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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1186/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e negli atti depositati.
Parte resistente assente alle ore 10.36.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1186/2024, depositato il 02/04/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90068431 44 000 e la sottesa cartella di pagamento n. 291 2018 00116948 13/000, afferenti IMU anni
2012,2013,2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 10/01/2024, e la sottesa cartella di pagamento citate in epigrafe, concernenti IMU anni 2012,2013,2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Omessa regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata;
2) Intervenuta prescrizione anche delle sanzioni di interesse per decorrenza del termine quinquennale;
Conclude per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
24/06/2024. Rileva la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore in violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Produce ricevuta PEC di avvenuta consegna del 21/06/2024, dell'atto di chiamata in causa dell'ente impositore- Comune Palma di Montichiaro. Deduce
l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione del ricorso rispetto alla data di notifica della sottesa cartelle di pagamento. Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Insiste sulla legittimità della procedura di riscossione.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 22/12/2025, la parte ricorrente contesta la regolarità della notifica per omessa allegazione della licenza speciale alla posta privata “Nexive”. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Palma di Montichiaro, chiamato in causa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non risulta costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione del ricorso rispetto alla data di notifica della sottesa cartella di pagamento, è infondata e va rigettata. L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento ed i vizi sollevati sono propri dell'intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 10/01/2024 ed il ricorso proposto in data 11/03/2024 (primo giorno successivo alla domenica 10/03/2024), entro il termine di giorni 60 previsto dall'art. 21 del Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
In tema di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio. (Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, Rv. 672965 - 01).
In ordine all'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui alla citata norma - nel testo applicabile ratione temporis-, secondo cui in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti, atteso che parte ricorrente ha contestato la omessa notifica di atti dell' Agente della riscossione (odierna resistente) e non anche di altri soggetti.
La contestazione della notifica per omessa allegazione della licenza speciale alla posta privata
“Nexive” è infondata e va rigettata. La cartella di pagamento notificata è un atto amministrativo non un atto giudiziario. Solo per quest'ultimo è necessaria la licenza speciale. In merito si riporta la massima della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024: In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.
La cartella di pagamento n. 291 2018 00116948 13/000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 291
2023 90068431 44 000 è stata notificata in data 20/12/2018, con consegna a mani della destinataria, odierna ricorrente. Dalla data di notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c. L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 10/01/2024, antecedentemente termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c. differito di giorni 85 dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ovvero antecedentemente al 14/03/2024. Sicché il rigetto delle eccepite prescrizioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 (euro duecento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1186/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 291 2023 90068431 44 000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2018 0011694813 000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e negli atti depositati.
Parte resistente assente alle ore 10.36.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1186/2024, depositato il 02/04/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90068431 44 000 e la sottesa cartella di pagamento n. 291 2018 00116948 13/000, afferenti IMU anni
2012,2013,2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 10/01/2024, e la sottesa cartella di pagamento citate in epigrafe, concernenti IMU anni 2012,2013,2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Omessa regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata;
2) Intervenuta prescrizione anche delle sanzioni di interesse per decorrenza del termine quinquennale;
Conclude per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
24/06/2024. Rileva la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore in violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Produce ricevuta PEC di avvenuta consegna del 21/06/2024, dell'atto di chiamata in causa dell'ente impositore- Comune Palma di Montichiaro. Deduce
l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione del ricorso rispetto alla data di notifica della sottesa cartelle di pagamento. Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Insiste sulla legittimità della procedura di riscossione.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 22/12/2025, la parte ricorrente contesta la regolarità della notifica per omessa allegazione della licenza speciale alla posta privata “Nexive”. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Palma di Montichiaro, chiamato in causa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non risulta costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione del ricorso rispetto alla data di notifica della sottesa cartella di pagamento, è infondata e va rigettata. L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento ed i vizi sollevati sono propri dell'intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 10/01/2024 ed il ricorso proposto in data 11/03/2024 (primo giorno successivo alla domenica 10/03/2024), entro il termine di giorni 60 previsto dall'art. 21 del Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
In tema di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio. (Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, Rv. 672965 - 01).
In ordine all'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui alla citata norma - nel testo applicabile ratione temporis-, secondo cui in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti, atteso che parte ricorrente ha contestato la omessa notifica di atti dell' Agente della riscossione (odierna resistente) e non anche di altri soggetti.
La contestazione della notifica per omessa allegazione della licenza speciale alla posta privata
“Nexive” è infondata e va rigettata. La cartella di pagamento notificata è un atto amministrativo non un atto giudiziario. Solo per quest'ultimo è necessaria la licenza speciale. In merito si riporta la massima della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024: In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.
La cartella di pagamento n. 291 2018 00116948 13/000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 291
2023 90068431 44 000 è stata notificata in data 20/12/2018, con consegna a mani della destinataria, odierna ricorrente. Dalla data di notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c. L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 10/01/2024, antecedentemente termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c. differito di giorni 85 dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ovvero antecedentemente al 14/03/2024. Sicché il rigetto delle eccepite prescrizioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 (euro duecento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.