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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5007/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5007
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1272/2020 (R.G. 4568/2020)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
brense (NA) ed ivi res.te in via Canale n. 8, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Di
Casola (C. F. - PEC ed elet- C.F._2 Email_1
tivamente domiciliato presso il suo studio in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 170,
– opponente-
1 (C.F. , con sede legale in Milano in Piazza della Tri- Controparte_1 P.IVA_1
vulziana n. 4/A e per essa, quale procuratore, (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) – PEC ed RE AT C.F._3 Email_2
(C.F. - PEC ed elett.te dom.ta presso C.F._4 Email_3
il loro studio in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1272/2020 del 30.09.2020 Parte_1
(R.G. n. 4568/2020) emesso da Questo Tribunale per la somma di euro 38.755,37,
oltre interessi legali e spese di giudizio.
Detta ingiunzione veniva richiesta da in seguito al mancato pagamento CP_1
dell'opponente dell'importo relativo ad un finanziamento erogato da Parte_2
in virtù di contratto poi ceduto a AN Ifis spa e, successivamente, ad CP_1
L'opponente assumeva:
1. la nullità dell'opposto decreto, in quanto non veniva precisato il soggetto at-
tuale titolare del presunto credito, né identificato e precisato il credito, il suo ammontare ed a chi lo stesso facesse originariamente capo;
2. la carenza di legittimazione attiva, dell'opposta non essendo CP_1
stata fornita prova che il presunto credito fosse stato ceduto;
3. la nullità del contratto originario per l'applicazione di interessi usurari ed il superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario;
2 4. la discrepanza tra il presunto credito vantato dall'opposta e quello del quale si chiedeva il decreto monitorio, atteso che l'opponente aveva sempre pa-
gato i suoi debiti e non era a conoscenza di ulteriori pendenze;
5. la prescrizione del vantato credito in quanto dalla data della sottoscrizione del relativo contratto non era mai pervenuto alcun atto interruttivo;
Chiedeva dunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
1272/2020 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dall'op-
ponente, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni nonché a quelli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo: CP_1
1. il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali patologie del rapporto contrattuale, atteso che, a seguito di cessione del solo credito in oggetto, era divenuta mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, senza alcun accollo di eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
2. la ritualità della cessione del credito ex art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la no-
tizia dell'avvenuta cessione era avvenuta mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e rispetto alla quale la notifica al ceduto poteva avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica ces-
sione egualmente opponibile;
3. l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, atteso che ai sensi dell'art. 638 c.p.c. il ricorso per decreto ingiuntivo poteva essere redatto anche in modo sommario laddove supportato da idonea documentazione e la validità e legittimità dell'emissione
3 dell'ingiunzione di pagamento, oggi opposta, era supportata dalla documenta-
zione prodotta nel fascicolo monitorio;
4. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, atteso che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla sca-
denza dell'ultima rata e nella fattispecie in esame la durata del piano di rimborso finanziario era stata pattuita in n. 84 rate mensili, con prima rata da corrispon-
dere entro il 30.09.2009 ed ultima il 30.08.2016. Seguivano poi le lettere di parte creditrice del 2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma, poi,
oggetto di ingiunzione, dal che risultava il mancato decorso del termine prescri-
zionale del credito. Sottolineava altresì che, trattandosi di eccezione in senso stretto e, dunque, proponibile esclusivamente ad istanza di parte, la prescrizione prevedeva che i fatti cui l'eccezione veniva collegata dovevano essere puntual-
mente allegati in sede di costituzione e non oltre;
5. l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'opposto decreto, in quanto i docu-
menti versati in atti, ritenuti idonei a giustificare l'emissione del decreto ingiun-
tivo conservavano, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria;
6. l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto per superamento del li-
mite di finanziabilità, atteso che il contratto in parola era un finanziamento e non un mutuo, ragion per cui il motivo di opposizione non era pertinente e quindi inammissibile. In ogni caso, l'infondatezza dello stesso motivo atteso che, in sede di sottoscrizione, dichiarava il proprio reddito annuo Parte_1
e consegnava dichiarazione dei redditi a conferma della sostenibilità della rata mensile;
4 7. l'infondatezza dell'eccezione di presunta nullità ex art. 1815, comma II, c.c.
delle clausole relative agli interessi compensativi per violazione del tasso soglia,
atteso che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 01.09.2009,
il TAN (7,99%) e il TAEG (8,57%) contrattualmente pattuiti non configuravano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al
16,0950% - relativo alle operazioni “crediti personali effettuati da intermediari
non bancari oltre euro 5000” per il periodo sopraindicato;
8. l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per superamento del tasso di usura degli interessi moratori, atteso che nella fattispecie, a differenza di quanto asserito dall'opponente, i tassi pattuiti contrattualmente erano ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996;
9. l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per superamento del tasso di usura delle altre voci di costo applicate al finanziamento atteso che, contra-
riamente a quanto dedotto dalla controparte, ai fini della verifica del tasso soglia doveva decisamente escludersi il cumulo dei tassi di interesse con le altre voci di costo contemplate dal contratto ed atteso che le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla
AN d'Italia nel febbraio 2006, stabilivano l'esclusione degli oneri assicura-
tivi dal calcolo del TEG nonché la commissione per estinzione anticipata, che altresì non poteva essere conteggiata al fine del superamento del tasso soglia;
10. l'infondatezza dell'eccezione di anatocismo in virtù dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese, atteso che sul punto il debitore non forniva al-
cuna allegazione probatoria a fondamento delle proprie ragioni e che, nel merito dell'eccezione, l'assenza di qualsivoglia capitalizzazione nel piano de quo
escludeva che potesse verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza, cioè
5 l'indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1284 c.c., tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento e quello effettivo;
11. l'infondatezza dell'eccezione di difformità tra i.s.c. pattuito ed applicato atteso che risultava irrilevante, ai fini dell'art. 117 TUB, l'eventuale e supposta diver-
genza tra ed effettivo e tale difformità, ove accertata, non Parte_3
avrebbe comportato, in ogni caso, alcuna nullità contrattuale in quanto il pre-
detto indice costituiva semplicemente un indicatore di costo che sintetizzava, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento e, in quanto tale, non poteva essere considerato quale condizione contrattuale;
12. l'infondatezza della richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. attese le argomenta-
zioni rese ai precedenti punti.
Chiedeva, dunque, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa for-
mulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1272/2020 del 30.09.2020 (R.G.
n. 4568/2020) emesso da Questo Tribunale. In via subordinata, nel merito, condan-
nare, in ogni caso, al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma risultante all'esito dell'espletanda attività istrut-
toria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa.
Il giudizio, disattesa la formulata proposta ex art. 185 – bis c.p.c., veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità
6 Preliminarmente va analizzata la contestazione, circa il difetto di legittimazione at-
tiva di sollevata dall'opponente. CP_1
Sul punto, si osserva che la prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della le-
gittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenute sul punto, hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È suffi-
ciente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consape-
volezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può es-
sere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunica-
zione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770).
7 Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligato-
rio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo”
(cfr. Trib. Roma, Sent. n. 13464 del 20-05-2015/19-06-2015). (Cass. sez. 3, Sen-
tenza n. 1770 del 28/01/2014)”.
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione del credito, nel caso di specie mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
8 385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
9 riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, che vi è stata nel caso di specie,
l'inclusione del credito azionato all'interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giu-
diziale (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24798). Tale prova deve natural-
mente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della ca-
tena traslativa, ha determinato il passaggio della titolarità del credito dedotto in giu-
dizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabil-
mente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito suffi-
ciente prova della titolarità del credito azionato.
10 Infatti, non è stato prodotto, in atti, né il contratto di cessione da a Parte_2
AN Ifis s.p.a., né è stata data prova della conseguente inclusione del credito, og-
getto di giudizio, nella detta cessione, né, infine, è stata fornita sufficiente prova dell'inclusione del detto credito nella successiva cessione avvenuta fra AN Ifis
s.p.a. ed non ritenendosi sufficiente e valida, ai fini della detta di- Controparte_1
mostrazione, l'allegazione di una lista del tutto priva di ufficialità, trattandosi di documentazione redatta in modo del tutto generico, decisamente inconferente, in quanto priva di intestazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo collegamento con la specifica operazione contrattuale dedotta in giudizio.
Di fronte alla specifica eccezione dell'ingiunto, l'opposta avrebbe dovuto provare,
dunque, la regolarità delle cessioni intercorse e, soprattutto, che tra queste vi fosse anche il credito vantato in giudizio e non lo ha fatto.
Pertanto, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione, sollevata dall'opponente, di ca-
renza di legittimazione di ritenuta la “ragione più liquida” del pre- Controparte_1
sente giudizio, restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e gli ulteriori rilievi.
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. n. 1272/2020 (R.G.
4568/2020) emesso da Questo Tribunale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) revoca il D.I. n. 1272/2020 (R.G. 4568/2020) emesso da Questo Tribunale;
2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.300,00 di cui euro 300,00
11 per spese di giudizio ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Di
Casola dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 22.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
12
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5007
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1272/2020 (R.G. 4568/2020)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
brense (NA) ed ivi res.te in via Canale n. 8, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Di
Casola (C. F. - PEC ed elet- C.F._2 Email_1
tivamente domiciliato presso il suo studio in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 170,
– opponente-
1 (C.F. , con sede legale in Milano in Piazza della Tri- Controparte_1 P.IVA_1
vulziana n. 4/A e per essa, quale procuratore, (C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) – PEC ed RE AT C.F._3 Email_2
(C.F. - PEC ed elett.te dom.ta presso C.F._4 Email_3
il loro studio in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1272/2020 del 30.09.2020 Parte_1
(R.G. n. 4568/2020) emesso da Questo Tribunale per la somma di euro 38.755,37,
oltre interessi legali e spese di giudizio.
Detta ingiunzione veniva richiesta da in seguito al mancato pagamento CP_1
dell'opponente dell'importo relativo ad un finanziamento erogato da Parte_2
in virtù di contratto poi ceduto a AN Ifis spa e, successivamente, ad CP_1
L'opponente assumeva:
1. la nullità dell'opposto decreto, in quanto non veniva precisato il soggetto at-
tuale titolare del presunto credito, né identificato e precisato il credito, il suo ammontare ed a chi lo stesso facesse originariamente capo;
2. la carenza di legittimazione attiva, dell'opposta non essendo CP_1
stata fornita prova che il presunto credito fosse stato ceduto;
3. la nullità del contratto originario per l'applicazione di interessi usurari ed il superamento dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario;
2 4. la discrepanza tra il presunto credito vantato dall'opposta e quello del quale si chiedeva il decreto monitorio, atteso che l'opponente aveva sempre pa-
gato i suoi debiti e non era a conoscenza di ulteriori pendenze;
5. la prescrizione del vantato credito in quanto dalla data della sottoscrizione del relativo contratto non era mai pervenuto alcun atto interruttivo;
Chiedeva dunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n.
1272/2020 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dall'op-
ponente, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni nonché a quelli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo: CP_1
1. il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali patologie del rapporto contrattuale, atteso che, a seguito di cessione del solo credito in oggetto, era divenuta mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, senza alcun accollo di eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
2. la ritualità della cessione del credito ex art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la no-
tizia dell'avvenuta cessione era avvenuta mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e rispetto alla quale la notifica al ceduto poteva avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica ces-
sione egualmente opponibile;
3. l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, atteso che ai sensi dell'art. 638 c.p.c. il ricorso per decreto ingiuntivo poteva essere redatto anche in modo sommario laddove supportato da idonea documentazione e la validità e legittimità dell'emissione
3 dell'ingiunzione di pagamento, oggi opposta, era supportata dalla documenta-
zione prodotta nel fascicolo monitorio;
4. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, atteso che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla sca-
denza dell'ultima rata e nella fattispecie in esame la durata del piano di rimborso finanziario era stata pattuita in n. 84 rate mensili, con prima rata da corrispon-
dere entro il 30.09.2009 ed ultima il 30.08.2016. Seguivano poi le lettere di parte creditrice del 2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma, poi,
oggetto di ingiunzione, dal che risultava il mancato decorso del termine prescri-
zionale del credito. Sottolineava altresì che, trattandosi di eccezione in senso stretto e, dunque, proponibile esclusivamente ad istanza di parte, la prescrizione prevedeva che i fatti cui l'eccezione veniva collegata dovevano essere puntual-
mente allegati in sede di costituzione e non oltre;
5. l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'opposto decreto, in quanto i docu-
menti versati in atti, ritenuti idonei a giustificare l'emissione del decreto ingiun-
tivo conservavano, nel presente giudizio di opposizione, la medesima efficacia probatoria;
6. l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto per superamento del li-
mite di finanziabilità, atteso che il contratto in parola era un finanziamento e non un mutuo, ragion per cui il motivo di opposizione non era pertinente e quindi inammissibile. In ogni caso, l'infondatezza dello stesso motivo atteso che, in sede di sottoscrizione, dichiarava il proprio reddito annuo Parte_1
e consegnava dichiarazione dei redditi a conferma della sostenibilità della rata mensile;
4 7. l'infondatezza dell'eccezione di presunta nullità ex art. 1815, comma II, c.c.
delle clausole relative agli interessi compensativi per violazione del tasso soglia,
atteso che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 01.09.2009,
il TAN (7,99%) e il TAEG (8,57%) contrattualmente pattuiti non configuravano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al
16,0950% - relativo alle operazioni “crediti personali effettuati da intermediari
non bancari oltre euro 5000” per il periodo sopraindicato;
8. l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per superamento del tasso di usura degli interessi moratori, atteso che nella fattispecie, a differenza di quanto asserito dall'opponente, i tassi pattuiti contrattualmente erano ben al di sotto delle soglie di usura ex Legge n. 108/1996;
9. l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per superamento del tasso di usura delle altre voci di costo applicate al finanziamento atteso che, contra-
riamente a quanto dedotto dalla controparte, ai fini della verifica del tasso soglia doveva decisamente escludersi il cumulo dei tassi di interesse con le altre voci di costo contemplate dal contratto ed atteso che le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla
AN d'Italia nel febbraio 2006, stabilivano l'esclusione degli oneri assicura-
tivi dal calcolo del TEG nonché la commissione per estinzione anticipata, che altresì non poteva essere conteggiata al fine del superamento del tasso soglia;
10. l'infondatezza dell'eccezione di anatocismo in virtù dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese, atteso che sul punto il debitore non forniva al-
cuna allegazione probatoria a fondamento delle proprie ragioni e che, nel merito dell'eccezione, l'assenza di qualsivoglia capitalizzazione nel piano de quo
escludeva che potesse verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza, cioè
5 l'indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1284 c.c., tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento e quello effettivo;
11. l'infondatezza dell'eccezione di difformità tra i.s.c. pattuito ed applicato atteso che risultava irrilevante, ai fini dell'art. 117 TUB, l'eventuale e supposta diver-
genza tra ed effettivo e tale difformità, ove accertata, non Parte_3
avrebbe comportato, in ogni caso, alcuna nullità contrattuale in quanto il pre-
detto indice costituiva semplicemente un indicatore di costo che sintetizzava, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento e, in quanto tale, non poteva essere considerato quale condizione contrattuale;
12. l'infondatezza della richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. attese le argomenta-
zioni rese ai precedenti punti.
Chiedeva, dunque, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa for-
mulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1272/2020 del 30.09.2020 (R.G.
n. 4568/2020) emesso da Questo Tribunale. In via subordinata, nel merito, condan-
nare, in ogni caso, al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
diversa, maggiore o minore somma risultante all'esito dell'espletanda attività istrut-
toria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa.
Il giudizio, disattesa la formulata proposta ex art. 185 – bis c.p.c., veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità
6 Preliminarmente va analizzata la contestazione, circa il difetto di legittimazione at-
tiva di sollevata dall'opponente. CP_1
Sul punto, si osserva che la prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della le-
gittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenute sul punto, hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È suffi-
ciente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consape-
volezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può es-
sere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunica-
zione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770).
7 Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligato-
rio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo”
(cfr. Trib. Roma, Sent. n. 13464 del 20-05-2015/19-06-2015). (Cass. sez. 3, Sen-
tenza n. 1770 del 28/01/2014)”.
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione del credito, nel caso di specie mancante.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
8 385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
9 riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, che vi è stata nel caso di specie,
l'inclusione del credito azionato all'interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giu-
diziale (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24798). Tale prova deve natural-
mente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della ca-
tena traslativa, ha determinato il passaggio della titolarità del credito dedotto in giu-
dizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabil-
mente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito suffi-
ciente prova della titolarità del credito azionato.
10 Infatti, non è stato prodotto, in atti, né il contratto di cessione da a Parte_2
AN Ifis s.p.a., né è stata data prova della conseguente inclusione del credito, og-
getto di giudizio, nella detta cessione, né, infine, è stata fornita sufficiente prova dell'inclusione del detto credito nella successiva cessione avvenuta fra AN Ifis
s.p.a. ed non ritenendosi sufficiente e valida, ai fini della detta di- Controparte_1
mostrazione, l'allegazione di una lista del tutto priva di ufficialità, trattandosi di documentazione redatta in modo del tutto generico, decisamente inconferente, in quanto priva di intestazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo collegamento con la specifica operazione contrattuale dedotta in giudizio.
Di fronte alla specifica eccezione dell'ingiunto, l'opposta avrebbe dovuto provare,
dunque, la regolarità delle cessioni intercorse e, soprattutto, che tra queste vi fosse anche il credito vantato in giudizio e non lo ha fatto.
Pertanto, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione, sollevata dall'opponente, di ca-
renza di legittimazione di ritenuta la “ragione più liquida” del pre- Controparte_1
sente giudizio, restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e gli ulteriori rilievi.
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. n. 1272/2020 (R.G.
4568/2020) emesso da Questo Tribunale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) revoca il D.I. n. 1272/2020 (R.G. 4568/2020) emesso da Questo Tribunale;
2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.300,00 di cui euro 300,00
11 per spese di giudizio ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Di
Casola dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 22.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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