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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5602/2021
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5602 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) alla via Parte_1
Cadorna n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Terzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
Pag. 1 di 10 contro
, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in alla via CP_1 CP_1
Unità Italiana n. 28 con l'Avv. Daniela Lumaca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta e
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Aversa (CE) al Viale Kennedy n. 137, presso lo studio dell'Avv.
Claudia LI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in al Viale Enrico Mattei n. CP_1
36, presso lo studio dell'Avv. Bernardo D'Antuono, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
chiamato in causa e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via S. Di Giacomo n. 31, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ferrandino, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa in virtù di procura in atti;
chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e il per sentire accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Accertare e dichiarare, vogliLa Spett. , nonché lo Spett.le CP_5 CP_2
, in persona dei legali rapp.ti p.t. responsabili dell'infortunio stradale avvenuto il
[...] giorno 06.07.2019 alle ore 22.30 circa presso la via Consortile, altezza senso rotatorio, direzione Napoli nel tenimento del comune di AR (CE), dal conducente del motociclo Bmw
Gs 1200 tg. EB 31924 Sig. , e, per l'effetto, Condannarli in solido o Parte_1
Pag. 2 di 10 alternativamente al risarcimento di “tutti i danni” subiti dal motociclo Bmw Gs 1200 tg. EB
31924 di proprietà del Sig. , e precisamente alla parte anteriore, laterale e Parte_1 posteriore, ovvero danni di natura meccanica e di carrozzeria, come si evince dai rilievi fotografici, nonché da preventivo dei lavori di riparazione, il tutto che si offre in comunicazione, nonché da sosta tecnica, danno emergente e lucro cessante;
- Condannarli altresì in solido o alternativamente al risarcimento di “tutti i danni da lesioni” subiti dal conducente il motociclo
Bmw Gs 1200 tg. EB 31924 di proprietà del Sig. , comunque a quella Parte_1 somma risarcitoria che il Giudice Adito riterrà, in Sua Giustizia, di doversi corrispondere allo stesso, anche a seguito di CTU medico legale che, sin d'ora si richiede a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per danno esistenziale ed alla vita di relazione, per diminuita capacità lavorativa specifica e per invalidità temporanea, per danno emergente e lucro cessante, relativamente alle lesioni riportate a seguito dell'incidente de quo;
oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
con il favore delle spese e dei compensi professionali, oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: che in data 06.07.2019 alle ore 22.30 circa presso la via Consortile, altezza senso rotatorio, direzione Napoli, nel tenimento del comune di
AR (CE), l'attore era alla guida del motociclo Bmw Gs 1200 tg. EB 31924; che mentre viaggiava a velocità sostenuta, nei pressi del sito industriale Vega 8, giunto all'altezza della rotatoria, improvvisamente dal ciglio della strada ha attraversato un cane di grossa taglia;
che il cane in questione non aveva un proprietario e pertanto sarebbe a tutti gli effetti un cane randagio;
che l'attore non è riuscito a evitare l'impatto con l'animale, investendolo;
che successivamente ha perso il controllo del ciclomotore, cadendo rovinosamente sul manto stradale e riportando lesioni;
che il ciclomotore Bmw GS1200 tg. EB 31924 ha riportato numerosi danni a tutta la scocca, nonché danni di natura meccanica.
Si è costituita in giudizio l' , che ha contestato gli assunti di controparte, segnatamente CP_1 riguardo alla possibilità di qualificare il cane indicato in citazione come randagio, e ha reso le seguenti conclusioni di merito: “- in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 4 c.p.c.; ancora in via preliminare in rito: dichiarare la domanda attrice improponibile ed improcedibile nei confronti della convenuta
[...]
per palese carenza di legittimazione passiva della stessa;
- nel merito, rigettare la CP_1 domanda perché infondata e priva di prova in quanto alcuna responsabilità è addebitabile
Pag. 3 di 10 all' […] - Con vittoria di spese ed onorario di giudizio oltre oneri riflessi nella CP_1 misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro;
”.
Si è costituito in giudizio anche il , che ha contestato gli assunti di Controparte_2 controparte e ha così concluso: “1) In via pregiudiziale di rito, accogliere la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, cosi' come proposta, stante il mancato rispetto dei termini a comparire nonché per la parziale e generica allegazione dei criteri quantificativi della domanda azionata o in subordine disporre la rinnovazione dell'atto di citazione;
2) Sempre in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità ed improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ai sensi e per effetti dell'art. 3 del D. L
n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 essendo l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto con Controparte_2 conseguente estromissione dal presente giudizio per quanto esposto in parte motiva del presente atto;
4) In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea;
5) In via gradata, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa;
6) In via ulteriormente gradata, autorizzare, ex art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del , in persona del legale rapp.te pt. e la chiamata in garanzia della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_4
Roma, Via Po n.20, partita iva e, all'uopo, spostare la prima udienza e fissare P.IVA_1 altra udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge di cui all'art. 163 – bis c.p.c. 7) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
8) accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On. le Magistrato riterrà più opportuno;
9) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
e/o il per il quale si invoca la chiamata in Controparte_7 CP_6
Pag. 4 di 10 causa ed estromettere dal giudizio il . 10)Con vittoria di spese, diitti ed Controparte_2 onorari come per legge”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio il per l'area di CP_3 sviluppo industriale di , che ha così concluso: “- Dichiarare la nullità della chiamata in CP_1 causa del formulata dal;
- Dichiarare la carenza di CP_6 Controparte_2 legittimazione passiva del e per l'effetto dichiarare improcedibile e/o Controparte_6 inammissibile qualsiasi domanda attorea nei confronti dello stesso convenuto. Nel merito
Dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea per i motivi espressi nella presente comparsa costitutiva. In via gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, accertare il grado di corresponsabilità da parte dell'attore nella produzione del danno, adeguando in proporzione l'entità del risarcimento;
Il tutto con vittoria di spese di lite, come per legge.”.
Si è costituita in giudizio anche che ha reso le seguenti conclusioni: “In Controparte_4 via preliminare: 1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in garanzia e dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 c.p.c., per violazione dell'art.163, comma II, n.
3, c.p.c., rispettivamente per la mancata trascrizione ed indicazione dei fatti salienti del procedimento in corso e per essere la domanda attorea del tutto generica ed indeterminata in riferimento all'entità delle lesioni riportate dall'istante, rimaste indeterminate e non quantificate, con conseguente violazione del diritto di difesa ed assoluta incertezza ed indeterminatezza della domanda risarcitoria;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata in garanzia non essendo il Controparte_4 Controparte_2 proprietario del tratto di strada teatro dell'evento dannoso, che, invece, risulta essere di proprietà esclusiva del , con conseguente esclusione di ogni onere di Controparte_6 manutenzione e vigilanza, ai sensi di legge, ricadenti sul e conseguente Controparte_2 assenza di ogni onere di manleva e garanzia da parte della 4) Controparte_4 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per Controparte_4
l'inoperatività della polizza n.50_313620S, stipulata con il , non essendovi Controparte_2 alcuna prova dell'inoltro da parte del soggetto assicurato di alcuna comunicazione e/o denunzia di sinistro entro i termini legali e contrattuali (tre giorni) di cui all'art. 7 delle Condizioni di
Assicurazione; 5) accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n.50_313620S, atteso che l'evento dedotto in citazione e riferito nell'atto di chiamata in causa non rientra tra gli eventi coperti da garanzia assicurativa stipulata con la società assicuratrice chiamata in causa;
6)
Pag. 5 di 10 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria e della stessa domanda di manleva, ove l'attore non abbia dato prova sia della propria legittimazione attiva, in merito alla dichiarata proprietà del motociclo BMW GS 1200, tg. EB 31924, sia della passiva legittimazione delle parti convenute, nonché per la mancata prova, da parte del , della Controparte_2 sussistenza della copertura assicurativa dell'Ente con la società assicurativa chiamata in garanzia, al momento dell'evento dannoso del 06/07/2019; 7) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'esistenza di franchigia fissa di Euro 3.000,00, restando l'eventuale risarcimento fino a concorrenza di tale importo a carico dell'assicurato, ove provato il fatto storico ed il nesso eziologico, con limite di indennizzo massimo di Euro 50.000,00, per ogni sinistro;
8) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, che la chiamata in garanzia non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici Controparte_4 Parte_2 che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Nel merito: 1) Rigettare la domanda di manleva e garanzia contrattuale proposta dal nei confronti della e la stessa pretesa risarcitoria Controparte_2 Controparte_4 attorea, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, nonché sfornite di qualsiasi supporto probatorio;
2) condannare parte attrice, o, eventualmente il , o Controparte_2 entrambi in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice. In via subordinata: 1) Per il caso di eventuale accoglimento parziale della domanda attorea, ritenere unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni e delle lesioni lamentate da , la , Parte_1 CP_5 eventualmente in solido con il , pur ritenendo lo stesso attore Controparte_6 [...]
, quanto meno, corresponsabile dell'evento dannoso verificatosi ai suoi danni, con Parte_1 gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., con esonero ed esclusione di ogni eventuale responsabilità e/o condanna della .. 2) Condannare il convenuto , Controparte_4 Controparte_2 chiamante in causa, o in subordine la , eventualmente in solido con il CP_5 [...]
, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi in CP_6 favore della convenuta società assicuratrice. 3) Ritenere in ogni caso l'attore
[...]
corresponsabile, ex art. 1227 c.c., del fatto storico e per l'effetto ridurre Parte_1 proporzionalmente il risarcimento allo stesso dovuto per l'evento dannoso riferito in citazione.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di un testimone. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata
Pag. 6 di 10 per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per esigenze organizzative, fissando termine per note scritte di discussione.
Le parti hanno quindi discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione.
L'atto di citazione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, dinamica del sinistro, conseguenti lesioni personali subite dall'attore, nonché voci di danno rivendicate) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti convenute. Infatti, come più volte ribadito: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013).
3. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie, in merito al riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che «la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18954 del
31/07/2017, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018). Tale scelta muove dalla considerazione che il fenomeno del randagismo implica la negazione di qualsiasi potere di gestione e controllo dell'animale, di guisa che non sarebbe possibile ricondurre in capo alla P.A. una responsabilità oggettiva. In altri termini, «ai fini dell'affermazione della responsabilità per i
Pag. 7 di 10 danni cagionati da un animale randagio, non basta che la normativa regionale individui l'ente cui è attribuito il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi occorrendo anche che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n.24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo» (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n.
19404/2019 in motivazione).
La responsabilità dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, dunque, opera non sul versante della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale (in tal senso Cass. Civ. Sentenza
n. 17060/2018), con la conseguenza che la P.A. risponde per avere omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. Essa è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Pag. 8 di 10 Ne consegue che sul danneggiato ricade l'onere di provare l'evento dannoso nella sua storicità, la sussistenza e la quantificazione del danno e il nesso causale tra l'omissione imputabile all'ente preposto e il danno subito.
Sulla base di tali premesse ermeneutiche, va in primo luogo osservato che l'attore non ha allegato né provato la condotta omissiva imputabile agli enti convenuti, sicché è sottratta al Tribunale la possibilità di vagliare il comportamento esigibile dagli enti stessi, nelle rispettive competenze, e la corrispondenza o meno della condotta esigibile con quella in concreto adottata.
Ad ogni modo, nel caso in esame l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio.
Non è stata offerta, infatti, la prova che il danno lamentato sia stato causato da un cane randagio, prova preliminare per la configurazione della responsabilità degli enti convenuti nei termini appena enunciati. Difatti, se il danno è provocato da un cane non randagio, non può invocarsi la Cont responsabilità del o della (chiamati a intervenire solo rispetto al fenomeno del CP_2 randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Invero, esaminando le risultanze della prova espletata, va ribadito che l'unico teste escusso non ha offerto elementi sufficienti per ritenere che il sinistro sia stato causato dall'attraversamento della strada da parte di un cane randagio, così come allegato dall'attore.
Il teste , infatti, escusso all'udienza del 5.12.2023, ha riferito di aver visto un Testimone_1 cane di grossa taglia di colore nero che “tagliava la strada alla moto” camminando “ad andatura sostenuta”, senza offrire una descrizione dello stesso dalla quale poter dedurre che si trattasse di un cane randagio.
Del resto, la prova dell'imputabilità del sinistro a un cane randagio non sarebbe stata possibile nemmeno attraverso l'escussione del teste stante l'inammissibilità della relativa Testimone_2 richiesta di prova, atteso che i capitoli formulati dall'attore in relazione a quest'ultimo riguardano circostanze di fatto non allegate entro le preclusioni assertive.
Va osservato, ancora, che le foto del presunto cane randagio, depositate da parte attrice, sono prive di rilevanza probatoria, atteso che le stesse non offrono elementi da cui desumere che il cane fosse privo di padrone, trattandosi di foto ritraenti un cane senza vita riverso sull'asfalto, che non presenta caratteristiche rivelatrici, senza ombra di dubbio, del carattere randagio dell'animale.
Pag. 9 di 10 Altrettanto irrilevanti dal punto di vista probatorio, infine, sono le foto del luogo del sinistro raffiguranti la presenza di cani di colore bianco, con annesse denunce della loro presenza e qualificazione come cani randagi sulle piattaforme online. In particolare, in relazione a queste ultime, va evidenziato che le suddette foto e annesse denunce sono datate 27 novembre
2019, mentre il sinistro oggetto di causa è avvenuto in precedente, il 6 luglio 2019, per cui, anche volendo ritenere che la produzione attorea in esame possa essere sufficiente a provare la presenza di cani randagi sul luogo del sinistro, non può ricavarsi la loro presenza alla data del sinistro, né tanto meno può affermarsi che il cane nero di grossa taglia che avrebbe tagliato la strada all'attore fosse randagio.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite, tenuto conto che la questione giuridica affrontata è stata oggetto di plurimi e non sempre collimanti interventi giurisprudenziali, possono essere compensate tra le parti nella misura del 50 %; per il resto, seguono la soccombenza (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025), e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e valutata la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 1.269,25 per compensi professionali, € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell' , del Parte_1 CP_1 [...]
e di delle spese di lite, che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano per ognuno in € 1.269,25 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 18.12.2025. Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 10 di 10
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5602 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) alla via Parte_1
Cadorna n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Terzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
Pag. 1 di 10 contro
, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in alla via CP_1 CP_1
Unità Italiana n. 28 con l'Avv. Daniela Lumaca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta e
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Aversa (CE) al Viale Kennedy n. 137, presso lo studio dell'Avv.
