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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11440/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11440/2025 avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORTAROLO GUGLIELMO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 30 10138 TORINO presso il difensore.
PARTE INTIMANTE/RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATTINELLI LUCA Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANSELMO, 2 10125 TORINO presso il difensore.
PARTE INTIMATA/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: codesto Ill.mo Giudice Voglia condannare il Sig. al pagamento delle spese legali, per il Parte_2 presente procedimento e per la mediazione, oltre accessori di Legge.
Per il convenuto:
Voglia l'Illustrissimo signor Giudice, respingere le domande attore siccome infondate in fatto e diritto, assolvendo in ogni caso da ogni domanda attorea il convenuto. pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
con citazione in data 1.4.2025, notificata per compiuta giacenza, ha intimato sfratto Parte_1 per morosità a dall'immobile in Torino via Brindisi n. 10 concesso in locazione ad Controparte_1 uso abitativo con contratto di locazione del 17.3.2023, registrato in data 18.4.2023.
Con il suddetto atto introduttivo parte locatrice intimava al conduttore lo sfratto per morosità riferita ai canoni compresi tra il mese di aprile 2024 e il mese di marzo 2'025 contestualmente citandolo in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino competente per la convalida.
A seguito dell'udienza di convalida, il giudice – preso atto del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della opposizione del conduttore, che contestava genericamente di essere moroso avendo provveduto a disdettare il contratto a dicembre 2024 e a restituire le chiavi a marzo 2025 – ordinava il rilascio ex art 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 420 c.p.c. assegnando i termini per l'integrazione degli atti e dei documenti.
Parte locatrice ha depositato memoria integrativa con la quale ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Parte conduttrice, si è costituita per la fase di mutamento del rito ed ha ribadito che il contratto si era risolto per l'invio della disdetta nel dicembre 2024 con la consegna delle chiavi a mezzo raccomandata nel marzo 2025.
All'odierna udienza la causa, ritenuta documentale, è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
II
La consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato costituisce, nella normalità dei casi (salvo un motivato rifiuto), condotta idonea a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene ed è dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo dell'obbligazione “ex contractu” avente a oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (ex multis
Cass. Civ., sez. III, n. 550 del 17/01/2012).
La riconsegna dell'immobile (al termine del rapporto) non costituisce l'unica obbligazione posta a carico del conduttore, giacché, tra gli obblighi a carico del conduttore, vi è quello principale di dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte pagina 2 di 3 negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n.
13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Parte conduttrice non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto, ma si è limitata a rilasciare l'immobile con consegna delle chiavi a mezzo posta, in seguito a disdetta il cui ricevimento da parte del locatore è contestato e non è provato ex art 1335 c.c. e, in ogni caso, la disdetta sarebbe stata effettuata senza il rispetto del preavviso di cui alla lett. C del contratto e all'art 4 l.n.
392/78 (preavviso di sei mesi).
Va dunque accertato, incidentalmente, che il contratto si è risolto per l'inadempimento di parte conduttrice, la quale deve essere condannata alla rifusione delle spese legali sia della fase della convalida sia della fase successiva al mutamento del rito.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in relazione all'effettivo valore della controversia (fino ad euro 5200) e all'attività svolta, tenuto conto della natura documentale del giudizio:
✓ fase di studio e introduttiva del procedimento di convalida: 800 euro;
✓ fase decisionale a seguito di mutamento del rito: 851 euro.
✓ Fase mediazione: 284 euro.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone: preso atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi 1935,00 euro per compensi e 84,00 euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Torino, 11.12.2025.
Il Giudice
Andrea De Magistris
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11440/2025 avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORTAROLO GUGLIELMO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 30 10138 TORINO presso il difensore.
PARTE INTIMANTE/RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATTINELLI LUCA Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANSELMO, 2 10125 TORINO presso il difensore.
PARTE INTIMATA/CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: codesto Ill.mo Giudice Voglia condannare il Sig. al pagamento delle spese legali, per il Parte_2 presente procedimento e per la mediazione, oltre accessori di Legge.
Per il convenuto:
Voglia l'Illustrissimo signor Giudice, respingere le domande attore siccome infondate in fatto e diritto, assolvendo in ogni caso da ogni domanda attorea il convenuto. pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
con citazione in data 1.4.2025, notificata per compiuta giacenza, ha intimato sfratto Parte_1 per morosità a dall'immobile in Torino via Brindisi n. 10 concesso in locazione ad Controparte_1 uso abitativo con contratto di locazione del 17.3.2023, registrato in data 18.4.2023.
Con il suddetto atto introduttivo parte locatrice intimava al conduttore lo sfratto per morosità riferita ai canoni compresi tra il mese di aprile 2024 e il mese di marzo 2'025 contestualmente citandolo in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino competente per la convalida.
A seguito dell'udienza di convalida, il giudice – preso atto del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della opposizione del conduttore, che contestava genericamente di essere moroso avendo provveduto a disdettare il contratto a dicembre 2024 e a restituire le chiavi a marzo 2025 – ordinava il rilascio ex art 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito e fissava udienza ex art. 420 c.p.c. assegnando i termini per l'integrazione degli atti e dei documenti.
Parte locatrice ha depositato memoria integrativa con la quale ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Parte conduttrice, si è costituita per la fase di mutamento del rito ed ha ribadito che il contratto si era risolto per l'invio della disdetta nel dicembre 2024 con la consegna delle chiavi a mezzo raccomandata nel marzo 2025.
All'odierna udienza la causa, ritenuta documentale, è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
II
La consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato costituisce, nella normalità dei casi (salvo un motivato rifiuto), condotta idonea a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene ed è dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo dell'obbligazione “ex contractu” avente a oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (ex multis
Cass. Civ., sez. III, n. 550 del 17/01/2012).
La riconsegna dell'immobile (al termine del rapporto) non costituisce l'unica obbligazione posta a carico del conduttore, giacché, tra gli obblighi a carico del conduttore, vi è quello principale di dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte pagina 2 di 3 negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n.
13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Parte conduttrice non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto, ma si è limitata a rilasciare l'immobile con consegna delle chiavi a mezzo posta, in seguito a disdetta il cui ricevimento da parte del locatore è contestato e non è provato ex art 1335 c.c. e, in ogni caso, la disdetta sarebbe stata effettuata senza il rispetto del preavviso di cui alla lett. C del contratto e all'art 4 l.n.
392/78 (preavviso di sei mesi).
Va dunque accertato, incidentalmente, che il contratto si è risolto per l'inadempimento di parte conduttrice, la quale deve essere condannata alla rifusione delle spese legali sia della fase della convalida sia della fase successiva al mutamento del rito.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in relazione all'effettivo valore della controversia (fino ad euro 5200) e all'attività svolta, tenuto conto della natura documentale del giudizio:
✓ fase di studio e introduttiva del procedimento di convalida: 800 euro;
✓ fase decisionale a seguito di mutamento del rito: 851 euro.
✓ Fase mediazione: 284 euro.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone: preso atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi 1935,00 euro per compensi e 84,00 euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Torino, 11.12.2025.
Il Giudice
Andrea De Magistris
pagina 3 di 3