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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 350/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Spallitta Sonia
ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Buscaino Donatella
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 5.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, il Sig. Parte_1
deduceva di aver contratto in data 19/07/2011 matrimonio con rito concordatario in Erice (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Trapani, con atto n. 28, parte II, Serie B, Reg. 14, dell'anno
2011, con . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione non sono nati figli.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva esprimendo anch'essa la Controparte_1
volontà di separarsi dal marito, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 11.09.2024, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- La Sig.ra effettuerà un versamento, Controparte_1
anche rateale, di un rimborso forfettario al Sig. Parte_1
aggirantesi sulle euro 20.000,00;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa.
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione e liberamente sentite le parti, queste ultime chiedevano un rinvio al fine di considerare la proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c.. *****
All'udienza del 05.11.2024 la parte resistente dichiarava la permanenza di una distanza limitatamente alla cessione dell'automobile, potendo entrambe le parti convergere su una soluzione aggirantesi sulle euro 20.000,00.
Dopo una breve interlocuzione, le parti personalmente comparse dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa alle seguenti condizioni:
- La Sig.ra effettuerà un versamento di Controparte_1
un rimborso forfettario al Sig. di euro Parte_1
24.000,00, in un'unica soluzione entro il giorno 30.11.2024 al conto che separatamente verrà indicato dal difensore della parte resistente;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti ad ulteriori pretese e alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa;
- rinuncia delle parti alla successiva comparizione personale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamata proposta conciliativa, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in data 19/07/2011 in Erice
(TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani, con atto n. 28, parte II, Serie B, Reg. 14, dell'anno 2011 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva.
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 350/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Spallitta Sonia
ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Buscaino Donatella
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come all'udienza del giorno 5.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, il Sig. Parte_1
deduceva di aver contratto in data 19/07/2011 matrimonio con rito concordatario in Erice (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Trapani, con atto n. 28, parte II, Serie B, Reg. 14, dell'anno
2011, con . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione non sono nati figli.
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva esprimendo anch'essa la Controparte_1
volontà di separarsi dal marito, contestando le avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 11.09.2024, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
- La Sig.ra effettuerà un versamento, Controparte_1
anche rateale, di un rimborso forfettario al Sig. Parte_1
aggirantesi sulle euro 20.000,00;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa.
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione e liberamente sentite le parti, queste ultime chiedevano un rinvio al fine di considerare la proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c.. *****
All'udienza del 05.11.2024 la parte resistente dichiarava la permanenza di una distanza limitatamente alla cessione dell'automobile, potendo entrambe le parti convergere su una soluzione aggirantesi sulle euro 20.000,00.
Dopo una breve interlocuzione, le parti personalmente comparse dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa alle seguenti condizioni:
- La Sig.ra effettuerà un versamento di Controparte_1
un rimborso forfettario al Sig. di euro Parte_1
24.000,00, in un'unica soluzione entro il giorno 30.11.2024 al conto che separatamente verrà indicato dal difensore della parte resistente;
- compensazione delle spese di lite;
- rinuncia delle parti ad ulteriori pretese e alle proprie domande ed eccezioni come da atti di causa;
- rinuncia delle parti alla successiva comparizione personale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamata proposta conciliativa, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in data 19/07/2011 in Erice
(TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani, con atto n. 28, parte II, Serie B, Reg. 14, dell'anno 2011 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva.
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo