Ordinanza collegiale 13 ottobre 2022
Sentenza 26 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2023
Parere definitivo 24 maggio 2024
Parere definitivo 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00144/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00289/2023
OGGETTO:
Ministero infrastrutture e trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, dalla Provincia di Perugia contro la Regione Umbria e nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la determinazione dirigenziale della Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile - Servizio Urbanistica, Politiche della casa, Tutela del paesaggio - della Regione Umbria n. 3408 in data 8 aprile 2022, con la quale è stata disposta la non procedibilità e conseguente archiviazione del procedimento relativo alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Perugia, consistente nell’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al mutato quadro istituzionale e normativo, di cui alle Deliberazioni del Consiglio provinciale n. 16 del 28 luglio 2020, n. 32 del 18 dicembre 2020 e n. 23 del 20 luglio 2021 - Richiesta di correzione errore materiale.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario in data 28 luglio 2022;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 34570 del 17 novembre 2023 con la quale il Ministero infrastrutture ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere definitivo n.669/2024 del 24 maggio 2024;
Vista la nota prot.n. 34256 del 5 agosto 2024, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione di un errore materiale relativamente al predetto parere;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Con nota di trasmissione della relazione prot. n. 34570 del 17 novembre 2023, il Ministero infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto. Nel corso dello svolgimento del giudizio il predetto Ministero esplicava rituale attività processuale, mediante deposito di memorie, controdeduzioni e riscontro a note di questo Consesso.
Con parere definitivo n. 669/2024 del 29 maggio 2024 la Sezione ha accolto il ricorso, fatti salvi gli ulteriori successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
2. Con nota prot. n. 34256 in data 5 agosto 2024 l’Amministrazione ha formulato un’istanza di correzione di errore materiale, ritenendo che era stato erroneamente indicato nel parere il Ministero delle infrastrutture in luogo del Ministero della cultura.
3. Nel corso dell’adunanza della Sezione in data 22 gennaio 2025 l’affare è stato discusso.
4. E’ pacifico che il procedimento di correzione di errore materiale è ammissibile anche per la correzione del parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, sez. I, parere n. 613 del 13 maggio 2024), fermo che esso è previsto per i casi in cui occorra emendare omissioni o errori materiali, non ha connotati giurisdizionali, ma natura sostanzialmente amministrativa (A.P., decreto 3 gennaio 2023, n. 1) ed è attivabile solo per la correzione di “ errori materiali commessi dal giudice e non anche a quelli delle parti nei loro atti che comportino l'erroneità dei dati contenuti nel provvedimento giudiziari o” (Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5404),
Per giurisprudenza costante l’errore suscettibile di correzione “ è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto ” (Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2011, n. 4695).
5. Nel caso di specie deve osservarsi che dall’esame degli atti del procedimento culminato con l’espressione del parere di cui si chiede oggi la correzione non vi è stata alcuna attività defensionale e/o istruttoria svota dal Ministero della cultura a fronte, di contro, di quanto svolto dal Ministero delle infrastrutture. Né il citato Ministero della cultura è intervenuto in alcun momento del procedimento.
Non si rinviene pertanto alcun errore materiale da emendare.
6. In conclusione la Sezione è del parere che l’istanza di correzione materiale vada respinta.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che l’istanza di correzione di errore materiale debba essere respinta.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Vaccaro | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone