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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12074 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6576/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6576/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14/2023 del 02.01.2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Emanuela Romaniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Giuseppe Orsi n. 15/15A;
- OPPONENTE -
E
(P. IVA ), quale mandataria di (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_2 alle liti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, alla Via riviera di Chiaia n. 267;
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Santander Controparte_2
- ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 14/2023 per il Controparte_3 pagamento di euro 87.611,42, nei confronti di , oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento stipulato in data 18/5/2006.
spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n. 14/2023, depositato in data Parte_1
30/12/2022 e notificato il 25/1/2023, eccependo, in primis, il difetto di titolarità attiva della parte opposta;
deduceva, poi, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
nel merito, contestava la mancata prova della erogazione del credito, nonché la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento. Resisteva all'opposizione in qualità di mandataria della Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 14/2023, con vittoria delle spese di lite.
Esperita la mediazione obbligatoria avente avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte chiamata, il giudice autorizzava il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 25/11/2025, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva trattenuta in decisione.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata nel termine di 40 giorni (21/2/2023) dalla notifica del ricorso e del decreto (25/1/2023) e della sua procedibilità, per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10
(1/3/2023).
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta.
Sul punto, occorre evidenziare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi). Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della opposta, in quanto Controparte_2 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario.
Al contempo, deve considerarsi pienamente provata la titolarità attiva. Invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge la prova della cessione del credito azionato.
In particolare, quanto alla prima cessione intercorsa tra Santander Consumer Bank S.p.A., originaria titolare del rapporto, e in data 20/12/2011, parte opposta depositava Parte_2 contratto di cessione dei crediti pro soluto (cfr. doc.
3.1 di cui al ricorso monitorio).
Successivamente, è stata incorporata per fusione in come Parte_2 Controparte_4 documentato dall'allegato n.
3.2 al ricorso monitorio. ha poi ceduto il medesimo Controparte_4 credito alla società Eclipse S.r.l., come risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 2016 (cfr. allegato n. 4), indicante in maniera specifica i criteri di individuazione dei crediti ceduti. Infine, Eclipse S.r.l. ha trasferito un ulteriore portafoglio di crediti a CP_5
come attestato dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2020 (v.
[...] allegato n. 5), parimenti specifico in ordine alla indicazione dei criteri. Inoltre, mediante comparsa di costituzione, l'originaria ricorrente ha depositato (doc. n. 7) estratto autentico notarile in ordine all'elenco dei crediti ceduti, tra i quali risulta la posizione debitoria di . Parte_1
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione sollevata dalla opponente va rigettata.
Ancora, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nel caso in esame, oggetto della domanda monitoria è il pagamento del saldo debitorio del contratto di prestito personale che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e non al termine quinquennale indicato dall'opponente.
Senonché, deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data di risoluzione del contratto che, nella specie è da imputarsi alla data di cessazione del piano di ammortamento, ovvero il
01/06/2013. Risulta altresì prodotta agli atti la lettera interruttiva inviata al debitore in data
05/05/2021 (all. n. 6 del fascicolo monitorio). Tale comunicazione ha efficacemente interrotto il decorso della prescrizione, determinando la ripresa del termine decennale ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Ne consegue che è di tutta evidenza che il credito azionato in via monitoria in data 25/1/2023 non è prescritto.
Passando al merito della controversia, parte opponente eccepisce la mancata erogazione della somma mutuata.
Ebbene, dall'esame dell'estratto conto (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) emerge l'avvenuto versamento di alcune rate del piano di ammortamento.
Invero, com'è noto, l'erogazione del finanziamento deve ritenersi provata qualora risulti il pagamento, anche parziale, di rate del piano di ammortamento, in quanto tale circostanza presuppone logicamente la previa consegna della somma mutuata.
Alla luce di tale principio e della documentazione versata in atti, l'eccezione sollevata da parte opponente deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata.
Ciò detto, occorre evidenziare che parte opponente assume la veste di consumatore. Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole dei contratti di finanziamento oggetto di causa conclusi con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Nella fattispecie in esame – in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità
(CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23) – in ordine al contratto di finanziamento n. 4396474 (doc. n. 1 di cui alla comparsa di costituzione), la pattuizione relativa agli interessi di mora appare penalizzante per il consumatore poiché eccessivamente generica, laddove prevede che “il relativo tasso degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento non è superiore al tasso massimo tempo per tempo previsto dalla vigente normativa di settore”.
