Sentenza 20 giugno 2000
Massime • 1
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all'estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 cod. pen., non può essere inserita nel cumulo, sia per l'assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di "altro effetto penale della condanna", previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un diretto riflesso di natura penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2000, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 20.06.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 4507
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 01901/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UE IE n. il 14.09.1961
avverso ordinanza del 28.10.1999 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in fatto in diritto
ER AB ha proposto incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo n. 358/1998 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, lamentando la mancata inclusione - sia ai fini della determinazione delle pene concorrenti, sia ai fini del conteggio del presofferto - della condanna alla pena di anni cinque di reclusione inflittagli dalla Corte di Appello del Lussemburgo in data 1/7/1983, interamente espiata all'estero.
Con ordinanza 28/10/1999 la Corte di Appello di Bologna ha rigettato la richiesta, osservando in particolare che, in assenza di un procedimento di estradizione, all'inserimento della pena nel cumulo osta il fatto che si tratta di una sentenza straniera di condanna non eseguibile in Italia, tanto più che il riconoscimento di detta sentenza avvenne in data 21/4/1989 ai limitati effetti previsti dall'art. 12 c.p.. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 12 c.p., deducendo in particolare che la sentenza straniera, una volta che sia stata riconosciuta in Italia, esplica i suoi effetti sotto ogni profilo penale. Infatti, secondo il difensore, poiché a seguito del riconoscimento della sentenza fu revocato il beneficio dell'indulto, anche l'inserimento nel cumulo della pena già espiata deve ritenersi ammissibile, rientrando tale inserimento nella categoria degli altri effetti penali della condanna.
Il ricorso è infondato.
Invero, in tema di esecuzione di pene concorrenti, deve ritenersi consolidato il principio secondo il quale nel cumulo devono essere inserite non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale ai fini della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Tuttavia presupposto imprescindibile per l'inserimento di una pena concorrente nel cumulo è quello dell'eseguibilità della condanna nello Stato, di guisa che si deve escludere - in assenza di un procedimento di estradizione necessario anche in fase esecutiva - che possa essere inserita nel cumulo una pena relativa ad una condanna pronunciata da un'autorità giudiziaria straniera, peraltro già espiata per intero nello Stato straniero.
Nè, nel caso di specie, è di ostacolo a tale interpretazione il fatto che la sentenza di condanna sia stata riconosciuta in Italia in data 21/4/1989 ai sensi dell'art. 12 c.p. con conseguente revoca dell'indulto precedentemente applicato. Infatti - a parte la considerazione che tra i casi elencati in detto articolo tra gli effetti del riconoscimento della sentenza straniera di condanna non viene indicata la possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo - va rilevato che detto inserimento non può nemmeno essere considerato come "altro effetto penale della condanna" previsto dall'art. 12 n. 1 c.p., dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quegli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle pene principali ed accessorie, che hanno un diretto riflesso di natura penale come, per esempio, la revoca del beneficio dell'indulto.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/611/616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2000