o comportamento illecito di che possa dare luogo a un risarcimento contrattuale o extracontrattuale.
7.4. Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali prodotte (Cfr. All.6, All.7, All.8, All.23, All.24, All.25, All.26, All.27, All.28 parte opponente) in relazione al capo impugnato”, l'appellata contesta l'impugnata sentenza laddove afferma: “l'opponente non risulta peraltro aver mai determinato con precisione l'entità effettiva di tali periodi di fermo limitandosi sul punto a comunicazioni assai generiche”. In particolare, il giudice non avrebbe preso in considerazione la documentazione allegata all'atto di citazione ove sarebbero esattamente indicati i periodi di fermo delle macchine noleggiate, negando così a il diritto di ottenere la proroga della locazione per i periodi CP_3 corrispondenti.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Le argomentazioni già svolte in relazione al secondo motivo di appello quanto alla ritenuta legittimità del diniego della proroga del contratto portano a ritenere irrilevante il tempo effettivo di fermo macchine. Ad abundantiam, si evidenzia che la richiesta di proroga era stata avanzata da dapprima a causa delle CP_3 ripercussioni della normativa emergenziale dettata per contrastare la diffusione del virus COVID-19 sull'operatività della società (cfr: All. 14 e All. 14bis – fasc. primo grado, parte opponente). Solamente dopo un primo diniego, ha avanzato una richiesta di proroga a causa della inoperatività dei macchinari, CP_3 omettendo però di effettuare il conteggio preciso delle giornate di fermo (cfr: doc. 20, fasc. primo grado, parte opposta;
All. 18 e All. 32 – fasc. primo grado, parte opponente).
7.5. Con il quinto e ultimo motivo di appello incidentale, rubricato “Erronea, omessa valutazione e travisamento delle prove documentali prodotte (Cfr. All.ti 5, 33 e 34 parte opponente in relazione al capo impugnato“, l'appellata ha lamentato che il giudice abbia erroneamente ritenuto prorogata la locazione fino al
12/05/2020, mentre il contratto di locazione sarebbe stato da ritenersi scaduto il 30/04/2020. Sul punto, CP_3 ha messo in rilievo come la consegna dei carrelli era stata differita in data concordata dai rispettivi legali delle parti, come risulterebbe dallo scambio di email tra i rispettivi legali (cfr. All.33 fasc. primo grado parte opponente). Tale circostanza poi risulterebbe confermata dalla comunicazione del 30/07/2020 (All.34 parte opponente) ove rammentava che la data di effettiva consegna dei macchinari veniva differita al CP_3
12/05/2020 solo per consentire le verifica da parte dei rispettivi tecnici di parte, nonostante ne avesse CP_3 chiesto il ritiro a scadenza del contratto.
Anche tale ultimo motivo di doglianza non può che essere rigettato.
Ed invero, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che la riconsegna dei mezzi è avvenuta in data
12/05/2020 in quanto aveva chiesto il rinvio delle operazioni a causa della impossibilità del proprio CP_3 tecnico a presenziare nella data già concordata (cfr: All. 30 fasc. primo grado, parte opponente). La disponibilità dei mezzi, anche a prescindere dal loro utilizzo da parte di impone il pagamento del CP_3 canone medio tempore maturato.
10 8. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, i motivi d'appello incidentale proposti da vanno CP_3 integralmente rigettati con conferma della sentenza sui relativi punti impugnati.
Part 9. Al parziale accoglimento dell'appello proposto da e all'integrale rigetto dei plurimi motivi d'appello incidentale proposti da tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che vede comunque nel CP_3 Part merito vittoriosa sia pure per un importo capitale inferiore a quanto originariamente richiesto), consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese anche del presente CP_3 grado che, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del decisum (€ 13.385,07), con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta in giudizio, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio e dei valori minimi per le fasi di trattazione e Part decisione, conformemente alla nota spese di vengono liquidate in complessivi € 3.828,00 ( di cui €
1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €, 922,00 per la fase di trattazione ed € 851 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
Alla pronuncia consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1518/2024, pubblicata in data 22/05/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1 in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da Controparte_4 [...]
per il primo grado di giudizio come sopra liquidate in complessivi € 3.387,00, Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_4
3. condanna al rimborso in favore di delle spese del CP_4 Parte_1 presente grado di giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.828,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
4. da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di dell'ulteriore importo CP_4 pari al contributo unificato versato per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19/12/2024 avverso la sentenza n.1518/2024 resa dal Tribunale di Monza, pubblicata il 22/05/2024, non notificata,
DA
(C.F. e P. , in persona del suo legale Parte_1 PartitaIVA_1 rappresentante Ing. con sede legale in Segrate (MI), con il patrocinio Parte_2 dell'Avv. Giovanni Luca Murru (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 1, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna
Fragalà Coppola (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, Viale Nazario Sauro n. 40, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1518/2024, pubblicata il 22/05/2024, in materia di “Distribuzione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa, la legittimità dell'intero credito di € 20.851,47= azionato da con il ricorso per decreto ingiuntivo RG 9606/2021, D. Ing. n. Controparte_2
4843/2021, emesso dal Tribunale di Monza e, per l'effetto:
Confermare, in punto di merito, la condanna di al pagamento Controparte_3 della somma di € 13.385,07=, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, maturati dal dovuto sino al saldo;
Condannare per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in Controparte_3 favore dell'appellante dell'ulteriore somma di €7.466,40=, o di quella diversa, maggior o minore, che risulterà di giustizia dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs.
n. 231/2002, maturati dal dovuto sino al saldo;
Annullare la statuizione che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado;
Confermare la Sentenza impugnata in ogni sua altra statuizione;
Confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4843/2021, RG
9606/2021, emesso dal Tribunale di Monza.
In ogni caso:
Con vittoria dispese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_4
Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia:
-rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, con qualsiasi statuizione, confermare come non dovuti da CP_3 Part a i canoni di locazione dei carrelli elevatori per il mese di marzo 2020 per l'ammontare complessivo di euro 7.466.40;
-confermare la revoca del D.I. opposto n. 4843/2021 RG 9606/2021 emesso dal Tribunale di Monza;
-in via incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare Part non dovuti da a i canoni di locazione dei carrelli elevatori per il mese di aprile 2020 e per 12 gg CP_3 di maggio 2020 per l'ammontare complessivo di euro 10.338,12;
-in via incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare non dovuto da CP_3 Part a il pagamento della fattura n. n. 1400000815 di euro 3.046,95 e, per l'effetto:
2 Part
-condannare a restituire a il complessivo importo di euro 13.385,07 oltre interessi di mora CP_3 dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
-in via incidentale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_2 in relazione al rifiuto di provvedere alla riparazione dei mezzi noleggiati, e di guisa la responsabilità Part risarcitoria di in relazione ai danni patiti da e quantificati in euro 14.772,64 e per l'effetto : CP_3 Part
-condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla la Controparte_4 somma di Euro 14.772,64 o in sub.ne accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. tra il credito azionato ed il credito vantato da fino alla concorrenza di euro 14.772,64; Controparte_4
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito anche solo proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto Controparte_4 CP_3 ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 4843/21 ottenuto da di seguito anche Parte_1 Part solo per il pagamento di € 20.851,47 oltre interessi, spese di procedura e accessori di legge, a titolo di canoni per la locazione di tre carrelli elevatori termici e di corrispettivo per l'esecuzione di interventi di manutenzione e assistenza tecnica.
La società opponente deduceva l'inesistenza e l'inesigibilità del credito azionato. In particolare, CP_3
l'opponente contestava la fattura n. 1400000815 del 27/01/2020 (ammontante a €3.046,95) relativa agli interventi di ripristino sul carrello n. 3440, sostenendo che i costi di riparazione non potessero esserle addebitati in quanto non era risultato in alcun modo che l'intervento di manutenzione si fosse reso necessario per negligenza dei propri operatori. Quanto alle fatture n. 1000008803, n. 1000008804 e n. 1000008805 del
26/03/2020 (di € 2.488,80 cadauna, per un totale di € 7.442,40), tutte relative alla mensilità di marzo 2020,
l'opponente deduceva che fossero da ritenersi compensate, avendo versato alla sottoscrizione del contratto di noleggio a titolo di deposito cauzionale una somma pari al canone per una mensilità. Relativamente, poi, alle fatture n. 1000011924, n. 1000011925 e n. 1000011925 del 28/04/2020 (di € 2.488,80 cadauna) afferenti al canone di locazione per il mese di aprile 2020, ne contestava la legittimità per mancanza del titolo CP_3 Part sottostante, atteso che tutti e tre i carrelli elevatori erano fermi per il rifiuto di di provvedere alla loro riparazione. Infine, quanto alle fatture relative al noleggio del mese di maggio 2020 n. 1000014957, n.
1000014958 e n. 1000014959 del 26/05/2020 (di € 2.488,80 cadauna) l'opponente ne affermava l'illegittimità sia per il fermo dei carrelli, sia poiché il contratto era scaduto il 30/04/2020, seppur la data di effettiva riconsegna fosse stata differita al 12/05/2020 per consentire una verifica ad opera dei tecnici di parte.
Alla luce di tali deduzioni, l'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di € 14.772,64 CP_3 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i costi sostenuti a causa del fermo dei carrelli. In particolare:
3 - € 10.000,00 a titolo di penali addebitate da una società terza per i ritardi accumulati nella lavorazione dei carichi affidati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020;
- € 4.392,00 a titolo di locazione di un carrello elevatore sa una società terza per il periodo 20/03/2020-
30/04/2020;
-€ 380,64 a titolo di corrispettivo per la consulenza tecnica di parte.
In via subordinata, in caso di conferma del decreto opposto, domandava al Tribunale di accertare e CP_3 dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. del debito con il credito vantato, per l'importo di € 14.772,64, ovvero la maggiore o minor somma di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'opponente sulla Parte_1 base delle condizioni generali del contratto, per le quali la locatrice non sarebbe da considerarsi responsabile per i problemi tecnici verificatisi sui carrelli elevatori ed in ogni caso non sarebbe tenuta al risarcimento del danno in base alle condizioni generali del contratto.
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1518/2024 pubblicata il 22/05/2024, giudicava l'opposizione parzialmente fondata.
In particolare, con riferimento alle tre fatture per i canoni di marzo 2020 riteneva la somma ivi esposta di €
7.466,40 non dovuta considerando detti canoni in larga misura compensati con il deposito cauzionale versato da e, per la residua somma di € 878,40, saldati dall'opponente con bonifico del 10/04/2020. Quanto CP_3 invece alla fattura n. 1400000815 di € 3.046,95 relativa agli interventi di riparazione, il Tribunale rigettava l'opposizione. Riteneva, infatti, che la società opponente non avesse fornito la prova che i problemi CP_3 occorsi al carrello derivassero da una causa ad essa non imputabile, così come richiesto dall'art. 1588 c.c., peraltro richiamato dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto. Riteneva parimenti di rigettare l'opposizione in relazione alle fatture di aprile 2020 richiamando l'art 5 delle condizioni generali di contratto, per il quale “il fermo delle macchine poteva al più comportare un prolungamento della locazione ma di certo Part non esimeva il conduttore dal pagamento del canone stabilito”. Quanto ai corrispettivi pretesi da in relazione ai primi giorni di Maggio 2020, il Tribunale riteneva anch'essi dovuti, poiché non mai aveva CP_3 fornito la prova che la ritardata restituzione delle macchine fosse da ricondurre ad una causa ad essa non imputabile.
