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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
NA De NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4739 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avvocato ALTOMARE SALVATORE
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato ZACCARIA ROSARIA Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio Fabbricato Via Sicilia 81-83 in Cosenza ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202170731332841872986838 del 20 ottobre 2022, notificata il 22 novembre 2022, con cui , in qualità di concessionaria per CP_1 la riscossione del ha ad esso intimato il pagamento della somma di euro Controparte_2
6.359,25, a titolo di consumi idrici anno 2012, oneri di riscossione, interessi legali, sanzioni e spese di notifica, in forza del contratto di somministrazione di acqua potabile intercorrente con l'ente comunale anzidetto.
L'opponente ha, in particolare, eccepito la nullità dell'ingiunzione per i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito azionato, risalendo i consumi idrici all'anno 2012 e in difetto di qualsivoglia atto interruttivo;
2) omessa notifica degli atti presupposti;
3) violazione e falsa applicazione art. 2 R.D. n. 639/1910, non essendo stata effettuata la notifica dell'atto a mezzo Ufficiale giudiziario addetto alla Pretura o usciere preposto all'Ufficio di
Conciliazione.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previa sospensione dell'ingiunzione, di “dichiarare illegittima e/o nulla e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento opposta, ovvero comunque revocarla, per tutte le motivazioni esposte in narrativa”, vinti gli onorari e le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione eccependone in via preliminare, CP_1
l'inammissibile siccome proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica di cui all'art. 617 c.p.c. e comunque sostenendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di rigettare l'istanza di sospensiva ex adverso formulata e, nel merito, di “rigettare la presente domanda giudiziale proposta nei confronti di CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti in narrativa, mantenendo indenne
dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in quanto il CP_1 comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi imposti dalla legge”.
Il ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
Ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti, in difetto di istanze di prova costituenda, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Deve premettersi la legittimità della riscossione a mezzo ruolo dei canoni idrici, il cui titolo, in ragione della natura privatistica del rapporto di somministrazione, può essere costituito proprio dall'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, formata da soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53
d.lvo n. 446/1997, ai sensi degli artt. 17 d.lvo n. 46/1999 e 156 d.lvo n. 152/2006.
Per i canoni idrici, infatti, l'ente può dotarsi di idoneo titolo facendo alternativamente ricorso all'ordinario decreto ingiuntivo, ovvero, come nella generalità dei casi, all'ingiunzione fiscale emessa dal concessionario per la riscossione, poiché la stessa, anche dopo l'entrata in vigore (il primo gennaio
1990) del d.p.r. n. 43/1988 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo - costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass. nn. 24757/2020, 20361/2006, 4510/2013,
18490/2016), assommando in sé quindi le caratteristiche e le funzioni dell'ingiunzione e del precetto.
Su tali premesse, va disattesa quindi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Si osserva altresì che con l'introduzione dell'art. 32 del D.lvo 150/2011 l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 è stata ex novo regolamentata senza più prevedersi il termine di proposizione di cui all'art. 3 del Regio Decreto, salvo al riguardo evidenziare che nella vigenza di detta disposizione la Suprema Corte ha costantemente affermato che l'inutile decorso del termine (di trenta giorni) non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (da ultimo cfr. Cass. n.12031 /2021).
Ciò premesso, rileva il Tribunale con efficacia assorbente di ogni altra doglianza, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Si osserva, sul punto, che il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore del servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n.
4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr., Cass. Civ. n. 6209/1999). Con specifico riferimento al canone per l'acqua, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Sentenza n. 3162/2011) hanno riconosciuto che, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo.
Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso.
Ciò posto, il diritto di credito azionato nei confronti del opponente con riferimento ai Parte_1 corrispettivi del servizio idrico integrato per la chiesta annualità del 2012 risulta prescritto, avuto riguardo alla data di notificazione dell'ingiunzione, avvenuta il 26.11.2022, non avendo l'ente creditore (rimasto contumace) né il concessionario dato la prova della notifica di atti CP_1 interruttivi.
L'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento dell'ingiunzione gravata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della ausa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento gravata;
- condanna i convenuti, in solido, mal pagamento delle spese legali sostenute da parte opponente che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 23/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa NA De NZ