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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
RG 958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
AR Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 958/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto'', promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRA POMPILI C.F._2 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 26/06/2025, di seguito riportate:
“-i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
-affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, il quale in ragione Per_1 della sua età (quasi 17 anni) trascorrerà pari tempo con entrambi, pur avendo residenza privilegiata pressola madre;
-assegnare la casa ex coniugale sita in Sassari, Località Budduleddu comprensiva di tutti gli arredi alla madre, che ci vivrà con i due figli, con l'impegno del padre a portare via quanto prima tutti gli effetti personali rimasti;
-disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli e che il signor Pt_2 versi quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro Per_1
pagina 1 di 3 100,00, mentre per AR, oramai maggiorenne, verserà la somma di euro 100,00 mensili, così pe un totale di euro 200,00 mensili. Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese e da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie al 50% da concordarsi preventivamente (libri scolastici e tasse scolastiche, visite mediche, tasse universitarie); in particolare poi, il padre provvederà alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva del minore (abbigliamento sportivo, attrezzatura e quote annuali da versare alla società Per_1 sportiva di calcio), nonché alle spese relative alle ricariche telefoniche di tutti e due i figli, la madre, invece, provvederà alle spese necessarie per il minore inerenti l'acquisto di tutto
l'abbigliamento personale non correlato all'attività sportiva, nonché per AR al pagamento di tutto ciò che concerne l'attività sportiva di danza classica nonché all'abbigliamento personale;
-il finanziamento Rci Banque Sa pari ad euro 280,00 circa mensili, richiesto dal marito e nel suo interesse, pur essendo intestato alla moglie resta a carico di quest'ultimo fino al pagamento dell'ultima rata avente scadenza il 15.12.2026, con l'impegno del marito a versare alla moglie la somma relativa entro il 15 di ogni mese fino alla scadenza del debito.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto pagina 2 di 3 prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 18/03/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle trascrizioni
[...] di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS), Anno 2004, Atto 264,
Parte 2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del
26/06/2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana AR Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
AR Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 958/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto'', promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRA POMPILI C.F._2 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 26/06/2025, di seguito riportate:
“-i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
-affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, il quale in ragione Per_1 della sua età (quasi 17 anni) trascorrerà pari tempo con entrambi, pur avendo residenza privilegiata pressola madre;
-assegnare la casa ex coniugale sita in Sassari, Località Budduleddu comprensiva di tutti gli arredi alla madre, che ci vivrà con i due figli, con l'impegno del padre a portare via quanto prima tutti gli effetti personali rimasti;
-disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli e che il signor Pt_2 versi quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro Per_1
pagina 1 di 3 100,00, mentre per AR, oramai maggiorenne, verserà la somma di euro 100,00 mensili, così pe un totale di euro 200,00 mensili. Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese e da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie al 50% da concordarsi preventivamente (libri scolastici e tasse scolastiche, visite mediche, tasse universitarie); in particolare poi, il padre provvederà alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva del minore (abbigliamento sportivo, attrezzatura e quote annuali da versare alla società Per_1 sportiva di calcio), nonché alle spese relative alle ricariche telefoniche di tutti e due i figli, la madre, invece, provvederà alle spese necessarie per il minore inerenti l'acquisto di tutto
l'abbigliamento personale non correlato all'attività sportiva, nonché per AR al pagamento di tutto ciò che concerne l'attività sportiva di danza classica nonché all'abbigliamento personale;
-il finanziamento Rci Banque Sa pari ad euro 280,00 circa mensili, richiesto dal marito e nel suo interesse, pur essendo intestato alla moglie resta a carico di quest'ultimo fino al pagamento dell'ultima rata avente scadenza il 15.12.2026, con l'impegno del marito a versare alla moglie la somma relativa entro il 15 di ogni mese fino alla scadenza del debito.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto pagina 2 di 3 prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 18/03/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle trascrizioni
[...] di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS), Anno 2004, Atto 264,
Parte 2, Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del
26/06/2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana AR Guadalupi
pagina 3 di 3