TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 435
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 30 settembre 2023
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della l. 228/2012 e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle decisioni della Corte Costituzionale (sentenze 139 e 140 del 2024) che hanno ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole e proporzionato, pur dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende la riduzione della quota dovuta.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole e proporzionato. La normativa è stata ulteriormente modificata da leggi successive che hanno previsto un pagamento ridotto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 98/2011 e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per scorporo errato del costo del servizio da quello del dispositivo medico

    Il Collegio non entra nel merito di tale censura, in quanto la questione è stata risolta dalla sopravvenuta normativa che ha previsto un pagamento ridotto e la cessazione della materia del contendere per alcune regioni.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa

    La questione è assorbita dalle sopravvenute normative e dalla declaratoria di cessata materia del contendere o improcedibilità.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione

    I ricorsi sono stati dichiarati improcedibili in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del pagamento degli oneri di ripiano in favore di alcune regioni, o per cessata materia del contendere in applicazione dell'art. 7 DL 95/2025.

  • Improcedibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    I ricorsi sono stati dichiarati improcedibili in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del pagamento degli oneri di ripiano in favore di alcune regioni, o per cessata materia del contendere in applicazione dell'art. 7 DL 95/2025.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e della Nota esplicativa del Ministero della Salute

    I ricorsi sono stati dichiarati improcedibili in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del pagamento degli oneri di ripiano in favore di alcune regioni, o per cessata materia del contendere in applicazione dell'art. 7 DL 95/2025.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    I ricorsi sono stati dichiarati improcedibili in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del pagamento degli oneri di ripiano in favore di alcune regioni, o per cessata materia del contendere in applicazione dell'art. 7 DL 95/2025.

  • Improcedibile
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto della normativa sul pay back con il principio di neutralità IVA

    I ricorsi sono stati dichiarati improcedibili in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del pagamento degli oneri di ripiano in favore di alcune regioni, o per cessata materia del contendere in applicazione dell'art. 7 DL 95/2025.

  • Improcedibile
    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    I ricorsi sono stati dichiarati improcedibili in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del pagamento degli oneri di ripiano in favore di alcune regioni, o per cessata materia del contendere in applicazione dell'art. 7 DL 95/2025.

  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del d.l. 34/2023

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Legislatore ha ricondotto i versamenti eseguiti ai sensi del citato art. 8 al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025, che non è stato specificamente censurato dalla parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 435
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 435
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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