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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 8080/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 febbraio 2025 compare per l'attrice l'avv. Curculescu in sost. avv. Albanese, la quale si riporta alle note conclusive già depositate, insistendo per la compensazione delle spese.
Nessuno compare per il convenuto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:00.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8080/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ALBANESE ANGIOLINO Parte_1 C.F._1
attrice
contro
e , con Controparte_1 Controparte_2
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
convenuti
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 22.12.21 impugnava avanti alla Commissione tributaria di Parte_1
primo grado di estratto di ruolo di complessivi € 19.079,31 riferito alle cartelle di pagamento n. CP_3
08720110012699260 000 e n. 08720110012699361 000 - Ente creditore Tribunale Ordinario di
Venezia, a titolo di recupero multe e ammende, sanzioni, interessi.
Con sentenza del 21.11.22 il giudice tributario di primo grado dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Con atto di citazione del 7.6.23, ritualmente notificato, ha riassunto il processo innanzi Parte_1
pagina 2 di 4 all'intestato Tribunale deducendo, quanto alle cartelle impugnate: 1) nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica;
2) nullità per intervenuta decadenza del termine previsto per la notifica delle cartelle;
3) nullità per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
4) nullità degli atti per non intelleggibilità della pretesa tributaria e del calcolo delle sanzioni;
5) nullità degli atti impositivi di pagamento per omessa applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni;
6) illegittimità degli atti impositivi per errato calcolo dell'aggio e degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
L e il si costituivano ritualmente in Controparte_4 Controparte_1
giudizio eccependo preliminarmente, oltre la nullità della notifica al , Controparte_1
l'incompetenza territoriale dell'intestato Ufficio e concludendo, comunque, per l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande attoree.
La causa è stata discussa all'udienza del 6.2.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte attrice.
Appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti.
La giurisprudenza ha precisato che se l'opposizione alla cartella di pagamento ha natura di opposizione preventiva all'esecuzione, come nel caso, “la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella
(atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto
della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480,
comma 3, c.p.c.” (così Cass. n. 29388/24 e, in senso conforme, Cass. n. 17749/12 e Cass. n. 8704/11).
Nel caso, dunque, la competenza per territorio spetta, ex artt. 27 e 480 c.p.c., al Tribunale di Terni,
luogo di notificazione della cartella e di residenza di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, a nulla rilevando l'adesione dell'attrice alla sollevata eccezione trattandosi di competenza inderogabile, e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, attesa la competenza del
Tribunale di Terni
pagina 3 di 4 - assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Terni
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come per legge
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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