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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/09/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1309/2023 R.G. promossa da:
) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 21/07/1966, con il ministero dell'Avv. MASCELLARI MICHELE;
- attore-opponente
CONTRO
), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, dott. , col il ministero dell'Avv. LANTIERI Controparte_2 ANGELO
- convenuto-opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
In data 22.12.2022 il ha ottenuto decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti della condomina per il pagamento di € 8.173,04 a titolo di Parte_1 oneri condominiali, oltre accessori, fondando la pretesa su bilanci consuntivi ordinari approvati con delibera assembleare del 30.05.2022 e bilancio consuntivo gestione acqua anno 2020 approvato con delibera 20.05.2021; ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto, Parte_1 contestando la validità delle delibere per irregolarità dei rendiconti, eccependo altresì con la prima memoria l'improcedibilità dell'azione per nullità della mediazione esperita dall'amministratore senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Le parti hanno svolto difese in rito e nel merito e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la posizione processuale di attore ma la distribuzione degli oneri probatori segue la posizione sostanziale, con l'opposto-creditore onerato della prova del credito azionato;
ne discende che il Condominio deve dimostrare il titolo giustificativo delle somme richieste, mentre l'opponente può paralizzare la pretesa con vizi del titolo o fatti estintivi.
1.2. Dalle allegazioni e dai documenti in atti, la pretesa creditoria del si CP_1 fonda su delibere approvate dall'assemblea condomniale.
1.3 In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri e contributi condominiali, il giudice può scrutinare la nullità del titolo deliberativo e, se l'annullabilità è proposta in via d'azione riconvenzionale nel termine perentorio, anche tale vizio.
1.4. Nel caso di specie, le censure di nullità vanno scrutinante nei limiti dell'allegazione e della rilevabilità dagli atti, mentre quelle di annullabilità richiedono un'azione tempestiva e specifica: ove l'opponente abbia articolato mere eccezioni di annullabilità senza domanda riconvenzionale, i relativi profili non possono condurre all'invalidazione del titolo.
3.3. Alla luce dei principi indicati, la doglianza circa la mancanza di “registro di contabilità” e di “nota sintetica esplicativa”, ovvero l'adozione di un metodo contabile “misto” anziché di cassa, rileva solo se incide sulla chiarezza, completezza e intelligibilità del rendiconto e sul corretto riparto, circostanze da verificarsi in concreto sugli atti.
3.4. Ad ogni buon conto, si tratta di doglianze riconducibili ad annullabilità delle delibere che avrebbero richiesto domanda riconvenzionale tempestiva e in mancanza della quale il Giudice non può sindacare.
3.5. In ogni caso circa la lamentata carenza di approvazione di consuntivo e preventivo per le annualità 2021 e 2022, occorre considerare che il rendiconto conclude l'anno gestorio e fotografa attività/passività e riparti;
l'eventuale disallineamento con i preventivi incide come scostamento da motivare, ma non esclude, se approvato il consuntivo, l'esigibilità dei conguagli.
3.6 Non è altresì fondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione, con revoca del decreto ingiuntivo, sollevata dalla parte opponente con la prima memoria. Parte opponete lamenta la mancata autorizzazione dell'amministratore ad esperire la mediazione obbligatoria.
Tuttavia, pur essendo adesso legittimato ex legge, dal 30.06.2023, l'amministratore anche prima della riforma, per giurisprudenza consolidata ( Cass. 10 gennaio 2023 n.
342 - Cass. 3 agosto 2016 n. 16260 - Cass., sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2127) era legittimato ad attivare il procedimento di mediazione senza previa autorizzazione assembleare, a maggior ragione, come nella fattispecie in cui il condominio rivestendo la posizione processuale di parte opposta era obbligato ad esperire il procedimento di mediazione pena la revoca del decreto ingiuntivo.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio a favore della parte opposta e vengono determinati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, sulla causa n. R.G. 1309/2023 così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n. 1949/2022 (RG 4006/2022) che pertanto viene confermato.
- Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto Condominio, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Siracusa, il 27.09.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1309/2023 R.G. promossa da:
) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 21/07/1966, con il ministero dell'Avv. MASCELLARI MICHELE;
- attore-opponente
CONTRO
), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, dott. , col il ministero dell'Avv. LANTIERI Controparte_2 ANGELO
- convenuto-opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
In data 22.12.2022 il ha ottenuto decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti della condomina per il pagamento di € 8.173,04 a titolo di Parte_1 oneri condominiali, oltre accessori, fondando la pretesa su bilanci consuntivi ordinari approvati con delibera assembleare del 30.05.2022 e bilancio consuntivo gestione acqua anno 2020 approvato con delibera 20.05.2021; ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto, Parte_1 contestando la validità delle delibere per irregolarità dei rendiconti, eccependo altresì con la prima memoria l'improcedibilità dell'azione per nullità della mediazione esperita dall'amministratore senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Le parti hanno svolto difese in rito e nel merito e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la posizione processuale di attore ma la distribuzione degli oneri probatori segue la posizione sostanziale, con l'opposto-creditore onerato della prova del credito azionato;
ne discende che il Condominio deve dimostrare il titolo giustificativo delle somme richieste, mentre l'opponente può paralizzare la pretesa con vizi del titolo o fatti estintivi.
1.2. Dalle allegazioni e dai documenti in atti, la pretesa creditoria del si CP_1 fonda su delibere approvate dall'assemblea condomniale.
1.3 In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri e contributi condominiali, il giudice può scrutinare la nullità del titolo deliberativo e, se l'annullabilità è proposta in via d'azione riconvenzionale nel termine perentorio, anche tale vizio.
1.4. Nel caso di specie, le censure di nullità vanno scrutinante nei limiti dell'allegazione e della rilevabilità dagli atti, mentre quelle di annullabilità richiedono un'azione tempestiva e specifica: ove l'opponente abbia articolato mere eccezioni di annullabilità senza domanda riconvenzionale, i relativi profili non possono condurre all'invalidazione del titolo.
3.3. Alla luce dei principi indicati, la doglianza circa la mancanza di “registro di contabilità” e di “nota sintetica esplicativa”, ovvero l'adozione di un metodo contabile “misto” anziché di cassa, rileva solo se incide sulla chiarezza, completezza e intelligibilità del rendiconto e sul corretto riparto, circostanze da verificarsi in concreto sugli atti.
3.4. Ad ogni buon conto, si tratta di doglianze riconducibili ad annullabilità delle delibere che avrebbero richiesto domanda riconvenzionale tempestiva e in mancanza della quale il Giudice non può sindacare.
3.5. In ogni caso circa la lamentata carenza di approvazione di consuntivo e preventivo per le annualità 2021 e 2022, occorre considerare che il rendiconto conclude l'anno gestorio e fotografa attività/passività e riparti;
l'eventuale disallineamento con i preventivi incide come scostamento da motivare, ma non esclude, se approvato il consuntivo, l'esigibilità dei conguagli.
3.6 Non è altresì fondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione, con revoca del decreto ingiuntivo, sollevata dalla parte opponente con la prima memoria. Parte opponete lamenta la mancata autorizzazione dell'amministratore ad esperire la mediazione obbligatoria.
Tuttavia, pur essendo adesso legittimato ex legge, dal 30.06.2023, l'amministratore anche prima della riforma, per giurisprudenza consolidata ( Cass. 10 gennaio 2023 n.
342 - Cass. 3 agosto 2016 n. 16260 - Cass., sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2127) era legittimato ad attivare il procedimento di mediazione senza previa autorizzazione assembleare, a maggior ragione, come nella fattispecie in cui il condominio rivestendo la posizione processuale di parte opposta era obbligato ad esperire il procedimento di mediazione pena la revoca del decreto ingiuntivo.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio a favore della parte opposta e vengono determinati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, sulla causa n. R.G. 1309/2023 così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n. 1949/2022 (RG 4006/2022) che pertanto viene confermato.
- Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto Condominio, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Siracusa, il 27.09.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino