Sentenza 18 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2018, n. 32706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32706 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 24256-2013 proposto da: PIGLIACAMPO REMO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO, MASSIMILIANO PUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
2018
- ricorrente -
3555
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587;
- intimato -
Nonché da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PIGLIACAMPO REMO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO, MASSIMILIANO PUCCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1278/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/11/2012 R.G.N. 945/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per accoglimento del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale; udito l'Avvocato SILVIA ASSENNATO;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. fig2425612013 LI MO e/INPS udieqy del 17 ottobre 2018
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 29 novembre 2012, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale accoglimento del gravame svolto avverso la sentenza di primo grado, dichiarava il diritto di LI MO, lavoratore esposto alle fibre di amianto nel periodo 1980-1995, al beneficio della rivalutazione della prestazione pensionistica con il (meno favorevole) coefficiente 1,25. 2. Per la Corte territoriale - premesso che il lavoratore alla data del 2 ottobre 2003 non aveva ancora maturato il diritto a pensione e che la prima domanda proposta all'INAIL risaliva al 18 febbraio 2005 - trovava applicazione, nella specie, la disciplina prevista dalla legge n.326 del 2003, come modificata dall'art.3, comma 132 della legge n.350 del 2003, con applicazione del predetto coefficiente.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione LI MO, affidandosi ad un motivo di ricorso, cui resiste l'I.N.P.S., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, e propone ricorso incidentale al quale ha resistito, con controricorso, il ricorrente principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. E' preliminare la disamina del ricorso incidentale.
5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'I.N.P.S., denunciando violazione degli artt. 7 e 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art.443 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto proponibile la domanda pur in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all'I.N.P.S. e della conseguente non assoggettabilità dell'azione giudiziaria alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. 6. Il ricorso incidentale è fondato.
7. Come affermato da questa Corte in numerose decisioni (v., per tutte, Cass. 10 maggio 2017, n. 11438 e la giurisprudenza ivi richiamata), la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente rg 24256/2013 RO NC estensore erogatore (art.7, legge n. 533 del 1973) è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod.proc.civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio.
8. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione, in sede amministrativa, della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo.
9. Tali principi sono stati affermati da questa Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all'I.N.P.S. (cfr., tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2018, n. 17387 e la giurisprudenza ivi richiamata). 10. Si è altresì precisato, in numerosi precedenti di legittimità, che la domanda rilevante ai fini della procedibilità è quella rivolta all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui al d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'Inail (cfr., fra le tante, Cass. 8 settembre 2015, n. 17798). 11. Nella fattispecie all'esame del Collegio è incontestato che l'unica domanda amministrativa depositata dall'attuale ricorrente sia quella rivolta all'Inail, inidonea a costituire presupposto per il riconoscimento del diritto.rg 24256/2013 RO NC estensore 12. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto, con assorbimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda, proposta da LI MO. 13. Le spese dell'intero processo vanno compensate, in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale qui condiviso in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado. 14. Trattandosi di pronuncia di accoglimento del ricorso, non sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
neanche sussistono le predette condizioni per il ricorso principale, in conseguenza della declaratoria di assorbimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da LI MO;
spese compensate dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2018. Il Consigliere Il Presidente dgsana NC Antonio Manna hPt, ht4,0i -)/s L‘3, Maria fa9ac0la cP,Ne CANC L1ERE Deposita