Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12074
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Difetto di titolarità attiva della parte opposta

    La corte rileva che la titolarità del credito è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. La documentazione prodotta dimostra la cessione del credito alla opposta.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice stabilisce che il credito derivante da un contratto di prestito personale è soggetto alla prescrizione decennale. La lettera interruttiva inviata al debitore in data 05/05/2021 ha interrotto il decorso della prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata prova dell'erogazione del credito

    L'esame dell'estratto conto dimostra il versamento di alcune rate del piano di ammortamento, il che presuppone la previa consegna della somma mutuata.

  • Accolto
    Vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento

    La clausola relativa agli interessi di mora è considerata penalizzante e eccessivamente generica. La clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine è abusiva e va sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c.

  • Accolto
    Fondatezza della pretesa creditoria

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento della somma di euro 36.330,00, oltre interessi legali, escludendo gli interessi di mora e le clausole abusive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12074
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12074
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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