Articolo 13 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 agosto 1908
Art. 13.

In corrispettivo della cessione da parte del Ministero della guerra delle caserme sopraddette saranno sulla somma di lire 1,600,000, di cui all'articolo precedente, prelevate a favore del Ministero medesimo L. 590,000 da destinarsi al completamento della caserma «Basilicata».

Detta somma sara' dal Ministero dei lavori pubblici versati in tesoreria in tre esercizi finanziari, nella seguente misura:

nell'esercizio 1908-909 L. 100,000;

id. 1909-910 » 250,000;

id. 1910-911 » 240,000.

I versamenti si faranno con le forme e con le modalita' indicate nelle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496 , e saranno assegnate in aumento agli stanziamenti della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908