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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10375 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 17
ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29873/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi per Parte_1
procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini per procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n.
222/84 sin dalla domanda amministrativa di revisione del 10.6.2022, ovvero con la decorrenza eventualmente diversa accertata.
1 L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità richiesto in questa sede.
Il ricorrente ha proposto opposizione e il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
2 Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione"
dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.
La parte ricorrente ha specificato tali ragioni che però sono risultate infondate.
In effetti anche il consulente nominato da questo giudice, dott. ha Persona_1
accertato, con adeguata ed esauriente motivazione e, priva di vizi logici, confermando in tal modo le conclusioni del precedente consulente, che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 222/84 al momento della domanda amministrativa e al momento della precedente visita peritale.
E che ancor oggi non si trova in tali condizioni.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Giova inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c., qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è
preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della
3 disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass.
civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
In questo quadro, le spese di lite sono comunque irripetibili avendo parte ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni che giustificano l'esenzione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 17.10.2025 Il Giudice
RT AS
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 17
ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29873/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi per Parte_1
procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini per procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n.
222/84 sin dalla domanda amministrativa di revisione del 10.6.2022, ovvero con la decorrenza eventualmente diversa accertata.
1 L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità richiesto in questa sede.
Il ricorrente ha proposto opposizione e il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile".
2 Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione"
dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.
La parte ricorrente ha specificato tali ragioni che però sono risultate infondate.
In effetti anche il consulente nominato da questo giudice, dott. ha Persona_1
accertato, con adeguata ed esauriente motivazione e, priva di vizi logici, confermando in tal modo le conclusioni del precedente consulente, che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 222/84 al momento della domanda amministrativa e al momento della precedente visita peritale.
E che ancor oggi non si trova in tali condizioni.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Giova inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c., qualora emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è
preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della
3 disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass.
civ. Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
In questo quadro, le spese di lite sono comunque irripetibili avendo parte ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni che giustificano l'esenzione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
respinge il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 17.10.2025 Il Giudice
RT AS
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