Da ultimo, il Tribunale di Monza rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da
“posto che, come visto, non risultano provati inadempimenti imputabili all'opposta e che, in ogni caso, CP_3
l'art. 5 delle condizioni generali di contratto esclude ogni tutela risarcitoria conseguente a indisponibilità o fermo delle macchine locate”.
In conclusione, quindi, atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione, il primo giudice revocava il decreto Part ingiuntivo opposto, condannando a pagare a favore di la minor somma di € 13.385,07 oltre CP_3 interessi. Stante la reciproca parziale soccombenza, il Tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
4 4. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale educendo due Controparte_2 motivi d'impugnazione con cui ne ha chiesto la parziale riforma.
Part Si è costituita che, nell'opporsi al gravame proposto da ne ha chiesto il rigetto Controparte_4 proponendo contestuale appello incidentale volto alla riforma della sentenza laddove ha ritenuto dovuti a parte opposta i canoni di locazione per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, l'importo di € 3046,95 relativo all'intervento di manutenzione, nonché ove ha respinto la domanda riconvenzionale dell'opponente volta a ottenere il risarcimento dei danni.
5. Così costituito il contraddittorio, all'udienza di trattazione del 10/06/2025 il Consigliere Istruttore, fissava l'udienza del 23 settembre 2025 per la discussione orale della causa innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350bis
c.p.c.. A tale udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
*****
6. Passando all'esame dei motivi d'appello:
6.1. Con il primo motivo d'appello, rubricato: “Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali (cfr. docc. 5 e 23 fasc. I° grado), illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.”., l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia in quanto il giudice avrebbe omesso di esaminare il contenuto delle fatture n. 1000008803, n. 1000008804 e n.1000008805 Part del 26/03/2020 e della comunicazione inviata da a in data 30/03/2020 (cfr: docc. 5, 23 fasc. primo CP_3 Part grado di parte opposta). Con quest'ultima, in particolare, dichiarava di imputare il pagamento ricevuto pari a € 7.466,40 “al canone con scadenza 29.02.2020” e precisava che dal debito totale residuo di CP_3 pari a € 10.513,35 fossero da detrarsi € 6.588,00 “quale residuo deposito cauzionale da portare a parziale compensazione dei canoni con scadenza al 31/03/2020”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il pagamento effettuato di € 7.466,40 era da imputare al pagamento del canone di locazione del mese di gennaio, portato dalle fatture con scadenza al 29.2.2020 (effettivamente non azionate in monitorio) e gli importi compensati con il deposito cauzionale, dunque, sarebbero stati quelli di cui alle fatture con scadenza al 31/3/2020 relative ai canoni di locazione del mese di febbraio 2020, e non già alla mensilità di marzo 2020, come erroneamente ritenuto dal primo giudice. I canoni relativi al mese di marzo sarebbero quindi portati dalle fatture emesse in data 26.3.2020, tutte aventi invece scadenza il
30/04/2020. A conferma di ciò, l'appellante evidenziava come anche la causale del bonifico di € 878,40 (cfr. doc. 31 fasc. primo grado, parte opposta) effettuato da indicasse “saldo al 31.03.2020”, con ciò CP_3 dimostrando come la compensazione avesse riguardato fatture precedenti a quelle emesse a marzo 2020 e non ancora scadute. L'appellante richiamava altresì la comunicazione del 20/04/2020 (cfr. doc 29 fasc. primo grado, Part parte opposta) ove precisava che dovesse saldare le fatture con scadenza al 30/04/20. CP_3
In conclusione, per parte appellante le fatture relative al mese di marzo 2020, con scadenza al 30/04/2020, per un totale di € 7.466,40, sarebbero dovute unitamente alla somma di € 13.385,07, già oggetto di condanna a carico di in quanto non interessate da alcuna compensazione. CP_3
