Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27147.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
Parte_1
(in seguito anche ) con sede legale in Terni, Via Cavour n.3, P.IVA n. Parte_1
, in proprio e quale mandataria dell' P.IVA_1 Pt_2 Parte_3 [...]
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentanta e difesa dagli Avv.ti Emiliano Strinati (codice fiscale
), Francesca Clericò (codice fiscale CodiceFiscale_1 C.F._2
) e Fabrizio Garzuglia (codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_3
Email_1 Email_2
Email_3
attore
CONTRO
ora Controparte_2 Controparte_3
in persona del Ministro pro-tempore, con sede in
[...]
Roma, Piazzale Porta Pia n. 1, c.f. , presso l'Avvocatura dello Stato P.IVA_2
in Roma Via Dei Portoghesi n.12 convenuto contumace
Nonché
- società a responsabilità limitata in liquidazione e concordato Controparte_1 preventivo” (C.F. E P. I.V.A ) in persona del liquidatore giudiziale, P.IVA_3 rappresentata e difesa ai fini presente giudizio dall'avv. Gabriele Calevro del Foro
1
di Massa (CF , elettivamente C.F._4 Email_4
domiciliata presso il suo studio in La Spezia, P.zza Verdi 23 convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che la società Controparte_4
si era costituita in ATI verticale, ex art. 37 del D.gs n.
[...]
163/2006, per atto a rogito del Notaio di Terni, Rep. 12.000 del Persona_1
29/11/2011, con la società con sede in Genova, Via Controparte_1
Finocchiaro Aprile Camillo nn.31/16, per la realizzazione dei lavori di completamento della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Siena. L'appalto era stato aggiudicato alla citata ATI a seguito di regolare bando di gara a procedura aperta (ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii), indetto dal Provveditorato Controparte_2
Interregionale per le opere pubbliche Toscana-Umbria, con sede in Firenze Via dei Servi n.15.
, odierna attrice, era stata nominata dalla Parte_1 Controparte_1
capogruppo e mandataria speciale con rappresentanza, tra le altre attività, anche per trattare e definire ogni controversia, anche extragiudiziale, che fosse insorta in ordine alla esecuzione dei lavori (art. 2 lett. C dell'atto costitutivo dell'ATI) oltre alla rappresentanza processuale (art. 2 lett. D dell'atto costitutivo dell'ATI).
All'art. 5 dell'atto di costituzione di ATI anzidetto veniva stabilito che ciascuna impresa associata doveva realizzare direttamente e in autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, la quota di lavorazioni di sua competenza: per il 26,06% dell'importo complessivo la e per il 73,94% Controparte_1
Parte dell'importo complessivo la L' si aggiudicava quindi Parte_1
l'esecuzione dei lavori di costruzione della caserma dei VV.FF. di Siena e per l'effetto concludeva l'appalto rep. 7232 del 20.12.12 relativo al progetto 408/B2 e l'appalto rep. 7199 del 29.12.11 relativo al progetto 408/B – B1.
Durante le lavorazioni, la presentava istanza di Controparte_1
concordato preventivo presso il Tribunale di Genova: il Tribunale di Genova con decreto del 22/1/2015, depositato in cancelleria il 28/1/2015, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della . Controparte_5
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A fronte di tale circostanza era scaturita una controversia tra le associate circa la ripartizione interna del corrispettivo, a fronte della concreta ed effettiva realizzazione delle opere eseguite dopo l'apertura della procedura concordataria suddetta, avendo rivendicato un suo maggior credito, per maggiori Parte_1
opere da essa svolte in concreto rispetto alla quota di esse eseguita dalla
[...]
Controparte_1
Le due associate all'esito delle trattative intercorse, avevano raggiunto transattivamente l'intesa di definire l'intero rapporto economico in ordine ai lavori in oggetto, ripartendo tra esse al 50% cadauna, il saldo residuo da ricevere dall'ente appaltante, in ipotesi di transazione tra l'ATI e l'Ente stesso, inerente le lavorazioni della perizia di progetto 408 B – B1.