Pertanto, la domanda monitoria, con riferimento al contratto di finanziamento in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora, pari ad euro
51.281,42 (v. estratto conto doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
In relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento “di una sola rata” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, tale condizione, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'elenco dei movimenti contabili in allegato al ricorso monitorio.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento ed estratto conto), la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità̀ quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533). Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, revocato il decreto ingiuntivo n. 14/2023 e parte opponente deve essere condannato Parte_1
a pagare, in favore di la somma di euro 36.330,00. Controparte_2
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2023 e condanna a pagare a in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2
p.t., la somma di euro 36.330,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole nn. 9 e 10 del contratto per cui è causa;
3) condanna alla rifusione, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., della metà delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 3.808,00 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 19/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6576/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14/2023 del 02.01.2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Emanuela Romaniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Giuseppe Orsi n. 15/15A;
- OPPONENTE -
E
(P. IVA ), quale mandataria di (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_2 alle liti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, alla Via riviera di Chiaia n. 267;
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Santander Controparte_2
- ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 14/2023 per il Controparte_3 pagamento di euro 87.611,42, nei confronti di , oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento stipulato in data 18/5/2006.
spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n. 14/2023, depositato in data Parte_1
30/12/2022 e notificato il 25/1/2023, eccependo, in primis, il difetto di titolarità attiva della parte opposta;
deduceva, poi, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
nel merito, contestava la mancata prova della erogazione del credito, nonché la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento. Resisteva all'opposizione in qualità di mandataria della Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 14/2023, con vittoria delle spese di lite.
Esperita la mediazione obbligatoria avente avuto esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte chiamata, il giudice autorizzava il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 25/11/2025, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva trattenuta in decisione.
In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata nel termine di 40 giorni (21/2/2023) dalla notifica del ricorso e del decreto (25/1/2023) e della sua procedibilità, per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10
(1/3/2023).
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta.
Sul punto, occorre evidenziare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi). Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della opposta, in quanto Controparte_2 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario.
Al contempo, deve considerarsi pienamente provata la titolarità attiva. Invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge la prova della cessione del credito azionato.
In particolare, quanto alla prima cessione intercorsa tra Santander Consumer Bank S.p.A., originaria titolare del rapporto, e in data 20/12/2011, parte opposta depositava Parte_2 contratto di cessione dei crediti pro soluto (cfr. doc.
3.1 di cui al ricorso monitorio).
Successivamente, è stata incorporata per fusione in come Parte_2 Controparte_4 documentato dall'allegato n.
3.2 al ricorso monitorio. ha poi ceduto il medesimo Controparte_4 credito alla società Eclipse S.r.l., come risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 2016 (cfr. allegato n. 4), indicante in maniera specifica i criteri di individuazione dei crediti ceduti. Infine, Eclipse S.r.l. ha trasferito un ulteriore portafoglio di crediti a CP_5
come attestato dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 2020 (v.
[...] allegato n. 5), parimenti specifico in ordine alla indicazione dei criteri. Inoltre, mediante comparsa di costituzione, l'originaria ricorrente ha depositato (doc. n. 7) estratto autentico notarile in ordine all'elenco dei crediti ceduti, tra i quali risulta la posizione debitoria di . Parte_1
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione sollevata dalla opponente va rigettata.
Ancora, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nel caso in esame, oggetto della domanda monitoria è il pagamento del saldo debitorio del contratto di prestito personale che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e non al termine quinquennale indicato dall'opponente.
Senonché, deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data di risoluzione del contratto che, nella specie è da imputarsi alla data di cessazione del piano di ammortamento, ovvero il
01/06/2013. Risulta altresì prodotta agli atti la lettera interruttiva inviata al debitore in data
05/05/2021 (all. n. 6 del fascicolo monitorio). Tale comunicazione ha efficacemente interrotto il decorso della prescrizione, determinando la ripresa del termine decennale ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Ne consegue che è di tutta evidenza che il credito azionato in via monitoria in data 25/1/2023 non è prescritto.
Passando al merito della controversia, parte opponente eccepisce la mancata erogazione della somma mutuata.
Ebbene, dall'esame dell'estratto conto (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) emerge l'avvenuto versamento di alcune rate del piano di ammortamento.
Invero, com'è noto, l'erogazione del finanziamento deve ritenersi provata qualora risulti il pagamento, anche parziale, di rate del piano di ammortamento, in quanto tale circostanza presuppone logicamente la previa consegna della somma mutuata.
Alla luce di tale principio e della documentazione versata in atti, l'eccezione sollevata da parte opponente deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata.
Ciò detto, occorre evidenziare che parte opponente assume la veste di consumatore. Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole dei contratti di finanziamento oggetto di causa conclusi con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Nella fattispecie in esame – in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità
(CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23) – in ordine al contratto di finanziamento n. 4396474 (doc. n. 1 di cui alla comparsa di costituzione), la pattuizione relativa agli interessi di mora appare penalizzante per il consumatore poiché eccessivamente generica, laddove prevede che “il relativo tasso degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento non è superiore al tasso massimo tempo per tempo previsto dalla vigente normativa di settore”.
Pertanto, la domanda monitoria, con riferimento al contratto di finanziamento in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale, con esclusione degli interessi di mora, pari ad euro
51.281,42 (v. estratto conto doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
In relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento “di una sola rata” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, tale condizione, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'elenco dei movimenti contabili in allegato al ricorso monitorio.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento ed estratto conto), la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità̀ quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533). Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, revocato il decreto ingiuntivo n. 14/2023 e parte opponente deve essere condannato Parte_1
a pagare, in favore di la somma di euro 36.330,00. Controparte_2
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14/2023 e condanna a pagare a in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2
p.t., la somma di euro 36.330,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole nn. 9 e 10 del contratto per cui è causa;
3) condanna alla rifusione, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., della metà delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 3.808,00 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 19/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello