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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritta al n.1075/022 di ruolo generale dell'anno 2022, nonché 3105/022 di ruolo generale dell'anno 2022 del Tribunale di
Treviso e promosse
DA
cf. ; cf. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
; cf. cf
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
; cf. con CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
l'avv.to Diego Casonato e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Treviso come da mandati allegati all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale nonché legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
oggi in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_3
pro tempore, con l'avv.to Francesco Novello e domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso come da procura alle liti.
-CONVENUTO- -contumace- Controparte_4
-CONVENUTO-
, (cf. n. ) in persona del suo legale rappresentante, con CP_5 P.IVA_2
l'avv.to Filippo Doni e domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso come da procura generale alle liti.
-ATTORE-
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
“nel merito: accertata la veridicità e la fondatezza di quanto sopra esposto, previa
ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa,
condannarsi la società c.f. e p. Controparte_6 P.IVA_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente nella P.IVA_3
sede legale di Via Ippolito Caffi n. 83 – 32100 Belluno (BL) ed il signor CP
, c.f. , nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_6
residente in [...] – 31040 Volpago del Montello (TV) in via tra loro
solidale a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi
subiti e subendi ut supra delineati così come di seguito quantificati, già decurtati
degli acconti versati unicamente al Sig. e ridotti del 15% come da Parte_1
accordo in sede di CTU ricostruttiva:
i quanto al signor € 620.509,76; Parte_1
ii quanto alla signora € 171.988,50; Parte_2
iii quanto a € 168.624,27; Parte_3
iv quanto alla signora € 129.904,65; Parte_5
v quanto al signor € 129.904,65, Parte_4
il tutto da maggiorarsi di rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo ed
2 interessi (considerando gli acconti versati) anche ex art. 1284 comma quarto c.c.
sulla somma via via rivalutata o la diversa misura, anche maggiore, a titolo di
risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per il sinistro del giorno
02.04.2016 e di cui in atti.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi. Si chiede che sia disposta la
distrazione di spese, diritti ed onorari del giudizio in favore del procuratore di parte
attrice, ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere
percepito compensi professionali”.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA : Controparte_1
QUANTO ALLE DOMANDE FORMULATE DAGLI ATTORI , Parte_1
, , , NEL Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
GIUDIZIO RG 1075/2022
Nel Merito: tenuto conto dell'entità del contributo causale della condotta del sig.
nella determinazione del sinistro e/o delle conseguenze derivatene, Parte_1
concordato tra le parti nella misura del 15%, e dell'opponibilità dello stesso agli attori tutti, giudicarsi satisfattive le somme già versate da (oggi VHV Italia CP_1
Assicurazioni Spa) ante causam per complessivi € 460.000,00
(quattrocentosessantamila), debitamente rivalutate e maggiorate di interessi e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea siccome infondata ovvero non provata per le ragioni esposte in atti;
in via di subordine e salvo gravame: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, ridursi le stesse secondo diritto e giustizia tenendosi in considerazione l'entità del contributo causale della condotta del sig. nella determinazione del sinistro e/o delle conseguenze Parte_1
3 derivatene, concordato tra le parti nella misura del 15%, e dell'opponibilità dello stesso agli attori tutti, nonché le somme già percepite da (€ 460.000,00 CP_1
debitamente rivalutate e maggiorate di interessi) e le ulteriori erogazioni da parte di
CP_
oggetto di rivalsa, con esclusione di tutte le poste di danno non dovute o rigorosamente provate. Il tutto entro i limiti del contratto assicurativo in essere al momento del sinistro.
In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
°°°°°
QUANTO ALLE DOMANDE FORMULATE DA NEL GIUDIZIO RG CP_5
3105/2022
Nel merito:
CP_ in via principale: Rigettarsi la domanda di rivalsa/surrogazione avanzata da siccome infondata e/o non dimostrata per difetto dei relativi presupposti e per le altre ragioni esposte in atti;
in via subordinata, senza rinuncia alle conclusioni che precedono e salvo gravame:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da , contenersi le stesse nei limiti di quanto sia stato rigorosamente CP_5
dimostrato da parte di sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per CP_5
l'erogazione degli importi oggetto di surroga che del calcolo degli stessi, il tutto, in ogni caso, nel limite di quanto sia stato dimostrato essere astrattamente attribuibile al danneggiato primario (sig ) al medesimo titolo (danno patrimoniale Parte_1
da incapacità lavorativa), decurtato dell'entità del contributo causale della condotta del sig. nella determinazione del sinistro e/o delle conseguenze Parte_1
derivatene, concordato tra le parti nella misura del 15%, e dell'opponibilità dello stesso agli attori tutti ivi compresa . CP_5
4 Il tutto tenuto conto, in ogni caso, dei limiti di copertura assicurativa quali risultanti dalla copia di polizza prodotta da valere quale limite massimo dell'esposizione assicurativa in relazione a tutte le domande da chiunque formulate in dipendenza del sinistro per cui è causa.
In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
°°°°°°°
In via Istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie richieste e formulate in atti (in particolare nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc di
[...]
) ribadendo l'opposizione alle avverse istanze istruttorie per le ragioni già CP_1
esposte nella memoria ex art 186 comma 6 n. 3 cpc di . CP_1
CONCLUSIONI PER : CP_5
come da nota del 22.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato riferiva che il 2.4.2016 Parte_1
verso le ore 21.30, mentre si trovava in sella al proprio motociclo, Piaggio Vespa Tg
TV 86933 e procedeva lungo la SR 348 Feltrina, all'altezza della progressiva chilomentrica 23.900, nei pressi del Centro Commerciale di Crocetta del Montello
(TV), veniva colliso dalla vettura BMW di proprietà di e condotta Controparte_7
dallo stesso che, provenendo dall'opposto senso di marcia, senza presegnalare la manovra, svoltava alla propria sinistra al sopraggiungere dell'attore ed omettendo di dare la dovuta precedenza, gli tagliava la strada.
Il predetto rovinava a terra riportando ingenti danni e veniva sanzionato per Pt_1
aver violato l'art.141 cds, contravvenzione poi annullata dal Giudice di Pace, mentre
5 per l'illecito di cui all'art.187 cds, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, il Gip presso il Tribunale di Treviso disponeva l'archiviazione.
Di contro, il veniva sanzionato ex art.145 cds ed ex art.186 II comma cds, CP_4
con sentenza n.825/2018, il Tribunale di Treviso condannava l'odierno convenuto alla pena di mesi 20 e gg.6 di reclusione ex art.186 II comma cds e 590 I^ comma cp, con sospensione condizionale della pena.
Poiché a seguito del sinistro de quo il riportava la diagnosi di tetraplagia Pt_1
incompleta di livello T1 AISD, in politrauma della strada, adiva l'intestato per CP_8
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non analiticamente indicato in atto di citazione che detratti gli acconti già percepiti per €.450.000,00, quantificava in
€.1.212.000,91.
Agiva in causa anche , moglie convivente dell'attore, la quale Parte_2
prospettava uno stravolgimento delle abitudini di vita personale e sociale a causa del grave sinistro occorso al marito, evento che aveva riguardato l'intera famiglia e per questo rivendicava un danno riflesso di natura non patrimoniale che quantificava in €.331.920,00.
Analoga tipologia di danno e per lo stesso importo, veniva preteso anche da
, in qualità di figlio degli attori che all'epoca del sinistro aveva 6 Parte_3
anni e che agiva legalmente rappresentato dai propri genitori.
Agivano in giudizio anche di anni 67 al momento del promovimento Parte_4
dell'azione e di anni 63, quali genitori di , unico figlio Parte_5 Parte_1
della coppia, adducendo la sofferenza e l'assistenza prestata al nucleo famigliare che quantificavano, ciascuno, in €.331.920,00.
Si costituiva in causa che in via preliminare chiedeva la Controparte_1
6 riunione al presente giudizio della causa promossa da che aveva agito in CP_5
rivalsa per ottenere il pagamento della somma di €.136.430,83 quale assegno di invalidità categoria IO numero 15029124, capitalizzato e già corrisposto al danneggiato.
Nel giudizio RG n.1075/2022, la convenuta contestava sia l'an che il quantum preteso dagli attori, mentre nel giudizio 3105/2022 i presupposti dell'ente ad ottenere il pagamento delle somme richieste.
Previa riunione delle cause, si procedeva ad istruttoria testimoniale con ammissioni di CCttuu dinamico-ricostruttiva e medico-legale.
Le parti raggiungevano un accordo sulla responsabilità dell'occorso, individuando nella misura del 15% l'apporto dell'attore nella produzione dell'evento.
All'udienza del 23.1.2025, sostituita con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Dinamica del sinistro – determinazione delle responsabilità.
Sulla dinamica del sinistro e sull'apporto causale delle parti nella produzione dell'evento, le medesime hanno raggiunto un accordo e la percentuale imputabile all'attore è stata indicata nel 15%, percentuale che si ritiene di Parte_1
condividere alla luce delle risultanze emerse nel corso del giudizio.
***
2. Parte_1
2.1 Danno non patrimoniale
Ciò premesso, la CT a firma del Dott. , da condividersi perché logica non Per_1
contraddittoria e sorretta da adeguato approfondimento scientifico, ha acclarato che
7 l'attore, a seguito del sinistro occorsogli ha riportato: “un trauma fratturativo
interessante l'arto inferiore di destra, un trauma vertebrale con interessamento midollare
e conseguente patologia neurologica”.
E' stata computata una un'inabilità temporanea biologica assoluta di gg.300 gg al
100%, di gg.120 all'80%, con un danno biologico permanente al 75%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (41 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.876.205,00 (€.45.540,00 per danno biologico temporaneo;
€.830.665,00 per danno biologico permanente al 75%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass.
civ.
7.6.2011 n.12408/011).
L'attore ha richiesto anche una personalizzazione di tale danno.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dall'espletata istruttoria è emerso che: “La menomazione descritta incide
negativamente sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari sessuali), altresì incide
negativamente sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport, viaggi passatempi). Vi è
incidenza negativa nell'espletamento delle normali attività quotidiane” che “….. In
estrema sintesi possiamo dire che, pur essendo difficile stabilire le aspettative di vita
8 considerato il tipo di lesione midollare incompleta nonché le costanti migliorie
nell'assistenza ai soggetti mielolesi, credo si possa dire che le aspettative di vita del
soggetto in analisi possano aggirarsi intorno al 90% rispetto al periodo atteso ricordando
che la vita media in Veneto è di circa 85 anni” che “….Per quanto attiene le spese future
si crede che per queste si possano considerare soprattutto 2 voci:
a- la necessità per almeno 1 ora al giorno di un aiuto da parte di personale non
infermieristico. L'assistenza può essere data da un famigliare oppure, qualora non
possibile, da parte di altra persona.
b- Credo si possa considerare la necessità di 1 seduta di fisioterapia di mantenimento a
cadenza settimanale della dura di 1 ora”, come riferito dal CT nell'elaborato del
30.7.2024.
Inoltre, si è appreso che il manifesta disturbi intestinali, deve essere Pt_1
stimolato per defecare e deve stare circa tutta la mattina in bagno. Ha problemi anche dal punto di vista urinario e durante il sonno presenta spasmi notturni che colpiscono la gamba dx che lo svegliano, con evidente difficoltà nel riaddormentamento.
Gli spostamenti avvengono con deambulatore rolletor, riuscendo a muoversi per i tragitti bagno – camera da letto, quando l'attore esce di casa utilizza la carrozzina e anche il rolletor.
Il medesimo ha poi problemi di disfunzione erettile che viene in qualche modo superata dall'impiego di farmaci.
Il quadro descritto evidenzia come le lesioni riportate abbiano condizionato in modo grave ed irreversibile lo stile di vita, le abitudini, gli svaghi e le passioni del Pt_1
sconvolgendo la sua esistenza, infatti, non può più coltivare l'hobbies della moto che è attualmente impossibilitato a guidare, era solito partecipare ai raduni del Club
9 delle Vespe che a seguito del sinistro non può più frequentare. Ha dovuto rinunciare a viaggiare, non potendo più noleggiare un camper e non potendo più dedicarsi alla passione del campeggio (cfr. deposizioni testimoniali).
Il quadro patologico descritto ha inciso anche nei rapporti personali con la moglie come è anche presuntivamente intuibile e alla coppia è certamente preclusa una normale e ordinaria attività sessuale ed una intimità coniugale.
All'evidenza anche la relazione con il figlio che all'epoca del sinistro aveva Pt_3
6 anni, ha subito un cambiamento peggiorativo.
Al di là del distacco fisico prolungato per i ricoveri e la malattia, il non può Pt_1
più giocare a calcio con il figlio, andare a prenderlo a scuola in autonomia, fare insieme altri giochi, dovendosi limitare ad una attività sedentaria quali giochi da tavolo, aiuto nei compiti ed attività similari.
Significativa sul punto la deposizione della teste : “Frequentavo la Testimone_1
famiglia spesso, organizzavamo insieme anche uscite. Prima del sinistro era una Pt_1
famiglia molto dinamica e ci si trovava a giocare con i bambini e condividere momenti.
Dopo l'incidente abbiamo visto in un ragazzino con reazioni aggressive anche Pt_3
con altri bambini e si poteva capire che lo stesso viveva un trauma per quanto accaduto
al padre. Parlando con ho scoperto che aveva difficoltà a scuola e con i compagni. Pt_2
Prima del sinistro faceva la restauratrice, spesso con trasferte fuori territorio. Dopo Pt_2
l'incidente le cose sono cambiate. Per fortuna ha potuto studiare entrando a lavorare
circa nel 2019 nella scuola primaria e darsi da fare per avere più ore per seguire il marito.
So che ha dovuto fare fisioterapia a seguito dell'assistenza fornita al marito. Pt_2
Ricordo che aveva problemi di schiena per gli impegni di cura al marito. Confermo che i
coniugi dovevamo sposarsi a marzo del 2017 e che a seguito dell'incidente il matrimonio
non è più stato celebrato se non nel giugno del 2017”.
10 Come confermato anche dalle prove testimoniali assunte, il ha dovuto Pt_1
differire il matrimonio, rinunciando alla cerimonia e al viaggio di nozze organizzato in Spagna con il noleggio di un camper.
Ha modificato sensibilmente anche il suo carattere, come riferito dal CT, infatti,
“appare piuttosto chiuso, a tratti distante dalla relazione e poco brillante nel contesto
della relazione, nonostante le sollecitazioni.
Da un punto di vista soggettivo si sente cambiato: divenuto più insonne, più ansioso e più
variabile nel tono dell'umore, spesso con una polarità negativa nel mattino.
Manifesta una certa paura per la propria salute che prima non aveva mai avuto e una
quale indecisione e/o timore, precedentemente sconosciuta”, con irrequietezza e labilità del controllo emotivo.
Pertanto, valutato il quadro probatorio acquisito e ritenuto che ricorrano i presupposti di legge per una personalizzazione, ritiene il giudicante possibile procedere all'aumento complessivo del danno biologico sopra riscontrato nella misura del 20% per una somma complessiva di €.1.051.446,00.
Va, invece, respinta la domanda per il risarcimento del danno morale, infatti, la percentuale di sofferenza soggettiva equivalente al pretium doloris è già ricompresa nella percentuale di danno biologico liquidato e in particolare nella somma prevista pari ad €.276.888,00.
La valutazione medico-legale che definisce elevata la sofferenza nel periodo di malattia e di grado medio-elevato quella correlata, non pare sufficiente in assenza di allegazioni di segno diverso, per superare la compatibilità di tale pregiudizio rispetto al valore medio computato in presenza di un danno biologico “puro” come quello riportato dall'attore.
Infatti, quanto affermato dal connesso alla sua invalidità come ad esempio: Pt_1
11 sentirsi handicappato, provare vergogna disagio e sofferenza, attengono all'aspetto dinamico relazionale che sono una conseguenza del danno alla salute, peraltro già
adeguatamente sopra valorizzato e dunque non un danno diverso, cioè,
conseguenze sostanzialmente comuni a tutte le persone che dovessero, purtroppo,
patire quel particolare tipo di invalidità (cfr. Cass civ n.7513/2018).
2.2 Danno Patrimoniale
a) Incapacità lavorativa
Per quanto attiene al profilo lavorativo, il perito ha acclarato: “Si ritiene in definitiva
che il periziando possa svolgere la attività di grafico dal momento che è un'attività che si
può fare da seduti, usando gli arti superiori ma che per i motivi in precedenza detti (es.
igiene personale, attività per aiutare le funzioni fisiologiche ecc) potrà essere occupato
nel lavoro in termine di part time.
Si considera quindi una riduzione della metà di un normale orario di lavoro che è
considerato pari a 8 ore giornaliere considerato che il mattino è occupato, come si è
detto, nella cura del proprio corpo”.
L'attore nel qualificare tale inabilità quale incapacità lavorativa specifica, la quantifica nella percentuale del 50% e propone quale criterio liquidatorio il triplo dell'assegno sociale, attesa la situazione di disoccupazione del medesimo al momento del sinistro.
Anche qualora si ritenga di aderire a tale qualificazione, piuttosto che ad una incapacità lavorativa generica, quale componente comunque ricompresa nel danno biologico e in quanto tale già risarcita, la domanda va comunque respinta.
Infatti, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità: “In
tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento
sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve
12 essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente,
benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al
reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività
lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di
stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché
temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che
lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro
avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo
professionale (cfr. Cass.civ. n.4289/2024)”.
Orbene, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto a tale onere probatorio,
peraltro smentito dalle emergenze processuali, infatti, è pacifico che Parte_1
fosse disoccupato fin dal 2012, come dallo stesso ammesso, né il medesimo ha allegato e quindi neppure provato, di aver frequentato, medio tempore, corsi di formazione, stages et similia, tali da far presumere un suo possibile reingresso nel mondo del lavoro, di talchè, in mancanza di prova sulla sussistenza di una disoccupazione involontaria, incolpevole, temporanea e contingente, non può
ritenersi provata alcuna perdita lavorativa, né alcuna contrazione reddituale provocate dal sinistro.
Ne consegue il rigetto della domanda a tale titolo.
b) Acquisto auto
L'attore rivendica un danno di €.19.000,00 per aver acquistato, tre anni dopo il sinistro, una nuova vettura marca Citroen, modello C3 aircross, asseritamente di più
ampie dimensioni rispetto alla precedente autovettura Fiat Multipla, sostituita proprio per contenere i presidi utilizzati quali la carrozzina motorizzata.
13 La domanda va respinta, dalla produzione dimessa dalla compagnia di assicurazioni (cfr.docc.23-24) è emersa la maggiore capacità di carico di tale ultimo veicolo, che tenuto conto della prospettazione fornita dall'attore, esclude che tale acquisto possa ritenersi in nesso di causa con il sinistro.
c) Costi per la rimozione delle barriere architettoniche
Anche in questo caso la pretesa attorea non può trovare accoglimento, invero, il a cui incombeva il relativo onere, non ha fornito prova che tali costi non Pt_1
fossero coperti e ricompresi nei contributi a fondo perduto previsti sia dalla normativa Statale (L.n.13/1989) che regionale (LR n.17/2007), come rilevato dalla convenuta, di talchè, non essendo stata provata la necessità della spesa richiesta,
non vi è margine per un risarcimento.
d) Spese per il matrimonio e per vestiario andato distrutto
Relativamente a tali spese, può essere riconosciuto l'importo di €.2.060,00 pagato per il noleggio del camper in data 12.3.2016 (cfr. doc.26 attoreo) per il viaggio di nozze non goduto, mentre va respinta la domanda per acconto delle fedi che ragionevolmente gli attori avranno acquistato per il matrimonio poi differito.
Va riconosciuta anche la somma di €.1.130,00 per l'abbigliamento anche tecnico andato distrutto il cui costo è da ritenersi equo e conforme ai prezzi di mercato e della cui esistenza è stata fornita prova testimoniale, somma complessiva che rivalutata ammonta ad €.3.882,23
e) Consulente mediche di parte, spese mediche e spese future.
Vanno risarcite anche le spese mediche ritenute congrue dal CT che ammontano ad €.5.867,02 che attualizzate sono pari ad €.7.140,16, nonché per le consulenze di parte in corso di causa puntualmente documentate (cfr. docc. 65 e 66) per complessivi €.4.160,00 da ritenersi l'attualità e certamente conseguenza immediata
14 e diretta dell'evento dannoso.
Per quanto attiene alle spese future seppure riconosciute dal CT, la domanda va comunque respinta, infatti, la posta non risulta indicata nell'atto di citazione, né è
stata prodotta documentazione da cui ricavare i costi e l'importo quiddato dall'attore
(€.50.000,00) è del tutto generico ed arbitrario.
Ne consegue una somma complessiva di €.1.066.628,39 che va depurata dalla percentuale di responsabilità imputabile all'attore nella produzione dell'evento pari al 15% e quindi corrispondente ad €.906.634,13.
Poiché l'INAIL, risulta aver corrisposto al danneggiato l'importo capitalizzato di
€.136.430,83 (ottobre 2016) che attualizzato ammonta ad €.165.354,00, la somma liquidabile all'attore è pari ad €.741.280,13.
Tuttavia la compagnia di assicurazione risulta aver corrisposto l'importo complessivo di €.460.000,00 e non €.450.000,00, come affermato dall'attore, (cfr.
docc 6A; 6B; 6C parte convenuta) che attualizzato con riferimento all'ultimo pagamento, ammonta a complessivi €.543.720,00, la somma residua ancora dovuta dai convenuti in solido tra loro, ammonta quindi ad €.197.560,13.
Inoltre, sugli importi come indicati in dispositivo, debitamente deflazionati all'epoca del sinistro e successivamente rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712,
nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Sono, invece, dovuti, interessi moratori al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
15 3. Parte_2
L'attrice è la moglie di ed ha contratto matrimonio con il medesimo Parte_1
in data 11.3.2027, annullando la cerimonia che avrebbe dovuto celebrarsi nel giugno del 2016 a causa delle condizioni di salute del marito che ne avevano impedito lo svolgimento.
Ciò premesso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro congiunto per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso.
Si tratta, infatti, della diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente;
la suddetta lesione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse, ma parimenti dirette e solo per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso (cfr. Cassazione, sez. III civile, 8 aprile 2020,
n. 7748), ma ciò non esclude che il pregiudizio sia iure proprio.
Inoltre, tale nocumento consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto, a causa delle gravi lesioni riportate dal parente in seguito al fatto illecito altrui, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva.
In particolare, occorre fare riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari (Cass.
11212/2019; Cass.2788/2019; Cass. 17058/2017).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, afferma che, in assenza di lesione alla salute, deve essere valutato e accertato ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato.
È necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali svolte dai familiari prima della
16 lesione patita dal loro congiunto (Cass. 23469/2018), senza che per questo l'evento lesivo abbia necessariamente comportato uno sconvolgimento totale delle abitudini di vita degli aventi diritto.
Operata tale precisazione, nel caso di specie la disposta CT, ha accertato che l'attrice risulta affetta da una sindrome ansiosa, in grado lieve/medio, che si traduce dal punto di vista medico-legale, in un periodo di circa 10 mesi come sofferenza di grado medio, mentre ulteriori 4 mesi possono essere valutati come sofferenza di medio lieve entità, senza alcun danno biologico temporaneo, né invalidità psico-
somatica permanente.
Tuttavia la ha visto radicalmente mutata la propria esistenza, i rapporti con il Pt_2
coniuge, le proprie aspirazioni lavorative e la possibilità di coltivare i propri hobbies nel tempo libero, con sacrificio degli spazi personali dedicati al riposo, ai passatempi, al relax, alle amicizie, circostanze da ritenersi provate non solo dalle risultanze complessive acquisite agli atti, ma anche in via presuntiva.
Infatti, l'assistenza prestata nel tempo al marito che necessita di evidente collaborazione nella igiene personale, nella cura della persona, negli spostamenti ecc., ha generato nella stessa disturbi psico-somatici, gastrointestinali e scheletri,
come riferito dalla teste e : “…. In Testimone_2 Testimone_3
particolare, ho il ricordo soprattutto del fatto che mia figlia ha sofferto di mal di schiena
dal collo in giù, determinato dalla postura necessaria per l'accudimento del marito”
“….. ha dovuto concentrarsi soprattutto sul marito e ha dovuto sostenere corsi di Pt_2
ginnastica per sostenere la muscolatura, qualcosa di posturale”.
Relativamente alla problematica connessa al rapporto di coppia si è già esposto,
inoltre, la attualmente svolge l'attività insegnante di scuola elementare, Pt_2
mentre all'epoca del sinistro lavorava come restauratrice in proprio ed è stata
17 costretta a modificare il suo profilo lavorativo concorrendo e vincendo un posto di insegnante elementare, con lo scopo specifico di aver maggior sicurezza e stabilità
economica oltre che tempo da dedicare al coniuge, in tal senso la deposizione delle teste : “Prima del sinistro lavorava con me, io Testimone_3 Pt_2
restauratrice di opere d'arte e mia collega con qualificazioni ulteriori alla mia, Pt_2
successivamente si è dedicata allo studio per superare i concorsi nel settore della scuola e
poi ha trovato una occupazione avendo superato tali concorsi, circa un anno dopo dal
sinistro, anche se non ricordo con precisione la data. , innamorata del lavoro da Pt_2
restauratrice, non ha più potuto svolgere attività da restauratrice proprio per le
condizioni di e per il fatto che il lavoro di restauro può comportare aperture di Pt_1
cantieri in giro per l'Italia”.
Per quanto attiene al criterio liquidatorio, si ritiene di far riferimento ai principi contenuti nella pronuncia Cass. civ. n.13540/2023 secondo cui: “In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di
quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin
dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai
congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”.
Nel caso di specie valutato il quadro probatorio di cui sopra, applicate le tabelle di
Roma aggiornate al 2023, ne consegue un danno che va ritenuto equo e pertinente al caso di specie di €.142.176,00 secondo il seguente calcolo;
infatti, la sofferenza quantificata dl ctu deve essere ricompresa in tale calcolo non avendo generato una invalidità biologica quale menomazione psico-fisica temporanea:
Valore del Punto Base €.5.924,00 (di cui €.3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore, danno morale; €.2.450,00 danno da alterazione delle relazioni di vita in
18 considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva per il congiunto attraverso sussidi pubblici)
A. Relazione parentale: Coniuge Punti riconosciuti 20;
B. Età del danneggiato anni 41: Punti riconosciuti 6;
C. Età del parente da risarcire anni 39: Punti riconosciuti 6;
D. Numero dei soggetti e coefficienti connessi: Punti riconosciuti 1;
E. Percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato: 75%
Inoltre l'attrice ha diritto al rimborso delle spese per le CCttpp per complessivi
€.2.230,00 da ritenersi all'attualità.
Ne consegue un importo complessivo di €.144.406,00, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile a nella produzione del Parte_1
sinistro e quindi €.122.745,10.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
4. Parte_3
è il figlio degli attori che all'epoca del sinistro aveva 6 anni.
[...]
Il CT ha concluso nei seguenti termini: “Le risultanze dell'accertamento specialistico
effettuato evidenziano che in capo al giovane , secondariamente Parte_3
19 all'evento traumatico in cui è incorso il padre e per le conseguenze di patologia del
genitore, non è attualmente riscontrabile un disturbo psicopatologico tale da configurarsi
come danno biologico di tipo psichico”.
Se quindi non è stato diagnosticato una vera e propria malattia, tuttavia è stato riscontrato un disagio e una sofferenza fisiologica che viene palesata nelle dichiarazioni rese dal minore in sede di indagine la cui sussistenza incide sotto il profilo esistenziale e di stravolgimento delle abitudini di vita, soprattutto se valutate in un soggetto che all'epoca dei fatti era appena un bambino:
“Aiuti AP Come stai in casa…
“…. In effetti AP ha ancora bisogno di tanto tempo per curarsi … per esempio
abbiamo due bagni e lui occupa per tanto tempo un bagno e così io devo andare
nell'altro che è un po' più scomodo … poi c'è sempre la carrozzina in mezzo devo
fare slalom. Ma mi do da fare per quel che posso sempre ad aiutare in casa…”
Ma senti ancora dolore per come sta AP…
“ Diciamo che quando vedo dei AP che giocano con il loro figlio mi viene un
dispiacere perché anche noi una volta giocavamo a calcio insieme … certamente
mi faccio delle domande e non sto tanto bene a pensarci … mi viene da
domandarmi perché proprio a me doveva succedere questo …perché ho avuto
questa sfortuna…”
Ma senti come una specie di depressione e pensi che tu abbia qualche colpa
per la condizione che si è venuta a creare?
“Sì è vero che qualche volta mi è successo che oltre che sentire un grigiore e una
tristezza mi sono sentito depresso, perché è successo questo… me lo sono chiesto
tante volte…
… e poi, per come sono andate le cose, ho pensato che quella sera io volevo
20 vedere un film e facevano il film - Il Gladiatore - e io volevo trattenere mio AP a
casa per guardare la televisione insieme ma non sono riuscito a convincerlo a stare
a casa perché lui ci teneva ad andare via con la moto … Penso che io potevo fare
in modo anche allora che lui rimanesse a casa e quindi di cambiare i fatti per come
sono andati…
… di queste cose ne ho parlato anche con le psicologhe …
… di queste cose non ho parlato con mio AP ne ho parlato con mia mamma e la
mamma mi risponde che non può essere colpa mia, in nessun modo … le parole
della mamma mi sembrano convincenti però a me resta l'idea che potevo fare di più
…”.
Tali riscontri emergono anche dalla deposizione della nonna materna
[...]
e della teste circa la sostanziale privazione del Tes_2 Testimone_3
rapporto padre/figlio durante il lungo periodo di ricovero del primo;
la tristezza del minore relativamente al suo status e il senso di colpa maturato, oltre il diverso rapporto instaurato con il genitore che non può più garantire quella compagnia,
assistenza, cura, condivisione ludico-sportiva che prima del sinistro praticava.
Ne consegue un danno che va ritenuto equo e pertinente al caso di specie di
€.87.082,80 secondo il seguente calcolo:
Valore del Punto Base €.5.924,00 (di cui €.3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore, danno morale; €.2.450,00 danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva per il congiunto attraverso sussidi pubblici)
A. Relazione parentale: Figlio Punti riconosciuti 15;
B. Età del danneggiato anni 41: Punti riconosciuti 6;
C. Età del parente da risarcire anni 6: Punti riconosciuti 7;
21 D. Numero dei soggetti e coefficienti connessi: Punti riconosciuti 0,7;
E. Percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato: 75%
Inoltre, l'attore ha diritto al rimborso delle spese per le CCttpp per complessivi
€.2.830,00 da ritenersi all'attualità.
Ne consegue un importo complessivo di €.89.912,80, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile a nella produzione del Parte_1
sinistro e quindi €.76.425,88.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
5. e Parte_5 Controparte_9
e rispettivamente madre e padre di ,
[...] Parte_4 Parte_1
unico figlio, all'epoca del sinistro non conviventi con lo stesso, avevano all'epoca del sinistro 63 e 67 anni.
Il CT ha concluso per quanto riguarda la sig.ra nei seguenti termini: Pt_5
“Nessun danno biologico, dunque, né temporaneo né permanente, bensì un disagio
psichico da considerare quale danno morale senza valore di patologia psichiatrica…. Al
massimo può essere preso in considerazione un periodo di disagio psichico da valutarsi
come danno morale per un periodo di circa 6 mesi comunque senza valore di patologia
22 psichiatrica.”.
Mentre per il sig. come di seguito: “…non ha sviluppato nessun danno Pt_1
biologico né temporaeo né persistente.
Concludere che non sussiste danno biologico non significa comunque sottovalutare la
particolare specie del dolore e del disagio patito dal signor a seguito dei Parte_4
fatti de quo: la vita del soggetto è stata certamente stravolta e complicata dovendosi
dedicare per lungo tempo al figlio e alla sua disabilità perdendo certamente una qual
qualità nella propria esistenza nella quotidianità, un qual grado di disagio sotto il profilo
esistenziale e morale, la restrizione nelle relazioni sociali e nei momenti di svago.
Credo che in tal senso si possa considerare un periodo di sofferenza di grado medio per
circa 6 mesi ed ulteriori 4 mesi di grado medio lieve”.
Se quindi non è stato diagnosticata per entrambi gli attori una vera e propria malattia, tuttavia è stato riscontrato un disagio e una sofferenza nel constatare la grave disabilità dell'unico figlio che non potrà più rappresentare il “bastone” della loro vecchiaia, con evidente preoccupazione per il futuro proprio e del nucleo familiare del figlio, un tanto traspare dalle dichiarazioni rese in sede di CT : la
”…Io sto meglio quando non vedo mio figlio mi vengono i brividi a dirlo ma Pt_5
vederlo mi fa male perché ho avuto un figlio sano fino ai quarant'anni e adesso trovarlo
così non mi va bene … cerco sempre di non farmi vedere triste che non è giusto…”.
Mentre che ha rivissuto un trauma simile con il proprio padre ha Parte_4
affermato: “….Praticamente mio padre ha fatto lo stesso incidente di mio figlio e io in
questa, come in quella occasione, ho rivissuto tutto quello che di dolore mi ha portato la
morte di mio padre e ho pensato anche al mio IP di sette anni che vivesse le stesse
cose che ho vissuto io…”.
Ne consegue un danno che va ritenuto equo e pertinente al caso di specie di
23 €.60.447,60, ciascuno, secondo il seguente calcolo, infatti, la sofferenza quantificata dal ctu deve essere ricompresa in tale calcolo non avendo generato una invalidità biologica quale menomazione psico-fisica temporanea:
Valore del Punto Base €.3.474,00 (€.3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore, danno morale; escludendo la componente di €.2.450,00 quale danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva per il congiunto attraverso sussidi pubblici, non ravvisabile nel caso di specie tenuto conto che gli attori non sono conviventi con il danneggiato principale)
F. Relazione parentale: Genitore Punti riconosciuti 20;
G. Età del danneggiato anni 41: Punti riconosciuti 6;
H. Età del parente da risarcire rispettivamente anni 63 ed anni 67: Punti
riconosciuti 3;
I. Numero dei soggetti e coefficienti connessi: Punti riconosciuti 0,8;
J. Percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato: 75%
Inoltre, gli attori hanno diritto al rimborso delle spese per la Ctp per €.300,00 da ritenersi all'attualità.
Ne consegue un importo complessivo di €.60.747,60, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile a nella produzione del Parte_1
sinistro e quindi €.51.635,46.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in
24 quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in relazione al danno liquidato.
Le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
***
7.Domanda di surroga dedotta dall' CP_5
L' agendo ex art. 142 D.lgs n.209/2005 ed ex art.1916 cc. ha richiesto la CP_5
condanna dei convenuti al pagamento della somma di €.136.430,83 corrispondente all'assegno di invalidità capitalizzato, già corrisposto al danneggiato.
La domanda è destituita di fondamento e va respinta per le ragioni di cui appresso.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità “La domanda
di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile di un fatto illecito, CP_5
avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno
ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la
vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di
lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile (cfr. Cass.
civ. n.29787/2023 già ricordata da parte convenuta)”.
Nel caso di specie come sopra argomentato, non ha subito alcun Parte_1
danno patrimoniale per incapacità lavorativa e quindi della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore.
25 La circostanza che l'assegno di invalidità sia destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale proprio perché accertato e liquidato con criteri diversi dal diritto civile,
non comporta in caso di sua erogazione, l'automatica surroga, in mancanza di prova della riduzione della capacità lavorativa, già esclusa nel caso esaminato, con conseguente reiezione della relativa domanda.
Le spese di lite riferite a tale rapporto processuale seguono il principio della soccombenza con applicazione dei valori minimi avuto riguardo alla questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma residua CP_10
di €.197.560,13.
1a)Sull'importo di €.906.634,13 deflazionato al momento della commissione del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino al pagamento dell'assegno capitalizzato da parte di (ottobre 2026). CP_5
1b)Sull'importo residuo di €.741.280,13, deflazionato ad ottobre 2016, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del
3% da ottobre 2016, data del pagamento , fino ad agosto 2020, coincidente CP_5
con il pagamento dell'ultimo acconto da parte della Compagnia di assicurazione.
1c)Sull'importo residuo di €.197.560,13, deflazionato ad agosto 2020, coincidente con il pagamento dell'ultimo acconto da parte della Compagnia di assicurazione,
26 rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% da agosto 2020, fino alla data della presente sentenza.
1e)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
2)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di Parte_2
€.122.745,10.
2a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
2b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
3)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di Parte_3
€.76.425,88.
3a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
3b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
4)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di Parte_4
€.51.635,46.
27 4a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
4b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
5)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di Parte_5
€.51.635,46.
5a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
5b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
6)Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in €.37.951,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv.to Diego Casonato anticipatario.
7)Pone le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
8)Rigetta la domanda di surrogata dedotta da nei confronti dei convenuti. CP_5
9)Condanna tale Ente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere alla sola , oggi , le spese di lite Controparte_1 CP_3
che liquida in €.7.052,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
28 Treviso 23.06.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
29
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritta al n.1075/022 di ruolo generale dell'anno 2022, nonché 3105/022 di ruolo generale dell'anno 2022 del Tribunale di
Treviso e promosse
DA
cf. ; cf. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
; cf. cf
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
; cf. con CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
l'avv.to Diego Casonato e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Treviso come da mandati allegati all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale nonché legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
oggi in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_3
pro tempore, con l'avv.to Francesco Novello e domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso come da procura alle liti.
-CONVENUTO- -contumace- Controparte_4
-CONVENUTO-
, (cf. n. ) in persona del suo legale rappresentante, con CP_5 P.IVA_2
l'avv.to Filippo Doni e domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso come da procura generale alle liti.
-ATTORE-
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI:
“nel merito: accertata la veridicità e la fondatezza di quanto sopra esposto, previa
ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa,
condannarsi la società c.f. e p. Controparte_6 P.IVA_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente nella P.IVA_3
sede legale di Via Ippolito Caffi n. 83 – 32100 Belluno (BL) ed il signor CP
, c.f. , nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_6
residente in [...] – 31040 Volpago del Montello (TV) in via tra loro
solidale a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi
subiti e subendi ut supra delineati così come di seguito quantificati, già decurtati
degli acconti versati unicamente al Sig. e ridotti del 15% come da Parte_1
accordo in sede di CTU ricostruttiva:
i quanto al signor € 620.509,76; Parte_1
ii quanto alla signora € 171.988,50; Parte_2
iii quanto a € 168.624,27; Parte_3
iv quanto alla signora € 129.904,65; Parte_5
v quanto al signor € 129.904,65, Parte_4
il tutto da maggiorarsi di rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo ed
2 interessi (considerando gli acconti versati) anche ex art. 1284 comma quarto c.c.
sulla somma via via rivalutata o la diversa misura, anche maggiore, a titolo di
risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per il sinistro del giorno
02.04.2016 e di cui in atti.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi. Si chiede che sia disposta la
distrazione di spese, diritti ed onorari del giudizio in favore del procuratore di parte
attrice, ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere
percepito compensi professionali”.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA : Controparte_1
QUANTO ALLE DOMANDE FORMULATE DAGLI ATTORI , Parte_1
, , , NEL Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
GIUDIZIO RG 1075/2022
Nel Merito: tenuto conto dell'entità del contributo causale della condotta del sig.
nella determinazione del sinistro e/o delle conseguenze derivatene, Parte_1
concordato tra le parti nella misura del 15%, e dell'opponibilità dello stesso agli attori tutti, giudicarsi satisfattive le somme già versate da (oggi VHV Italia CP_1
Assicurazioni Spa) ante causam per complessivi € 460.000,00
(quattrocentosessantamila), debitamente rivalutate e maggiorate di interessi e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa attorea siccome infondata ovvero non provata per le ragioni esposte in atti;
in via di subordine e salvo gravame: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, ridursi le stesse secondo diritto e giustizia tenendosi in considerazione l'entità del contributo causale della condotta del sig. nella determinazione del sinistro e/o delle conseguenze Parte_1
3 derivatene, concordato tra le parti nella misura del 15%, e dell'opponibilità dello stesso agli attori tutti, nonché le somme già percepite da (€ 460.000,00 CP_1
debitamente rivalutate e maggiorate di interessi) e le ulteriori erogazioni da parte di
CP_
oggetto di rivalsa, con esclusione di tutte le poste di danno non dovute o rigorosamente provate. Il tutto entro i limiti del contratto assicurativo in essere al momento del sinistro.
In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
°°°°°
QUANTO ALLE DOMANDE FORMULATE DA NEL GIUDIZIO RG CP_5
3105/2022
Nel merito:
CP_ in via principale: Rigettarsi la domanda di rivalsa/surrogazione avanzata da siccome infondata e/o non dimostrata per difetto dei relativi presupposti e per le altre ragioni esposte in atti;
in via subordinata, senza rinuncia alle conclusioni che precedono e salvo gravame:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da , contenersi le stesse nei limiti di quanto sia stato rigorosamente CP_5
dimostrato da parte di sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per CP_5
l'erogazione degli importi oggetto di surroga che del calcolo degli stessi, il tutto, in ogni caso, nel limite di quanto sia stato dimostrato essere astrattamente attribuibile al danneggiato primario (sig ) al medesimo titolo (danno patrimoniale Parte_1
da incapacità lavorativa), decurtato dell'entità del contributo causale della condotta del sig. nella determinazione del sinistro e/o delle conseguenze Parte_1
derivatene, concordato tra le parti nella misura del 15%, e dell'opponibilità dello stesso agli attori tutti ivi compresa . CP_5
4 Il tutto tenuto conto, in ogni caso, dei limiti di copertura assicurativa quali risultanti dalla copia di polizza prodotta da valere quale limite massimo dell'esposizione assicurativa in relazione a tutte le domande da chiunque formulate in dipendenza del sinistro per cui è causa.
In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
°°°°°°°
In via Istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie richieste e formulate in atti (in particolare nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 cpc di
[...]
) ribadendo l'opposizione alle avverse istanze istruttorie per le ragioni già CP_1
esposte nella memoria ex art 186 comma 6 n. 3 cpc di . CP_1
CONCLUSIONI PER : CP_5
come da nota del 22.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato riferiva che il 2.4.2016 Parte_1
verso le ore 21.30, mentre si trovava in sella al proprio motociclo, Piaggio Vespa Tg
TV 86933 e procedeva lungo la SR 348 Feltrina, all'altezza della progressiva chilomentrica 23.900, nei pressi del Centro Commerciale di Crocetta del Montello
(TV), veniva colliso dalla vettura BMW di proprietà di e condotta Controparte_7
dallo stesso che, provenendo dall'opposto senso di marcia, senza presegnalare la manovra, svoltava alla propria sinistra al sopraggiungere dell'attore ed omettendo di dare la dovuta precedenza, gli tagliava la strada.
Il predetto rovinava a terra riportando ingenti danni e veniva sanzionato per Pt_1
aver violato l'art.141 cds, contravvenzione poi annullata dal Giudice di Pace, mentre
5 per l'illecito di cui all'art.187 cds, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, il Gip presso il Tribunale di Treviso disponeva l'archiviazione.
Di contro, il veniva sanzionato ex art.145 cds ed ex art.186 II comma cds, CP_4
con sentenza n.825/2018, il Tribunale di Treviso condannava l'odierno convenuto alla pena di mesi 20 e gg.6 di reclusione ex art.186 II comma cds e 590 I^ comma cp, con sospensione condizionale della pena.
Poiché a seguito del sinistro de quo il riportava la diagnosi di tetraplagia Pt_1
incompleta di livello T1 AISD, in politrauma della strada, adiva l'intestato per CP_8
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non analiticamente indicato in atto di citazione che detratti gli acconti già percepiti per €.450.000,00, quantificava in
€.1.212.000,91.
Agiva in causa anche , moglie convivente dell'attore, la quale Parte_2
prospettava uno stravolgimento delle abitudini di vita personale e sociale a causa del grave sinistro occorso al marito, evento che aveva riguardato l'intera famiglia e per questo rivendicava un danno riflesso di natura non patrimoniale che quantificava in €.331.920,00.
Analoga tipologia di danno e per lo stesso importo, veniva preteso anche da
, in qualità di figlio degli attori che all'epoca del sinistro aveva 6 Parte_3
anni e che agiva legalmente rappresentato dai propri genitori.
Agivano in giudizio anche di anni 67 al momento del promovimento Parte_4
dell'azione e di anni 63, quali genitori di , unico figlio Parte_5 Parte_1
della coppia, adducendo la sofferenza e l'assistenza prestata al nucleo famigliare che quantificavano, ciascuno, in €.331.920,00.
Si costituiva in causa che in via preliminare chiedeva la Controparte_1
6 riunione al presente giudizio della causa promossa da che aveva agito in CP_5
rivalsa per ottenere il pagamento della somma di €.136.430,83 quale assegno di invalidità categoria IO numero 15029124, capitalizzato e già corrisposto al danneggiato.
Nel giudizio RG n.1075/2022, la convenuta contestava sia l'an che il quantum preteso dagli attori, mentre nel giudizio 3105/2022 i presupposti dell'ente ad ottenere il pagamento delle somme richieste.
Previa riunione delle cause, si procedeva ad istruttoria testimoniale con ammissioni di CCttuu dinamico-ricostruttiva e medico-legale.
Le parti raggiungevano un accordo sulla responsabilità dell'occorso, individuando nella misura del 15% l'apporto dell'attore nella produzione dell'evento.
All'udienza del 23.1.2025, sostituita con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Dinamica del sinistro – determinazione delle responsabilità.
Sulla dinamica del sinistro e sull'apporto causale delle parti nella produzione dell'evento, le medesime hanno raggiunto un accordo e la percentuale imputabile all'attore è stata indicata nel 15%, percentuale che si ritiene di Parte_1
condividere alla luce delle risultanze emerse nel corso del giudizio.
***
2. Parte_1
2.1 Danno non patrimoniale
Ciò premesso, la CT a firma del Dott. , da condividersi perché logica non Per_1
contraddittoria e sorretta da adeguato approfondimento scientifico, ha acclarato che
7 l'attore, a seguito del sinistro occorsogli ha riportato: “un trauma fratturativo
interessante l'arto inferiore di destra, un trauma vertebrale con interessamento midollare
e conseguente patologia neurologica”.
E' stata computata una un'inabilità temporanea biologica assoluta di gg.300 gg al
100%, di gg.120 all'80%, con un danno biologico permanente al 75%.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e dell'età del danneggiato (41 anni all'epoca del sinistro), il danno non patrimoniale, già comprensivo della quota tabellare di sofferenza, è pari ad €.876.205,00 (€.45.540,00 per danno biologico temporaneo;
€.830.665,00 per danno biologico permanente al 75%).
Infatti, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di aderire alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e in vigore presso quel Tribunale, aggiornate al 2024.
Invero, le stesse paiono non solo seguite dalla maggioranza dei Tribunali d'Italia,
ma anche quelle “statisticamente maggiormente testate….indicando un criterio
generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'ammontare
preciso del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez.III, n.15760/06), inoltre, particolarmente rispondenti ai nuovi criteri risarcitori dettati dal Supremo Collegio (cfr. anche Cass.
civ.
7.6.2011 n.12408/011).
L'attore ha richiesto anche una personalizzazione di tale danno.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dall'espletata istruttoria è emerso che: “La menomazione descritta incide
negativamente sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari sessuali), altresì incide
negativamente sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport, viaggi passatempi). Vi è
incidenza negativa nell'espletamento delle normali attività quotidiane” che “….. In
estrema sintesi possiamo dire che, pur essendo difficile stabilire le aspettative di vita
8 considerato il tipo di lesione midollare incompleta nonché le costanti migliorie
nell'assistenza ai soggetti mielolesi, credo si possa dire che le aspettative di vita del
soggetto in analisi possano aggirarsi intorno al 90% rispetto al periodo atteso ricordando
che la vita media in Veneto è di circa 85 anni” che “….Per quanto attiene le spese future
si crede che per queste si possano considerare soprattutto 2 voci:
a- la necessità per almeno 1 ora al giorno di un aiuto da parte di personale non
infermieristico. L'assistenza può essere data da un famigliare oppure, qualora non
possibile, da parte di altra persona.
b- Credo si possa considerare la necessità di 1 seduta di fisioterapia di mantenimento a
cadenza settimanale della dura di 1 ora”, come riferito dal CT nell'elaborato del
30.7.2024.
Inoltre, si è appreso che il manifesta disturbi intestinali, deve essere Pt_1
stimolato per defecare e deve stare circa tutta la mattina in bagno. Ha problemi anche dal punto di vista urinario e durante il sonno presenta spasmi notturni che colpiscono la gamba dx che lo svegliano, con evidente difficoltà nel riaddormentamento.
Gli spostamenti avvengono con deambulatore rolletor, riuscendo a muoversi per i tragitti bagno – camera da letto, quando l'attore esce di casa utilizza la carrozzina e anche il rolletor.
Il medesimo ha poi problemi di disfunzione erettile che viene in qualche modo superata dall'impiego di farmaci.
Il quadro descritto evidenzia come le lesioni riportate abbiano condizionato in modo grave ed irreversibile lo stile di vita, le abitudini, gli svaghi e le passioni del Pt_1
sconvolgendo la sua esistenza, infatti, non può più coltivare l'hobbies della moto che è attualmente impossibilitato a guidare, era solito partecipare ai raduni del Club
9 delle Vespe che a seguito del sinistro non può più frequentare. Ha dovuto rinunciare a viaggiare, non potendo più noleggiare un camper e non potendo più dedicarsi alla passione del campeggio (cfr. deposizioni testimoniali).
Il quadro patologico descritto ha inciso anche nei rapporti personali con la moglie come è anche presuntivamente intuibile e alla coppia è certamente preclusa una normale e ordinaria attività sessuale ed una intimità coniugale.
All'evidenza anche la relazione con il figlio che all'epoca del sinistro aveva Pt_3
6 anni, ha subito un cambiamento peggiorativo.
Al di là del distacco fisico prolungato per i ricoveri e la malattia, il non può Pt_1
più giocare a calcio con il figlio, andare a prenderlo a scuola in autonomia, fare insieme altri giochi, dovendosi limitare ad una attività sedentaria quali giochi da tavolo, aiuto nei compiti ed attività similari.
Significativa sul punto la deposizione della teste : “Frequentavo la Testimone_1
famiglia spesso, organizzavamo insieme anche uscite. Prima del sinistro era una Pt_1
famiglia molto dinamica e ci si trovava a giocare con i bambini e condividere momenti.
Dopo l'incidente abbiamo visto in un ragazzino con reazioni aggressive anche Pt_3
con altri bambini e si poteva capire che lo stesso viveva un trauma per quanto accaduto
al padre. Parlando con ho scoperto che aveva difficoltà a scuola e con i compagni. Pt_2
Prima del sinistro faceva la restauratrice, spesso con trasferte fuori territorio. Dopo Pt_2
l'incidente le cose sono cambiate. Per fortuna ha potuto studiare entrando a lavorare
circa nel 2019 nella scuola primaria e darsi da fare per avere più ore per seguire il marito.
So che ha dovuto fare fisioterapia a seguito dell'assistenza fornita al marito. Pt_2
Ricordo che aveva problemi di schiena per gli impegni di cura al marito. Confermo che i
coniugi dovevamo sposarsi a marzo del 2017 e che a seguito dell'incidente il matrimonio
non è più stato celebrato se non nel giugno del 2017”.
10 Come confermato anche dalle prove testimoniali assunte, il ha dovuto Pt_1
differire il matrimonio, rinunciando alla cerimonia e al viaggio di nozze organizzato in Spagna con il noleggio di un camper.
Ha modificato sensibilmente anche il suo carattere, come riferito dal CT, infatti,
“appare piuttosto chiuso, a tratti distante dalla relazione e poco brillante nel contesto
della relazione, nonostante le sollecitazioni.
Da un punto di vista soggettivo si sente cambiato: divenuto più insonne, più ansioso e più
variabile nel tono dell'umore, spesso con una polarità negativa nel mattino.
Manifesta una certa paura per la propria salute che prima non aveva mai avuto e una
quale indecisione e/o timore, precedentemente sconosciuta”, con irrequietezza e labilità del controllo emotivo.
Pertanto, valutato il quadro probatorio acquisito e ritenuto che ricorrano i presupposti di legge per una personalizzazione, ritiene il giudicante possibile procedere all'aumento complessivo del danno biologico sopra riscontrato nella misura del 20% per una somma complessiva di €.1.051.446,00.
Va, invece, respinta la domanda per il risarcimento del danno morale, infatti, la percentuale di sofferenza soggettiva equivalente al pretium doloris è già ricompresa nella percentuale di danno biologico liquidato e in particolare nella somma prevista pari ad €.276.888,00.
La valutazione medico-legale che definisce elevata la sofferenza nel periodo di malattia e di grado medio-elevato quella correlata, non pare sufficiente in assenza di allegazioni di segno diverso, per superare la compatibilità di tale pregiudizio rispetto al valore medio computato in presenza di un danno biologico “puro” come quello riportato dall'attore.
Infatti, quanto affermato dal connesso alla sua invalidità come ad esempio: Pt_1
11 sentirsi handicappato, provare vergogna disagio e sofferenza, attengono all'aspetto dinamico relazionale che sono una conseguenza del danno alla salute, peraltro già
adeguatamente sopra valorizzato e dunque non un danno diverso, cioè,
conseguenze sostanzialmente comuni a tutte le persone che dovessero, purtroppo,
patire quel particolare tipo di invalidità (cfr. Cass civ n.7513/2018).
2.2 Danno Patrimoniale
a) Incapacità lavorativa
Per quanto attiene al profilo lavorativo, il perito ha acclarato: “Si ritiene in definitiva
che il periziando possa svolgere la attività di grafico dal momento che è un'attività che si
può fare da seduti, usando gli arti superiori ma che per i motivi in precedenza detti (es.
igiene personale, attività per aiutare le funzioni fisiologiche ecc) potrà essere occupato
nel lavoro in termine di part time.
Si considera quindi una riduzione della metà di un normale orario di lavoro che è
considerato pari a 8 ore giornaliere considerato che il mattino è occupato, come si è
detto, nella cura del proprio corpo”.
L'attore nel qualificare tale inabilità quale incapacità lavorativa specifica, la quantifica nella percentuale del 50% e propone quale criterio liquidatorio il triplo dell'assegno sociale, attesa la situazione di disoccupazione del medesimo al momento del sinistro.
Anche qualora si ritenga di aderire a tale qualificazione, piuttosto che ad una incapacità lavorativa generica, quale componente comunque ricompresa nel danno biologico e in quanto tale già risarcita, la domanda va comunque respinta.
Infatti, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità: “In
tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento
sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve
12 essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente,
benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al
reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività
lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di
stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché
temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che
lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro
avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo
professionale (cfr. Cass.civ. n.4289/2024)”.
Orbene, nel caso di specie l'attore non ha adempiuto a tale onere probatorio,
peraltro smentito dalle emergenze processuali, infatti, è pacifico che Parte_1
fosse disoccupato fin dal 2012, come dallo stesso ammesso, né il medesimo ha allegato e quindi neppure provato, di aver frequentato, medio tempore, corsi di formazione, stages et similia, tali da far presumere un suo possibile reingresso nel mondo del lavoro, di talchè, in mancanza di prova sulla sussistenza di una disoccupazione involontaria, incolpevole, temporanea e contingente, non può
ritenersi provata alcuna perdita lavorativa, né alcuna contrazione reddituale provocate dal sinistro.
Ne consegue il rigetto della domanda a tale titolo.
b) Acquisto auto
L'attore rivendica un danno di €.19.000,00 per aver acquistato, tre anni dopo il sinistro, una nuova vettura marca Citroen, modello C3 aircross, asseritamente di più
ampie dimensioni rispetto alla precedente autovettura Fiat Multipla, sostituita proprio per contenere i presidi utilizzati quali la carrozzina motorizzata.
13 La domanda va respinta, dalla produzione dimessa dalla compagnia di assicurazioni (cfr.docc.23-24) è emersa la maggiore capacità di carico di tale ultimo veicolo, che tenuto conto della prospettazione fornita dall'attore, esclude che tale acquisto possa ritenersi in nesso di causa con il sinistro.
c) Costi per la rimozione delle barriere architettoniche
Anche in questo caso la pretesa attorea non può trovare accoglimento, invero, il a cui incombeva il relativo onere, non ha fornito prova che tali costi non Pt_1
fossero coperti e ricompresi nei contributi a fondo perduto previsti sia dalla normativa Statale (L.n.13/1989) che regionale (LR n.17/2007), come rilevato dalla convenuta, di talchè, non essendo stata provata la necessità della spesa richiesta,
non vi è margine per un risarcimento.
d) Spese per il matrimonio e per vestiario andato distrutto
Relativamente a tali spese, può essere riconosciuto l'importo di €.2.060,00 pagato per il noleggio del camper in data 12.3.2016 (cfr. doc.26 attoreo) per il viaggio di nozze non goduto, mentre va respinta la domanda per acconto delle fedi che ragionevolmente gli attori avranno acquistato per il matrimonio poi differito.
Va riconosciuta anche la somma di €.1.130,00 per l'abbigliamento anche tecnico andato distrutto il cui costo è da ritenersi equo e conforme ai prezzi di mercato e della cui esistenza è stata fornita prova testimoniale, somma complessiva che rivalutata ammonta ad €.3.882,23
e) Consulente mediche di parte, spese mediche e spese future.
Vanno risarcite anche le spese mediche ritenute congrue dal CT che ammontano ad €.5.867,02 che attualizzate sono pari ad €.7.140,16, nonché per le consulenze di parte in corso di causa puntualmente documentate (cfr. docc. 65 e 66) per complessivi €.4.160,00 da ritenersi l'attualità e certamente conseguenza immediata
14 e diretta dell'evento dannoso.
Per quanto attiene alle spese future seppure riconosciute dal CT, la domanda va comunque respinta, infatti, la posta non risulta indicata nell'atto di citazione, né è
stata prodotta documentazione da cui ricavare i costi e l'importo quiddato dall'attore
(€.50.000,00) è del tutto generico ed arbitrario.
Ne consegue una somma complessiva di €.1.066.628,39 che va depurata dalla percentuale di responsabilità imputabile all'attore nella produzione dell'evento pari al 15% e quindi corrispondente ad €.906.634,13.
Poiché l'INAIL, risulta aver corrisposto al danneggiato l'importo capitalizzato di
€.136.430,83 (ottobre 2016) che attualizzato ammonta ad €.165.354,00, la somma liquidabile all'attore è pari ad €.741.280,13.
Tuttavia la compagnia di assicurazione risulta aver corrisposto l'importo complessivo di €.460.000,00 e non €.450.000,00, come affermato dall'attore, (cfr.
docc 6A; 6B; 6C parte convenuta) che attualizzato con riferimento all'ultimo pagamento, ammonta a complessivi €.543.720,00, la somma residua ancora dovuta dai convenuti in solido tra loro, ammonta quindi ad €.197.560,13.
Inoltre, sugli importi come indicati in dispositivo, debitamente deflazionati all'epoca del sinistro e successivamente rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712,
nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Sono, invece, dovuti, interessi moratori al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
15 3. Parte_2
L'attrice è la moglie di ed ha contratto matrimonio con il medesimo Parte_1
in data 11.3.2027, annullando la cerimonia che avrebbe dovuto celebrarsi nel giugno del 2016 a causa delle condizioni di salute del marito che ne avevano impedito lo svolgimento.
Ciò premesso, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro congiunto per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso.
Si tratta, infatti, della diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente;
la suddetta lesione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse, ma parimenti dirette e solo per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso (cfr. Cassazione, sez. III civile, 8 aprile 2020,
n. 7748), ma ciò non esclude che il pregiudizio sia iure proprio.
Inoltre, tale nocumento consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto, a causa delle gravi lesioni riportate dal parente in seguito al fatto illecito altrui, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva.
In particolare, occorre fare riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari (Cass.
11212/2019; Cass.2788/2019; Cass. 17058/2017).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, afferma che, in assenza di lesione alla salute, deve essere valutato e accertato ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato.
È necessario analizzare sia la sofferenza morale che la privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali svolte dai familiari prima della
16 lesione patita dal loro congiunto (Cass. 23469/2018), senza che per questo l'evento lesivo abbia necessariamente comportato uno sconvolgimento totale delle abitudini di vita degli aventi diritto.
Operata tale precisazione, nel caso di specie la disposta CT, ha accertato che l'attrice risulta affetta da una sindrome ansiosa, in grado lieve/medio, che si traduce dal punto di vista medico-legale, in un periodo di circa 10 mesi come sofferenza di grado medio, mentre ulteriori 4 mesi possono essere valutati come sofferenza di medio lieve entità, senza alcun danno biologico temporaneo, né invalidità psico-
somatica permanente.
Tuttavia la ha visto radicalmente mutata la propria esistenza, i rapporti con il Pt_2
coniuge, le proprie aspirazioni lavorative e la possibilità di coltivare i propri hobbies nel tempo libero, con sacrificio degli spazi personali dedicati al riposo, ai passatempi, al relax, alle amicizie, circostanze da ritenersi provate non solo dalle risultanze complessive acquisite agli atti, ma anche in via presuntiva.
Infatti, l'assistenza prestata nel tempo al marito che necessita di evidente collaborazione nella igiene personale, nella cura della persona, negli spostamenti ecc., ha generato nella stessa disturbi psico-somatici, gastrointestinali e scheletri,
come riferito dalla teste e : “…. In Testimone_2 Testimone_3
particolare, ho il ricordo soprattutto del fatto che mia figlia ha sofferto di mal di schiena
dal collo in giù, determinato dalla postura necessaria per l'accudimento del marito”
“….. ha dovuto concentrarsi soprattutto sul marito e ha dovuto sostenere corsi di Pt_2
ginnastica per sostenere la muscolatura, qualcosa di posturale”.
Relativamente alla problematica connessa al rapporto di coppia si è già esposto,
inoltre, la attualmente svolge l'attività insegnante di scuola elementare, Pt_2
mentre all'epoca del sinistro lavorava come restauratrice in proprio ed è stata
17 costretta a modificare il suo profilo lavorativo concorrendo e vincendo un posto di insegnante elementare, con lo scopo specifico di aver maggior sicurezza e stabilità
economica oltre che tempo da dedicare al coniuge, in tal senso la deposizione delle teste : “Prima del sinistro lavorava con me, io Testimone_3 Pt_2
restauratrice di opere d'arte e mia collega con qualificazioni ulteriori alla mia, Pt_2
successivamente si è dedicata allo studio per superare i concorsi nel settore della scuola e
poi ha trovato una occupazione avendo superato tali concorsi, circa un anno dopo dal
sinistro, anche se non ricordo con precisione la data. , innamorata del lavoro da Pt_2
restauratrice, non ha più potuto svolgere attività da restauratrice proprio per le
condizioni di e per il fatto che il lavoro di restauro può comportare aperture di Pt_1
cantieri in giro per l'Italia”.
Per quanto attiene al criterio liquidatorio, si ritiene di far riferimento ai principi contenuti nella pronuncia Cass. civ. n.13540/2023 secondo cui: “In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di
quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin
dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai
congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”.
Nel caso di specie valutato il quadro probatorio di cui sopra, applicate le tabelle di
Roma aggiornate al 2023, ne consegue un danno che va ritenuto equo e pertinente al caso di specie di €.142.176,00 secondo il seguente calcolo;
infatti, la sofferenza quantificata dl ctu deve essere ricompresa in tale calcolo non avendo generato una invalidità biologica quale menomazione psico-fisica temporanea:
Valore del Punto Base €.5.924,00 (di cui €.3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore, danno morale; €.2.450,00 danno da alterazione delle relazioni di vita in
18 considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva per il congiunto attraverso sussidi pubblici)
A. Relazione parentale: Coniuge Punti riconosciuti 20;
B. Età del danneggiato anni 41: Punti riconosciuti 6;
C. Età del parente da risarcire anni 39: Punti riconosciuti 6;
D. Numero dei soggetti e coefficienti connessi: Punti riconosciuti 1;
E. Percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato: 75%
Inoltre l'attrice ha diritto al rimborso delle spese per le CCttpp per complessivi
€.2.230,00 da ritenersi all'attualità.
Ne consegue un importo complessivo di €.144.406,00, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile a nella produzione del Parte_1
sinistro e quindi €.122.745,10.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
4. Parte_3
è il figlio degli attori che all'epoca del sinistro aveva 6 anni.
[...]
Il CT ha concluso nei seguenti termini: “Le risultanze dell'accertamento specialistico
effettuato evidenziano che in capo al giovane , secondariamente Parte_3
19 all'evento traumatico in cui è incorso il padre e per le conseguenze di patologia del
genitore, non è attualmente riscontrabile un disturbo psicopatologico tale da configurarsi
come danno biologico di tipo psichico”.
Se quindi non è stato diagnosticato una vera e propria malattia, tuttavia è stato riscontrato un disagio e una sofferenza fisiologica che viene palesata nelle dichiarazioni rese dal minore in sede di indagine la cui sussistenza incide sotto il profilo esistenziale e di stravolgimento delle abitudini di vita, soprattutto se valutate in un soggetto che all'epoca dei fatti era appena un bambino:
“Aiuti AP Come stai in casa…
“…. In effetti AP ha ancora bisogno di tanto tempo per curarsi … per esempio
abbiamo due bagni e lui occupa per tanto tempo un bagno e così io devo andare
nell'altro che è un po' più scomodo … poi c'è sempre la carrozzina in mezzo devo
fare slalom. Ma mi do da fare per quel che posso sempre ad aiutare in casa…”
Ma senti ancora dolore per come sta AP…
“ Diciamo che quando vedo dei AP che giocano con il loro figlio mi viene un
dispiacere perché anche noi una volta giocavamo a calcio insieme … certamente
mi faccio delle domande e non sto tanto bene a pensarci … mi viene da
domandarmi perché proprio a me doveva succedere questo …perché ho avuto
questa sfortuna…”
Ma senti come una specie di depressione e pensi che tu abbia qualche colpa
per la condizione che si è venuta a creare?
“Sì è vero che qualche volta mi è successo che oltre che sentire un grigiore e una
tristezza mi sono sentito depresso, perché è successo questo… me lo sono chiesto
tante volte…
… e poi, per come sono andate le cose, ho pensato che quella sera io volevo
20 vedere un film e facevano il film - Il Gladiatore - e io volevo trattenere mio AP a
casa per guardare la televisione insieme ma non sono riuscito a convincerlo a stare
a casa perché lui ci teneva ad andare via con la moto … Penso che io potevo fare
in modo anche allora che lui rimanesse a casa e quindi di cambiare i fatti per come
sono andati…
… di queste cose ne ho parlato anche con le psicologhe …
… di queste cose non ho parlato con mio AP ne ho parlato con mia mamma e la
mamma mi risponde che non può essere colpa mia, in nessun modo … le parole
della mamma mi sembrano convincenti però a me resta l'idea che potevo fare di più
…”.
Tali riscontri emergono anche dalla deposizione della nonna materna
[...]
e della teste circa la sostanziale privazione del Tes_2 Testimone_3
rapporto padre/figlio durante il lungo periodo di ricovero del primo;
la tristezza del minore relativamente al suo status e il senso di colpa maturato, oltre il diverso rapporto instaurato con il genitore che non può più garantire quella compagnia,
assistenza, cura, condivisione ludico-sportiva che prima del sinistro praticava.
Ne consegue un danno che va ritenuto equo e pertinente al caso di specie di
€.87.082,80 secondo il seguente calcolo:
Valore del Punto Base €.5.924,00 (di cui €.3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore, danno morale; €.2.450,00 danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva per il congiunto attraverso sussidi pubblici)
A. Relazione parentale: Figlio Punti riconosciuti 15;
B. Età del danneggiato anni 41: Punti riconosciuti 6;
C. Età del parente da risarcire anni 6: Punti riconosciuti 7;
21 D. Numero dei soggetti e coefficienti connessi: Punti riconosciuti 0,7;
E. Percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato: 75%
Inoltre, l'attore ha diritto al rimborso delle spese per le CCttpp per complessivi
€.2.830,00 da ritenersi all'attualità.
Ne consegue un importo complessivo di €.89.912,80, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile a nella produzione del Parte_1
sinistro e quindi €.76.425,88.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
5. e Parte_5 Controparte_9
e rispettivamente madre e padre di ,
[...] Parte_4 Parte_1
unico figlio, all'epoca del sinistro non conviventi con lo stesso, avevano all'epoca del sinistro 63 e 67 anni.
Il CT ha concluso per quanto riguarda la sig.ra nei seguenti termini: Pt_5
“Nessun danno biologico, dunque, né temporaneo né permanente, bensì un disagio
psichico da considerare quale danno morale senza valore di patologia psichiatrica…. Al
massimo può essere preso in considerazione un periodo di disagio psichico da valutarsi
come danno morale per un periodo di circa 6 mesi comunque senza valore di patologia
22 psichiatrica.”.
Mentre per il sig. come di seguito: “…non ha sviluppato nessun danno Pt_1
biologico né temporaeo né persistente.
Concludere che non sussiste danno biologico non significa comunque sottovalutare la
particolare specie del dolore e del disagio patito dal signor a seguito dei Parte_4
fatti de quo: la vita del soggetto è stata certamente stravolta e complicata dovendosi
dedicare per lungo tempo al figlio e alla sua disabilità perdendo certamente una qual
qualità nella propria esistenza nella quotidianità, un qual grado di disagio sotto il profilo
esistenziale e morale, la restrizione nelle relazioni sociali e nei momenti di svago.
Credo che in tal senso si possa considerare un periodo di sofferenza di grado medio per
circa 6 mesi ed ulteriori 4 mesi di grado medio lieve”.
Se quindi non è stato diagnosticata per entrambi gli attori una vera e propria malattia, tuttavia è stato riscontrato un disagio e una sofferenza nel constatare la grave disabilità dell'unico figlio che non potrà più rappresentare il “bastone” della loro vecchiaia, con evidente preoccupazione per il futuro proprio e del nucleo familiare del figlio, un tanto traspare dalle dichiarazioni rese in sede di CT : la
”…Io sto meglio quando non vedo mio figlio mi vengono i brividi a dirlo ma Pt_5
vederlo mi fa male perché ho avuto un figlio sano fino ai quarant'anni e adesso trovarlo
così non mi va bene … cerco sempre di non farmi vedere triste che non è giusto…”.
Mentre che ha rivissuto un trauma simile con il proprio padre ha Parte_4
affermato: “….Praticamente mio padre ha fatto lo stesso incidente di mio figlio e io in
questa, come in quella occasione, ho rivissuto tutto quello che di dolore mi ha portato la
morte di mio padre e ho pensato anche al mio IP di sette anni che vivesse le stesse
cose che ho vissuto io…”.
Ne consegue un danno che va ritenuto equo e pertinente al caso di specie di
23 €.60.447,60, ciascuno, secondo il seguente calcolo, infatti, la sofferenza quantificata dal ctu deve essere ricompresa in tale calcolo non avendo generato una invalidità biologica quale menomazione psico-fisica temporanea:
Valore del Punto Base €.3.474,00 (€.3.474,00 per il danno relativo all'aspetto interiore, danno morale; escludendo la componente di €.2.450,00 quale danno da alterazione delle relazioni di vita in considerazione del riconoscimento dell'assistenza aggiuntiva per il congiunto attraverso sussidi pubblici, non ravvisabile nel caso di specie tenuto conto che gli attori non sono conviventi con il danneggiato principale)
F. Relazione parentale: Genitore Punti riconosciuti 20;
G. Età del danneggiato anni 41: Punti riconosciuti 6;
H. Età del parente da risarcire rispettivamente anni 63 ed anni 67: Punti
riconosciuti 3;
I. Numero dei soggetti e coefficienti connessi: Punti riconosciuti 0,8;
J. Percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato: 75%
Inoltre, gli attori hanno diritto al rimborso delle spese per la Ctp per €.300,00 da ritenersi all'attualità.
Ne consegue un importo complessivo di €.60.747,60, somma che deve essere depurato dall'apporto causale imputabile a nella produzione del Parte_1
sinistro e quindi €.51.635,46.
Inoltre, su tale importo, debitamente deflazionato e successivamente rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. sez. Un., 17.2.95 n.1712, nonché Cass. civ. sez. III, 20.1.99), in
24 quanto debito di valore.
Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
***
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ma vanno modulate in relazione al danno liquidato.
Le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
***
7.Domanda di surroga dedotta dall' CP_5
L' agendo ex art. 142 D.lgs n.209/2005 ed ex art.1916 cc. ha richiesto la CP_5
condanna dei convenuti al pagamento della somma di €.136.430,83 corrispondente all'assegno di invalidità capitalizzato, già corrisposto al danneggiato.
La domanda è destituita di fondamento e va respinta per le ragioni di cui appresso.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità “La domanda
di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile di un fatto illecito, CP_5
avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno
ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la
vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di
lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile (cfr. Cass.
civ. n.29787/2023 già ricordata da parte convenuta)”.
Nel caso di specie come sopra argomentato, non ha subito alcun Parte_1
danno patrimoniale per incapacità lavorativa e quindi della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore.
25 La circostanza che l'assegno di invalidità sia destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale proprio perché accertato e liquidato con criteri diversi dal diritto civile,
non comporta in caso di sua erogazione, l'automatica surroga, in mancanza di prova della riduzione della capacità lavorativa, già esclusa nel caso esaminato, con conseguente reiezione della relativa domanda.
Le spese di lite riferite a tale rapporto processuale seguono il principio della soccombenza con applicazione dei valori minimi avuto riguardo alla questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
eccezione e conclusione,
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma residua CP_10
di €.197.560,13.
1a)Sull'importo di €.906.634,13 deflazionato al momento della commissione del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino al pagamento dell'assegno capitalizzato da parte di (ottobre 2026). CP_5
1b)Sull'importo residuo di €.741.280,13, deflazionato ad ottobre 2016, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del
3% da ottobre 2016, data del pagamento , fino ad agosto 2020, coincidente CP_5
con il pagamento dell'ultimo acconto da parte della Compagnia di assicurazione.
1c)Sull'importo residuo di €.197.560,13, deflazionato ad agosto 2020, coincidente con il pagamento dell'ultimo acconto da parte della Compagnia di assicurazione,
26 rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% da agosto 2020, fino alla data della presente sentenza.
1e)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
2)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di Parte_2
€.122.745,10.
2a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
2b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
3)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di Parte_3
€.76.425,88.
3a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
3b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
4)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di Parte_4
€.51.635,46.
27 4a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
4b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
5)In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di Parte_5
€.51.635,46.
5a)Su tale importo deflazionato al momento della commissione del sinistro,
rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% dal 02.4.2016, data dell'evento dannoso, fino alla data della presente sentenza.
5b)Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex art.1282 cc.
gli interessi al tasso legale.
6)Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in €.37.951,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv.to Diego Casonato anticipatario.
7)Pone le spese delle CC.tt.uu. come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
8)Rigetta la domanda di surrogata dedotta da nei confronti dei convenuti. CP_5
9)Condanna tale Ente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere alla sola , oggi , le spese di lite Controparte_1 CP_3
che liquida in €.7.052,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
28 Treviso 23.06.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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