5 Il motivo è infondato e va rigettato.
La scadenza del canone inteso quale corrispettivo per il godimento del bene coincide - come peraltro indicato nelle stesse fatture prodotte -con l'ultimo giorno di ciascun mese, mentre la scadenza della fattura costituisce solamente il termine per effettuare il pagamento del canone già scaduto. Del resto, è la stessa società creditrice che negli scambi di email intercorsi nel corso del rapporto non fa riferimento alla data di “scadenza della fattura”, bensì alla scadenza del “canone di locazione”, affermando “ferma l'imputazione del pagamento da ultimo ricevuto, pari ad € 7.466,40=, al canone con scadenza 29.02.2020” (Doc. 23, fasc. di primo grado di Part parte opposta). Nel medesimo documento, poi, quantifica il debito residuo sempre con riferimento ai canoni di locazione, precisando inoltre che proprio in relazione al canone di marzo la somma versata come deposito cauzionale sarebbe stata compensata (All'importo che risulta dalla sommatoria delle seguenti voci, pari ad € 10.513,35=, devono detrarsi € 6.588,00=, quale residuo deposito cauzionale da portare - su Vostra richiesta - a parziale compensazione dei canoni di locazione con scadenza al 31.03.2020).
Infine, si evidenzia come parte appellante non abbia prodotto in giudizio le fatture relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, le quali, seppur non addotte nel giudizio monitorio, nella presente controversia sarebbero state necessarie ai fini di contestare le avverse deduzioni.
In mancanza di alcun riscontro a sostegno della ricostruzione dell'appellante per la quale la somma versata a titolo di deposito cauzionale sarebbe valsa a pagare i canoni di febbraio e non già quelli di marzo, atteso il significato univoco delle comunicazioni intercorse tra le parti e la quantificazione del credito residuo come Part effettuata dalla stessa nelle email datate 30/3/2020 e 20/04/2020 (rispettivamente i richiamati doc. 23 e
29) il motivo di appello va rigettato e il relativo capo della sentenza impugnata confermato.
6.2 Con il secondo motivo d'appello, rubricato: “Violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., per mancata motivazione in ordine alla statuita compensazione integrale delle spese di lite”, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza ove ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, discostandosi così tanto dal dettato codicistico quanto dall'orientamento prevalente della giurisprudenza. Secondo parte appellante, non avrebbe dovuto ritenersi sussistente una reciproca soccombenza delle parti essendo stata accolta la domanda attorea, seppur in misura ridotta, ed essendo stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Nello CP_3 specifico, “la domanda di parte attrice, complessivamente pari ad € 20.851,47=, è stata accolta per 2/3, posto che, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 20.851,47= in linea capitale, oltre interessi e spese per la fase monitoria, il Tribunale di Monza, non ritenendo dovuta la somma di €7.466,40=, ha revocato il decreto opposto e condannato al pagamento del minor importo di € 13.385,70=(20.851,47- CP_3
7.466,40), oltre interessi moratori”.
La doglianza deve essere analizzata alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
32061/2022, che ha chiarito in modo definitivo il regime della compensazione delle spese in caso di accoglimento parziale della domanda.
6 Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (…) e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ridotto de facto l'ambito di discrezionalità del Giudice ai fini della dichiarazione di compensazione delle spese del grado, richiedendo necessariamente una motivazione rigorosa sul punto. Tale orientamento, d'altronde, è conforme al principio “victus victori” (chi vince, anche parzialmente, ha diritto al rimborso delle spese, salvo eccezioni motivate)
e al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost. (infatti, penalizzare chi agisce per far valere un diritto potrebbe disincentivare l'accesso alla giustizia).
Nella specie, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha condannato le opponenti al Parte pagamento di complessivi € 13.385,07, a fronte di una richiesta di di € 20.851,47 per sorte capitale e, per altro verso, ha compensato integralmente le spese del grado tra le parti, senza indicare al riguardo le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, quindi, non si configura una Parte soccombenza reciproca, poiché ha proposto un'unica domanda di condanna al pagamento e ha ottenuto accoglimento, seppur parziale, e, per altro verso, non risultano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese tra le parti ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento delle CP_4 spese del primo grado, che in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (modificato con D.M.