Parte La transazione tra ed Ente appaltante, relativa al progetto 408/B1 era da considerarsi conclusa, posto che la proposta di essa, trasmessa dall'ente con nota del RUP del 13 maggio 2015, consegnata a mani, era stata accettata dalla Parte_1
Parte
capogruppo dell' on nota a mani, in pari data.
[...]
La transazione, per quanto riguarda il progetto n. 408/B-B1, prevede(va) la estinzione del saldo a debito dell'ATI, per compensazione con il maggior importo per disapplicazione della relativa penale da ritardo lavori. Con la conseguente derivazione di un credito residuo in favore dell'ATI.
Il credito ammonta ad euro 64.252,13 oltre iva, come riconosciuto dall'ente stesso appaltante con nota del 5/9/2019 ed accettato dall'ATI con nota del 23/6/2020.
avevano, transattivamente, aderito alla Parte_3 CP_1 Controparte_1
definizione della vicenda con detto importo, inviando in data 29/1/2021, anche diffida di pagamento al , in seno alla quale le Associate, come detto CP_2 riconoscono altresì di avere esse stesse raggiunto l'accordo di ripartizione al 50% cadauna del saldo residuo spettante all'ATI.
La somma avrebbe dovuto essere corrisposta alla e alla Parte_1 CP_1 in concordato, al 50% cadauna, giusta l'intesa intervenuta tra le Controparte_1
associate. Tuttavia, nonostante l'invito al pagamento del 29.01.21, a tutt'oggi il non aveva provveduto ad adempiere. Controparte_2
Concludeva chiedendo di:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta transazione, in data 13/5/15 di cui in narrativa, tra l'ATI, costituita da e da Parte_1 Controparte_1
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da una parte e il convenuto dall'altra; riconoscere comunque CP_2
obbligato il convenuto a sottoscrivere la transazione anzidetta;
CP_2
2) accertare e dichiarare che il convenuto è tenuto al pagamento CP_2 della somma di € 64.252,13 in favore dell'ATI,
3) accertare e dichiarare l'intervenuto accordo transattivo, di cui in narrativa, tra le associate dell'ATI anzidetta, che prevede la ripartizione al 50% cadauna, del saldo residuo dovuto dal all'ATI, CP_2 complessivamente per € 64.252,13:
1) condannare il convenuto a pagare in favore di , la CP_2 Parte_1 somma di € 32.126,65 oltre iva di legge, pari alla detta quota del 50%.
Oltre interessi moratori commerciali o in alternativa legali, da dì del dovuto al soddisfo
In subordine condannare il al pagamento di € 64.252,13 in favore di CP_2
nella sua qualità di mandataria capogruppo dell'ATI di cui sopra, Parte_1 ordinando all'attrice medesima, una volta incassata la somma detta, di pagare il 50% di essa in favore della Il tutto con vittoria di Controparte_1
spese di lite.
L'atto di citazione era consegnato all'Avvocatura dello Stato il 6.4.2022 ma il non si costituiva. Il 24.10.2022 era dichiarato a verbale la sua CP_2
contumacia.
Si costituiva e, dopo aver ricostruito la storia dell'appalto, CP_1
rappresentava che: “in data 12.05.2015 le parti addivenivano ad un primo atto di transazione, afferente al progetto 408/B – 408/B1, accettato dall'ATI, a mente del quale veniva riconosciuta in suo favore la disapplicazione delle penali da ritardo per un importo pari ad € 153.087,70 oltre che la somma di € 9.389,57 per ulteriori lavorazioni eseguite dalle appaltatrici. Nello specifico siccome si evince dalla nota dell'Ing. ) del 18 maggio 2016 prot. n. 283, in disparte le Persona_2
vicende di cui al Progetto 408/B2, che qui non interessano, al netto degli acconti versati, l'ATI risultava creditrice della somma di € 64.252,13, relativamente al
Progetto 408/B – B1, nel rispetto, appunto, di quanto accettato nell'atto di transazione n.2 del 13 maggio 2015 prot. n. 459”.
A causa di alcuni contrasti sorti tra la mandante e la CP_1 CP_6
circa la corretta ripartizione dei crediti pendenti nei riguardi del
[...]
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, quest'ultimo obliterava il pagamento delle somme in rassegna, talché la CP_2
situazione si protraeva per diversi anni. Per definire la vicenda, le rispettive compagini societarie addivenivano ad un accordo negoziale a mente del quale, le somme che il Ministero doveva all'ATI, sarebbero state ripartite tra esse nella misura pari al 50% ciascuna.
Nonostante l'accordo venisse portato a sua conoscenza, il perdurava nel CP_2
suo inadempimento, talché seguivano plurime diffide volte a richiedere il pagamento della somma di € 64.252,13
Seguiva la nota del Provveditore dott. il quale, nuovamente, Persona_3
riconosceva il debito maturato dalla P.A in favore dell'ATI e sollecitava il a provvedere al pagamento della somma di cui ancora oggi si discute. CP_2
(Sul punto, anche di recente, si veda la pec del 7.07.2022).
Concludeva aderendo alla tesi dell'attore e sostanzialmente in via principale
Accogliere le conclusioni siccome rassegnate dall'attrice , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dall'ATI nei Parte_4
confronti del Controparte_7 nella misura pari ad € 64.252,13 e
[...]
quindi il diritto di credito dell'odierna intervenuta Controparte_5
e concordato preventivo, nella misura pari al 50% della somma
[...]
anzidetta, oltre interessi di mora dal dì del dovuto sino al saldo;
e quindi per l'effetto, condannare il Controparte_7
(ex a corrispondere in favore delle Controparte_2
società e concordato preventivo in persona del Controparte_5
liquidatore giudiziale e la somma pari ad €32.126,065 ciascuna , Parte_1
oltre interessi di mora dal dì del dovuto sino al saldo, o comunque la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, vinte le spese. In gradato subordine, nella ipotesi in cui fosse contestata la natura contrattuale del credito preteso dall'attrice e dall'odierna intervenuta, oppure la validità dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti del presente giudizio: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa del
[...]
(ex Controparte_7 Controparte_2
per l'effetto condannare il
[...] Controparte_7
5 6
, in persona Controparte_7 del Ministro pro tempore, a corrispondere all' Parte_5
ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c. la somma complessiva
[...] di €64.252,13, o quella somma maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dì del dovuto sino al saldo, vinte le spese del presente giudizio.
Era fissata l'udienza in forma scritta al 15.7.2024 per le conclusioni sulla scorta delle quali (art.190 c.p.c.) la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito dovuto appare diverso da come ricostruito nella richiesta dai due creditori. Agli atti sono stati prodotti numerosi documenti con finalità “transattiva e ricognitiva”, con varie date, che arrivano ad esegesi (letterali) diverse. A tale complessità si aggiunge che la parte attrice formula una domanda per atto di citazione, anche verso la la quale costituendosi dichiara di CP_1
intervenire autonomamente ex art.105 c.p.c. mentre era stata regolarmente citata.
Anticipando la soluzione qui fornita, ciò che appare certo che il credito era già stato oggetto di valida transazione col primo documento del 13.5.2015 e, poi, transattivamente ulteriormente diviso al 50% tra i due creditori oggi costituiti.
Il non si costituiva, non fornendo dati alternativi. CP_2
Fatta questa necessaria premessa metodologica occorre ricavare il significato e la volontà delle parti dalla lettura cronologica dei documenti prodotti.
Analisi dei due documenti principali:
A) il documento del Ministero datato 13.5.2015 prot.459 (doc.2 della parte attrice) indirizzato solo alla capo gruppo (poiché vincolante per entrambe le parti) nella parte di interesse- recita:
Quindi in questo documento, da una parte erano state rigettate le avanzate riserve e, dall'altra, riconosciuto un credito di euro 9.389,57.
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Lo stesso documento viene prodotto dalla (doc.3, con data 13.5.2014 CP_1
non corretta, tuttavia, presumibilmente trattasi di data erroneamente apposta poiché a stampa. La data (a fianco della firma dell'ing. risulta essere Per_2
proprio quella del 13.5.2015.