Claudia LI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in al Viale Enrico Mattei n. CP_1
36, presso lo studio dell'Avv. Bernardo D'Antuono, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
chiamato in causa e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via S. Di Giacomo n. 31, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ferrandino, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa in virtù di procura in atti;
chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e il per sentire accogliere le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Accertare e dichiarare, vogliLa Spett. , nonché lo Spett.le CP_5 CP_2
, in persona dei legali rapp.ti p.t. responsabili dell'infortunio stradale avvenuto il
[...] giorno 06.07.2019 alle ore 22.30 circa presso la via Consortile, altezza senso rotatorio, direzione Napoli nel tenimento del comune di AR (CE), dal conducente del motociclo Bmw
Gs 1200 tg. EB 31924 Sig. , e, per l'effetto, Condannarli in solido o Parte_1
Pag. 2 di 10 alternativamente al risarcimento di “tutti i danni” subiti dal motociclo Bmw Gs 1200 tg. EB
31924 di proprietà del Sig. , e precisamente alla parte anteriore, laterale e Parte_1 posteriore, ovvero danni di natura meccanica e di carrozzeria, come si evince dai rilievi fotografici, nonché da preventivo dei lavori di riparazione, il tutto che si offre in comunicazione, nonché da sosta tecnica, danno emergente e lucro cessante;
- Condannarli altresì in solido o alternativamente al risarcimento di “tutti i danni da lesioni” subiti dal conducente il motociclo
Bmw Gs 1200 tg. EB 31924 di proprietà del Sig. , comunque a quella Parte_1 somma risarcitoria che il Giudice Adito riterrà, in Sua Giustizia, di doversi corrispondere allo stesso, anche a seguito di CTU medico legale che, sin d'ora si richiede a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per danno esistenziale ed alla vita di relazione, per diminuita capacità lavorativa specifica e per invalidità temporanea, per danno emergente e lucro cessante, relativamente alle lesioni riportate a seguito dell'incidente de quo;
oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
con il favore delle spese e dei compensi professionali, oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: che in data 06.07.2019 alle ore 22.30 circa presso la via Consortile, altezza senso rotatorio, direzione Napoli, nel tenimento del comune di
AR (CE), l'attore era alla guida del motociclo Bmw Gs 1200 tg. EB 31924; che mentre viaggiava a velocità sostenuta, nei pressi del sito industriale Vega 8, giunto all'altezza della rotatoria, improvvisamente dal ciglio della strada ha attraversato un cane di grossa taglia;
che il cane in questione non aveva un proprietario e pertanto sarebbe a tutti gli effetti un cane randagio;
che l'attore non è riuscito a evitare l'impatto con l'animale, investendolo;
che successivamente ha perso il controllo del ciclomotore, cadendo rovinosamente sul manto stradale e riportando lesioni;
che il ciclomotore Bmw GS1200 tg. EB 31924 ha riportato numerosi danni a tutta la scocca, nonché danni di natura meccanica.
Si è costituita in giudizio l' , che ha contestato gli assunti di controparte, segnatamente CP_1 riguardo alla possibilità di qualificare il cane indicato in citazione come randagio, e ha reso le seguenti conclusioni di merito: “- in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 4 c.p.c.; ancora in via preliminare in rito: dichiarare la domanda attrice improponibile ed improcedibile nei confronti della convenuta
[...]
per palese carenza di legittimazione passiva della stessa;
- nel merito, rigettare la CP_1 domanda perché infondata e priva di prova in quanto alcuna responsabilità è addebitabile
Pag. 3 di 10 all' […] - Con vittoria di spese ed onorario di giudizio oltre oneri riflessi nella CP_1 misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro;
”.
Si è costituito in giudizio anche il , che ha contestato gli assunti di Controparte_2 controparte e ha così concluso: “1) In via pregiudiziale di rito, accogliere la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, cosi' come proposta, stante il mancato rispetto dei termini a comparire nonché per la parziale e generica allegazione dei criteri quantificativi della domanda azionata o in subordine disporre la rinnovazione dell'atto di citazione;
2) Sempre in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità ed improponibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ai sensi e per effetti dell'art. 3 del D. L
n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 essendo l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto con Controparte_2 conseguente estromissione dal presente giudizio per quanto esposto in parte motiva del presente atto;
4) In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea;
5) In via gradata, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità della domanda attorea, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa;
6) In via ulteriormente gradata, autorizzare, ex art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del , in persona del legale rapp.te pt. e la chiamata in garanzia della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_4
Roma, Via Po n.20, partita iva e, all'uopo, spostare la prima udienza e fissare P.IVA_1 altra udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge di cui all'art. 163 – bis c.p.c. 7) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
8) accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On. le Magistrato riterrà più opportuno;
9) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
e/o il per il quale si invoca la chiamata in Controparte_7 CP_6
Pag. 4 di 10 causa ed estromettere dal giudizio il . 10)Con vittoria di spese, diitti ed Controparte_2 onorari come per legge”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio il per l'area di CP_3 sviluppo industriale di , che ha così concluso: “- Dichiarare la nullità della chiamata in CP_1 causa del formulata dal;
- Dichiarare la carenza di CP_6 Controparte_2 legittimazione passiva del e per l'effetto dichiarare improcedibile e/o Controparte_6 inammissibile qualsiasi domanda attorea nei confronti dello stesso convenuto. Nel merito
Dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea per i motivi espressi nella presente comparsa costitutiva. In via gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza, accertare il grado di corresponsabilità da parte dell'attore nella produzione del danno, adeguando in proporzione l'entità del risarcimento;
Il tutto con vittoria di spese di lite, come per legge.”.