147/2022), tenuto conto del decisum, con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e decisoria, in mancanza di attività istruttoria e attesa la definizione orale della causa, vengono liquidate in complessivi € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7. Passando all'esame dei motivi d'appello incidentale proposti da Controparte_4
7.1. Con il primo motivo d'appello incidentale, rubricato “Vizio e travisamento della prova in relazione all'art.
115 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1588 c.c. e 2697 c.c. in relazione al capo impugnato”, Part l'appellata/appellante incidentale ha contestato la sentenza laddove ha riconosciuto il credito a con riferimento alla fattura inerente ai lavori di manutenzione. In particolare, lamenta la il travisamento CP_3 della perizia di parte (cfr.: All.22 fasc. primo grado parte opponente) poiché il giudice avrebbe ”tratto da una fonte di prova (perizia di parte) un'informazione (imputabilità dei danni al conduttore) che è impossibile
7 ricavare anche comparando le risultanze delle altre prove (documentali) ed avendo altresì precluso all'opponente di provare per testi la circostanza (non imputabilità dei danni al conduttore) oltre ad aver ritenuto di non disporre sul punto consulenza tecnica d'ufficio”. Secondo l'assunto della parte appellante incidentale, “la mancanza di prova circa un uso improprio del carrello o la negligenza degli operatori (del conduttore) che avessero causato i danni al carrello e reso necessario l'intervento di manutenzione, è certamente idonea a superare la presunzione di responsabilità del conduttore ex art.. 1588 c.c.”. Inoltre, i fogli di lavoro non conterebbero elementi probatori né a carico né a discolpa del conduttore.
Le prospettazioni di parte non sono condivisibili e il relativo motivo di appello va rigettato. CP_3
La costante e pacifica giurisprudenza in tema responsabilità del conduttore per il deterioramento della cosa locata afferma che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1588 c.c., ha l'onere di dare piena prova della non imputabilità nei suoi confronti di ogni danno riscontrato sul bene locato. La causa del danno idonea a dimostrarne la non imputabilità deve essere individuata in modo specifico, positivo e concreto. L'art. 1588 c.c. pone pertanto una presunzione di colpa a carico del conduttore che può essere vinta solamente mediante la dimostrazione della specifica causa del danno estranea alla sfera di riferibilità del conduttore stesso. In difetto di tale prova anche la causa sconosciuta rimane a carico del conduttore (cfr. Cass. 22823/2018 e succ.
27089/2024).
Ebbene, nel caso di specie, non ha fornito la prova positiva della sopravvenienza di un fattore causale CP_3 ad essa estraneo che abbia cagionato un danno sui carrelli elevatori, avendo semplicemente allegato – e peraltro nemmeno dimostrato – come i propri operatori ne facessero uso con diligenza. Dalla perizia di natura stragiudiziale prodotta dall'odierna appellante, il giudice non ha tratto l'informazione della imputabilità del danno al conduttore, ritenendo, al contrario che “assume assai scarso rilievo probatorio la perizia di parte prodotta dalla ” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). Ciò, peraltro, risulta coerente con CP_5
l'insegnamento per cui, per l'ontologica non terzietà della valutazione in essa contenuta, “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
2980/2023). La disposizione di una CTU da parte del giudice, così come pretesa dall'appellante, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. Infine, quanto all'efficacia probatoria dei fogli di lavoro, l'affermazione di parte appellante secondo cui questi non conterrebbero alcun elemento, né a favore né a sfavore, proprio per la sua intrinseca neutralità, non vale a superare la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1588 c.c. e a esimere il conduttore dalla responsabilità per il deterioramento dei beni locati.
7.2. Con il secondo motivo d'appello incidentale, rubricato “Contraddittorietà della motivazione su un punto dirimente della decisione in relazione ai seguenti capi impugnati”, l'appellata ha contestato la sentenza per aver il Giudice ritenuto dovuti i canoni relativi al mese di aprile 2020. Secondo l'argomentazione del CP_3 Part giudice sarebbe, oltre che contraddittoria, smentita dai fatti. L'appellata, in particolare, ha ribadito che avrebbe rifiutato di riparare le macchine concesse in locazione in violazione dell'art. 6 delle condizioni generali
8 del contratto e che avrebbe rifiutato illegittimamente di concedere il prolungamento del contratto, rendendosi così inadempiente anche rispetto all'art. 5 delle condizioni generali del contratto. (cfr. all. 4 fasc. primo grado, parte opponente).
Anche la seconda censura risulta priva di pregio e va rigettata. Part Il diniego di di apportare ulteriori interventi di manutenzione, così come quello di prorogare la scadenza del rapporto contrattuale, è da ritenersi legittimo configurandosi quale eccezione di inadempimento a fronte del mancato pagamento di dei canoni di locazione e del precedente intervento di assistenza tecnica. CP_3 Part Dalla documentazione in atti si evince la giustificazione del comportamento tenuto da la quale -con la comunicazione del 30/03/2020- precisava come qualsivoglia intervento dei propri tecnici fosse subordinato al pagamento integrale dell'insoluto (cfr. doc. 23, fasc. primo grado, parte opposta); con la successiva comunicazione del 03/04/2020 rigettava nuovamente la richiesta di proroga della locazione, contestando, peraltro, l'arbitraria determinazione dei periodi di fermo tecnico dei mezzi (cfr. doc. 23, fasc. primo grado, parte opposta). L'inadempimento di agli impegni contrattualmente assunti ha così legittimato, CP_3 causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Per quanto sopra esposto si ritiene non via sia alcuna incoerenza nella motivazione del giudice ove fa riferimento alla possibilità di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto, in quanto tale possibilità presuppone che il contratto sia stato correttamente eseguito, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
7.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Vizio e travisamento della prova in relazione all'art.
115 c.p.c. in relazione al seguente capo impugnato”, l'appellata ha contestato il rigetto da parte del Tribunale della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Secondo la prospettazione dell'appellante Part incidentale dalla documentazione prodotta emergerebbe, infatti, l'inadempimento contrattuale di per violazione degli att. 5 e 6 delle condizioni generali di contratto.
Anche tale motivo di censura è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va sottolineato come le Condizioni Generali del Contratto allegate all'ordine di noleggio Part siano state volontariamente accettate e debitamente sottoscritte dalla società anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. In particolare, l'art. 5 statuisce che “la mancata disponibilità e il fermo macchina per qualsiasi motivo e durata non daranno diritto al risarcimento dei danni”; le parti hanno così escluso espressamente e concordemente la responsabilità della locatrice per i danni derivanti dal fermo macchine. Part Peraltro, dalla documentazione in atti emerge come l'utilizzo dei carrelli era stato ripristinato da (cfr. doc.
20, fasc. primo grado, parte opposta) e, come efficacemente sottolineato dal giudice del Tribunale, “le contestazioni dell'opponente circa i malfunzionamenti delle tre macchine oggetto di locazione mal si conciliano con la richiesta, avanzata dall'opponente medesima, di prorogare i relativi contratti di locazione molto oltre la scadenza del 30 Aprile 2020”. Inoltre, quanto all'asserita responsabilità extracontrattuale, non risulta provato che gli esborsi sopportati da e richiesti in via riconvenzionale a titolo di risarcimento CP_3 siano eziologicamente connessi alla indisponibilità dei carrelli.
9 Part In conclusione, non risulta addebitabile alcun inadempimento o comportamento illecito di che possa dare luogo a un risarcimento contrattuale o extracontrattuale.
7.4. Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali prodotte (Cfr. All.6, All.7, All.8, All.23, All.24, All.25, All.26, All.27, All.28 parte opponente) in relazione al capo impugnato”, l'appellata contesta l'impugnata sentenza laddove afferma: “l'opponente non risulta peraltro aver mai determinato con precisione l'entità effettiva di tali periodi di fermo limitandosi sul punto a comunicazioni assai generiche”. In particolare, il giudice non avrebbe preso in considerazione la documentazione allegata all'atto di citazione ove sarebbero esattamente indicati i periodi di fermo delle macchine noleggiate, negando così a il diritto di ottenere la proroga della locazione per i periodi CP_3 corrispondenti.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Le argomentazioni già svolte in relazione al secondo motivo di appello quanto alla ritenuta legittimità del diniego della proroga del contratto portano a ritenere irrilevante il tempo effettivo di fermo macchine. Ad abundantiam, si evidenzia che la richiesta di proroga era stata avanzata da dapprima a causa delle CP_3 ripercussioni della normativa emergenziale dettata per contrastare la diffusione del virus COVID-19 sull'operatività della società (cfr: All. 14 e All. 14bis – fasc. primo grado, parte opponente). Solamente dopo un primo diniego, ha avanzato una richiesta di proroga a causa della inoperatività dei macchinari, CP_3 omettendo però di effettuare il conteggio preciso delle giornate di fermo (cfr: doc. 20, fasc. primo grado, parte opposta;
All. 18 e All. 32 – fasc. primo grado, parte opponente).
7.5. Con il quinto e ultimo motivo di appello incidentale, rubricato “Erronea, omessa valutazione e travisamento delle prove documentali prodotte (Cfr. All.ti 5, 33 e 34 parte opponente in relazione al capo impugnato“, l'appellata ha lamentato che il giudice abbia erroneamente ritenuto prorogata la locazione fino al
12/05/2020, mentre il contratto di locazione sarebbe stato da ritenersi scaduto il 30/04/2020. Sul punto, CP_3 ha messo in rilievo come la consegna dei carrelli era stata differita in data concordata dai rispettivi legali delle parti, come risulterebbe dallo scambio di email tra i rispettivi legali (cfr. All.33 fasc. primo grado parte opponente). Tale circostanza poi risulterebbe confermata dalla comunicazione del 30/07/2020 (All.34 parte opponente) ove rammentava che la data di effettiva consegna dei macchinari veniva differita al CP_3
12/05/2020 solo per consentire le verifica da parte dei rispettivi tecnici di parte, nonostante ne avesse CP_3 chiesto il ritiro a scadenza del contratto.
Anche tale ultimo motivo di doglianza non può che essere rigettato.
Ed invero, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che la riconsegna dei mezzi è avvenuta in data
12/05/2020 in quanto aveva chiesto il rinvio delle operazioni a causa della impossibilità del proprio CP_3 tecnico a presenziare nella data già concordata (cfr: All. 30 fasc. primo grado, parte opponente). La disponibilità dei mezzi, anche a prescindere dal loro utilizzo da parte di impone il pagamento del CP_3 canone medio tempore maturato.
10 8. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, i motivi d'appello incidentale proposti da vanno CP_3 integralmente rigettati con conferma della sentenza sui relativi punti impugnati.
Part 9. Al parziale accoglimento dell'appello proposto da e all'integrale rigetto dei plurimi motivi d'appello incidentale proposti da tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che vede comunque nel CP_3 Part merito vittoriosa sia pure per un importo capitale inferiore a quanto originariamente richiesto), consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna di al pagamento delle spese anche del presente CP_3 grado che, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del decisum (€ 13.385,07), con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta in giudizio, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio e dei valori minimi per le fasi di trattazione e Part decisione, conformemente alla nota spese di vengono liquidate in complessivi € 3.828,00 ( di cui €
1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €, 922,00 per la fase di trattazione ed € 851 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
Alla pronuncia consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR
30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1518/2024, pubblicata in data 22/05/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1 in parziale accoglimento dell'appello principale e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da Controparte_4 [...]
per il primo grado di giudizio come sopra liquidate in complessivi € 3.387,00, Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_4
3. condanna al rimborso in favore di delle spese del CP_4 Parte_1 presente grado di giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.828,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
4. da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di dell'ulteriore importo CP_4 pari al contributo unificato versato per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
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