Secondo la ricostruzione preferibile e qui condivisa della Sulla scorta CP_1
di tali presupposti, in data 12.05.2015 le parti addivenivano ad un primo atto di transazione, afferente al progetto 408/B – 408/B1, accettato dall'ATI, a mente del quale veniva riconosciuta in suo favore la disapplicazione delle penali da ritardo per un importo pari ad € 153.087,70 oltre che la somma di € 9.389,57 per ulteriori lavorazioni eseguite dalle appaltatrici;
A seguire una nota che sembra riferire qualcosa di diverso mentre, invece, essa è stata redatta proprio per ricordare che, se fosse venuta meno la precedente transazione allora anche le penali sarebbero riemerse;
B) segue la nota 18.5.2016 prot.283 del Ministero in cui lo stesso ingegnere ripercorre gli eventi. In essa si legge: Per_2
In pratica in questa nota esplicativa, che era stata redatta sulla scorta delle richieste della in liquidazione, si forniva una interpretazione autentica alla CP_1
propria precedente nota con valore transattivo: in buona sostanza vi era stata la disapplicazione delle penali e il riconoscimento dei lavori extra per euro 9.389,59
+400,00. Più precisamente si legge.
L'ingegnere aggiungeva anche le ipotesi finanziarie nel caso in cui la transazione di cui sopra non fosse accolta.
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Appare evidente a questo giudice che il credito oggi rivendicato non esista in quanto inglobato nella primigenia transazione accettata dalla ATI, datata
13.5.2015. E questo lo spiega lo stesso ingegnere quando scrive che:
(si legga il qui riportato per immagine comma 7 della nota del 18.5.2016, pagina n.3)
A parere di questo giudice in data 12.05.2015 le parti addivenivano ad un definitivo atto di transazione, afferente al progetto 408/B – 408/B1, accettato dall'ATI (vincolante per tutti), a mente del quale veniva riconosciuta in suo favore la disapplicazione delle penali da ritardo per un importo pari ad € 153.087,70 oltre che la somma di € 9.389,57 (+400,00) per ulteriori lavorazioni eseguite dalle appaltatrici.
Se non vigesse tale transazione sarebbero le due aziende a dover restituire alcune somme al per come chiarito dall'ingegnere E anche questo è CP_2 Per_2
esaustivamente chiarito nella nota citata (vedasi ultimo comma, pagina 3, primo comma pagina 4).
Tuttavia, la prima transazione sopra riportata è vigente, già perfezionata e qui esigibile. peraltro, la stessa parte attrice nella sua citazione scriveva
Part (condivisibilmente): “che la transazione tra ed Ente appaltante, relativa al progetto 408/B1, è da considerarsi per altro conclusa, posto che la proposta di essa, trasmessa dall'ente con nota del RUP del 13 maggio 2015, consegnata a Part mani, è stata accettata dalla , capogruppo dell' con nota a mani, Parte_1
in pari data”. Occorre solo aggiungere che la transazione con l'ATi coinvolgeva anche CP_1
Pertanto, il credito vantato è pari ad euro 400,00 (progetto 408.B.2); + euro
9.389,57 (progetto 408 B. B.1)
Il credito oggi richiesto non può essere riconosciuto in questa sede poiché superato dalla primigenia concessione transattiva relativa alla cancellazione delle penali.
Le parti, oggi creditrici, con lo atto transattivo hanno reciprocamente riconosciuto il complessivo credito al 50%. Pertanto, occorre condannare il CP_2
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contumace alla totale somma di euro 400,00 + 9.389,57 pari ad euro 9.789,57 da dividersi in parti eguali tra , Pt_1 Controparte_8
CP_1
Attesa la parziale soccombenza, rispetto a quanto richiesto, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto al CP_2 pagamento di euro 4.894,80 in favore di , Pt_1 [...]
con decorrenza degli interessi legali dalla data Parte_1
della notifica dell'atto di citazione,
b) accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto al CP_2
pagamento di euro 4.894,80 in favore di con Controparte_1
decorrenza degli interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione,
c) compensa le spese di lite.
Roma,15.1.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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