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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 09/02/2026, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1927/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8050/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 1 00185 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81700 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/come in atti. Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Svolgimento del processo e oggetto della controversia
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 81700 emesso da OM TA, relativo a una pluralità di unità immobiliari site in OM, censite al Catasto Fabbricati in diverse categorie (A/2, A/7, C/1, C/2, ecc.) e con varie quote di possesso in capo al ricorrente.
Con detto avviso l'Ente capitolino ha rideterminato il tributo dovuto per l'anno 2021 richiedendo al contribuente le seguenti somme:
- IMU 2021 accertata: euro 31.464,33;
- sanzioni per omesso versamento (nella misura del 30%): euro 9.439,30;
- interessi calcolati fino al 25/06/2024: euro 2.348,89;
per un totale complessivo di euro 43.252,52, come risulta dal prospetto contabile e dal modello F24 allegati all'avviso.
Nel ricorso il sig. Ricorrente_1 ha dedotto, in sintesi, che:
- gli immobili oggetto di accertamento sono sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico;
- in quanto tali, essi beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile IMU, ai sensi della disciplina speciale applicabile agli immobili vincolati;
- in sede di autoliquidazione, egli ha regolarmente determinato l'IMU 2021 tenendo conto di tale riduzione, versando complessivamente la somma di euro 2.500,00;
- l'avviso di accertamento n. 81700 ha invece ricalcolato l'imposta come se la riduzione del 50% non spettasse, applicando l'aliquota dell'11,4‰ sull'intera base imponibile ordinaria e giungendo così a pretendere euro 31.464,33 a titolo di IMU, oltre sanzioni e interessi;
- la pretesa di OM TA risulta pertanto priva di fondamento, essendo l'IMU dovuta per il 2021 interamente assolta in misura corretta, con conseguente inesistenza di qualsiasi maggiore imposta, nonché di sanzioni e interessi ulteriori.
OM TA si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e dei conteggi riportati nell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Inquadramento dell'immobile e disciplina IMU applicabile.
Dalla documentazione prodotta dal contribuente e non efficacemente contestata dall'Amministrazione emerge che l'immobile principale oggetto dell'accertamento è vincolato di interesse storico-artistico.
Tale qualificazione comporta, ai fini dell'IMU, l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, con calcolo del tributo dovuto su una base pari alla metà di quella ordinaria.
Il sig. Ricorrente_1 ha dimostrato di aver:
- determinato l'IMU 2021 su detta base imponibile ridotta;
- applicato la relativa aliquota stabilita da OM TA per l'anno di riferimento;
- versato complessivamente euro 2.500,00, a saldo dell'imposta così determinata.
Risulta, dunque, che il contribuente ha integralmente assolto l'IMU 2021 dovuta secondo la disciplina speciale prevista per gli immobili vincolati, prima ancora dell'emissione dell'avviso di accertamento oggetto di causa.
3. Ricostruzione dei conteggi e insussistenza della maggiore IMU.
L'avviso di accertamento n. 81700 ha proceduto a una nuova determinazione del tributo, assumendo, tuttavia, una base imponibile non ridotta, in aperto contrasto con la predetta disciplina speciale.
Dall'esame del prospetto allegato all'atto si ricava che:
- OM TA ha calcolato l'IMU 2021 su base imponibile “piena”, applicando in via generalizzata l'aliquota dell'11,4‰ prevista per “gli altri immobili”;
- in tal modo ha determinato un'IMU complessiva di euro 31.464,33 a carico del sig. Ricorrente_1;
- ha quindi aggiunto sanzioni per omesso versamento per euro 9.439,30 e interessi per euro
2.348,89, giungendo alla pretesa complessiva di euro 43.252,52.
Alla luce della effettiva natura vincolata dell'immobile e del correlato diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, la posizione del contribuente per l'anno 2021 può così sintetizzarsi:
- IMU 2021 richiesta da OM TA (avviso n. 81700): euro 31.464,33;
- IMU 2021 effettivamente dovuta, tenuto conto della riduzione del 50% della base imponibile e delle delibere capitoline: euro 2.500,00;
- IMU 2021 già versata dal contribuente: euro 2.500,00.
Ne deriva che la maggiore imposta richiesta con l'avviso, pari alla differenza tra euro 31.464,33 ed euro
2.500,00, ossia euro 28.964,33, risulta priva di qualsiasi fondamento, essendo l'IMU 2021 interamente e correttamente assolta nella misura dovuta.
4. Sanzioni, interessi e importo complessivo non dovuto (40.752,52 euro)
Una volta accertata l'insussistenza di un debito per “maggiore IMU”, viene meno in radice anche la base giuridica e fattuale per l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento e per il calcolo di interessi ulteriori.
In particolare:
- le sanzioni per omesso versamento, quantificate in euro 9.439,30, sono commisurate a un'imposta rivelatasi del tutto insussistente;
- gli interessi di euro 2.348,89 sono calcolati su un presunto debito di maggiore IMU che non trova riscontro nella effettiva posizione tributaria del contribuente per l'anno 2021.
Sommando la maggiore IMU non dovuta (euro 28.964,33), le sanzioni non dovute (euro 9.439,30) e gli interessi non dovuti (euro 2.348,89), si ottiene un ammontare complessivo di euro 40.752,52 di somme che l'avviso pretende indebitamente.
Tale importo coincide con la parte dell'atto impositivo che deve essere integralmente annullata e sgravata, fermo restando che l'unica IMU dovuta per il 2021 è quella di euro 2.500,00, già versata.
Ne consegue la totale illegittimità dell'avviso di accertamento n. 81700, sia quanto alla pretesa di maggiore imposta, sia quanto alle conseguenti sanzioni e interessi.
5. Spese di lite
Considerata la integrale soccombenza di OM TA, le spese di lite seguono la regola della rifusione e devono essere poste a carico dell'Ente resistente.
Tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate, appare equo liquidare dette spese in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OM, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 81700, emesso da OM TA, così provvede:
N.B. leggi l'importo complessivo delle somme non dovute (€ 40.752,52) al posto dei 3.450,00 indicato in dispositivo per un refuso.
P.Q.M.
- accoglie integralmente il ricorso;
-dichiara che l'IMU 2021 dovuta da Ricorrente_1 sull'immobile in oggetto è pari ad euro 2.500,00, corrispondente all'imposta calcolata su base imponibile ridotta del 50% ai sensi della disciplina degli immobili vincolati e già integralmente versata dal contribuente;
nessuna maggiore imposta è pertanto dovuta;
-dichiara non dovute le ulteriori somme richieste a titolo di maggiore imposta, sanzioni ed interessi (per complessivi euro 3.450,00 come da avviso), con conseguente sgravio integrale e/o rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza;
-condanna OM TA al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8050/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 1 00185 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81700 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/come in atti. Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Svolgimento del processo e oggetto della controversia
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 81700 emesso da OM TA, relativo a una pluralità di unità immobiliari site in OM, censite al Catasto Fabbricati in diverse categorie (A/2, A/7, C/1, C/2, ecc.) e con varie quote di possesso in capo al ricorrente.
Con detto avviso l'Ente capitolino ha rideterminato il tributo dovuto per l'anno 2021 richiedendo al contribuente le seguenti somme:
- IMU 2021 accertata: euro 31.464,33;
- sanzioni per omesso versamento (nella misura del 30%): euro 9.439,30;
- interessi calcolati fino al 25/06/2024: euro 2.348,89;
per un totale complessivo di euro 43.252,52, come risulta dal prospetto contabile e dal modello F24 allegati all'avviso.
Nel ricorso il sig. Ricorrente_1 ha dedotto, in sintesi, che:
- gli immobili oggetto di accertamento sono sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico;
- in quanto tali, essi beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile IMU, ai sensi della disciplina speciale applicabile agli immobili vincolati;
- in sede di autoliquidazione, egli ha regolarmente determinato l'IMU 2021 tenendo conto di tale riduzione, versando complessivamente la somma di euro 2.500,00;
- l'avviso di accertamento n. 81700 ha invece ricalcolato l'imposta come se la riduzione del 50% non spettasse, applicando l'aliquota dell'11,4‰ sull'intera base imponibile ordinaria e giungendo così a pretendere euro 31.464,33 a titolo di IMU, oltre sanzioni e interessi;
- la pretesa di OM TA risulta pertanto priva di fondamento, essendo l'IMU dovuta per il 2021 interamente assolta in misura corretta, con conseguente inesistenza di qualsiasi maggiore imposta, nonché di sanzioni e interessi ulteriori.
OM TA si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e dei conteggi riportati nell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Inquadramento dell'immobile e disciplina IMU applicabile.
Dalla documentazione prodotta dal contribuente e non efficacemente contestata dall'Amministrazione emerge che l'immobile principale oggetto dell'accertamento è vincolato di interesse storico-artistico.
Tale qualificazione comporta, ai fini dell'IMU, l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, con calcolo del tributo dovuto su una base pari alla metà di quella ordinaria.
Il sig. Ricorrente_1 ha dimostrato di aver:
- determinato l'IMU 2021 su detta base imponibile ridotta;
- applicato la relativa aliquota stabilita da OM TA per l'anno di riferimento;
- versato complessivamente euro 2.500,00, a saldo dell'imposta così determinata.
Risulta, dunque, che il contribuente ha integralmente assolto l'IMU 2021 dovuta secondo la disciplina speciale prevista per gli immobili vincolati, prima ancora dell'emissione dell'avviso di accertamento oggetto di causa.
3. Ricostruzione dei conteggi e insussistenza della maggiore IMU.
L'avviso di accertamento n. 81700 ha proceduto a una nuova determinazione del tributo, assumendo, tuttavia, una base imponibile non ridotta, in aperto contrasto con la predetta disciplina speciale.
Dall'esame del prospetto allegato all'atto si ricava che:
- OM TA ha calcolato l'IMU 2021 su base imponibile “piena”, applicando in via generalizzata l'aliquota dell'11,4‰ prevista per “gli altri immobili”;
- in tal modo ha determinato un'IMU complessiva di euro 31.464,33 a carico del sig. Ricorrente_1;
- ha quindi aggiunto sanzioni per omesso versamento per euro 9.439,30 e interessi per euro
2.348,89, giungendo alla pretesa complessiva di euro 43.252,52.
Alla luce della effettiva natura vincolata dell'immobile e del correlato diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, la posizione del contribuente per l'anno 2021 può così sintetizzarsi:
- IMU 2021 richiesta da OM TA (avviso n. 81700): euro 31.464,33;
- IMU 2021 effettivamente dovuta, tenuto conto della riduzione del 50% della base imponibile e delle delibere capitoline: euro 2.500,00;
- IMU 2021 già versata dal contribuente: euro 2.500,00.
Ne deriva che la maggiore imposta richiesta con l'avviso, pari alla differenza tra euro 31.464,33 ed euro
2.500,00, ossia euro 28.964,33, risulta priva di qualsiasi fondamento, essendo l'IMU 2021 interamente e correttamente assolta nella misura dovuta.
4. Sanzioni, interessi e importo complessivo non dovuto (40.752,52 euro)
Una volta accertata l'insussistenza di un debito per “maggiore IMU”, viene meno in radice anche la base giuridica e fattuale per l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento e per il calcolo di interessi ulteriori.
In particolare:
- le sanzioni per omesso versamento, quantificate in euro 9.439,30, sono commisurate a un'imposta rivelatasi del tutto insussistente;
- gli interessi di euro 2.348,89 sono calcolati su un presunto debito di maggiore IMU che non trova riscontro nella effettiva posizione tributaria del contribuente per l'anno 2021.
Sommando la maggiore IMU non dovuta (euro 28.964,33), le sanzioni non dovute (euro 9.439,30) e gli interessi non dovuti (euro 2.348,89), si ottiene un ammontare complessivo di euro 40.752,52 di somme che l'avviso pretende indebitamente.
Tale importo coincide con la parte dell'atto impositivo che deve essere integralmente annullata e sgravata, fermo restando che l'unica IMU dovuta per il 2021 è quella di euro 2.500,00, già versata.
Ne consegue la totale illegittimità dell'avviso di accertamento n. 81700, sia quanto alla pretesa di maggiore imposta, sia quanto alle conseguenti sanzioni e interessi.
5. Spese di lite
Considerata la integrale soccombenza di OM TA, le spese di lite seguono la regola della rifusione e devono essere poste a carico dell'Ente resistente.
Tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate, appare equo liquidare dette spese in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OM, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2021 n. 81700, emesso da OM TA, così provvede:
N.B. leggi l'importo complessivo delle somme non dovute (€ 40.752,52) al posto dei 3.450,00 indicato in dispositivo per un refuso.
P.Q.M.
- accoglie integralmente il ricorso;
-dichiara che l'IMU 2021 dovuta da Ricorrente_1 sull'immobile in oggetto è pari ad euro 2.500,00, corrispondente all'imposta calcolata su base imponibile ridotta del 50% ai sensi della disciplina degli immobili vincolati e già integralmente versata dal contribuente;
nessuna maggiore imposta è pertanto dovuta;
-dichiara non dovute le ulteriori somme richieste a titolo di maggiore imposta, sanzioni ed interessi (per complessivi euro 3.450,00 come da avviso), con conseguente sgravio integrale e/o rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza;
-condanna OM TA al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.