Si è costituita in giudizio anche che ha reso le seguenti conclusioni: “In Controparte_4 via preliminare: 1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in garanzia e dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 c.p.c., per violazione dell'art.163, comma II, n.
3, c.p.c., rispettivamente per la mancata trascrizione ed indicazione dei fatti salienti del procedimento in corso e per essere la domanda attorea del tutto generica ed indeterminata in riferimento all'entità delle lesioni riportate dall'istante, rimaste indeterminate e non quantificate, con conseguente violazione del diritto di difesa ed assoluta incertezza ed indeterminatezza della domanda risarcitoria;
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della chiamata in garanzia non essendo il Controparte_4 Controparte_2 proprietario del tratto di strada teatro dell'evento dannoso, che, invece, risulta essere di proprietà esclusiva del , con conseguente esclusione di ogni onere di Controparte_6 manutenzione e vigilanza, ai sensi di legge, ricadenti sul e conseguente Controparte_2 assenza di ogni onere di manleva e garanzia da parte della 4) Controparte_4 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per Controparte_4
l'inoperatività della polizza n.50_313620S, stipulata con il , non essendovi Controparte_2 alcuna prova dell'inoltro da parte del soggetto assicurato di alcuna comunicazione e/o denunzia di sinistro entro i termini legali e contrattuali (tre giorni) di cui all'art. 7 delle Condizioni di
Assicurazione; 5) accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n.50_313620S, atteso che l'evento dedotto in citazione e riferito nell'atto di chiamata in causa non rientra tra gli eventi coperti da garanzia assicurativa stipulata con la società assicuratrice chiamata in causa;
6)
Pag. 5 di 10 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria e della stessa domanda di manleva, ove l'attore non abbia dato prova sia della propria legittimazione attiva, in merito alla dichiarata proprietà del motociclo BMW GS 1200, tg. EB 31924, sia della passiva legittimazione delle parti convenute, nonché per la mancata prova, da parte del , della Controparte_2 sussistenza della copertura assicurativa dell'Ente con la società assicurativa chiamata in garanzia, al momento dell'evento dannoso del 06/07/2019; 7) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'esistenza di franchigia fissa di Euro 3.000,00, restando l'eventuale risarcimento fino a concorrenza di tale importo a carico dell'assicurato, ove provato il fatto storico ed il nesso eziologico, con limite di indennizzo massimo di Euro 50.000,00, per ogni sinistro;
8) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, che la chiamata in garanzia non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici Controparte_4 Parte_2 che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Nel merito: 1) Rigettare la domanda di manleva e garanzia contrattuale proposta dal nei confronti della e la stessa pretesa risarcitoria Controparte_2 Controparte_4 attorea, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, nonché sfornite di qualsiasi supporto probatorio;
2) condannare parte attrice, o, eventualmente il , o Controparte_2 entrambi in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice. In via subordinata: 1) Per il caso di eventuale accoglimento parziale della domanda attorea, ritenere unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni e delle lesioni lamentate da , la , Parte_1 CP_5 eventualmente in solido con il , pur ritenendo lo stesso attore Controparte_6 [...]
, quanto meno, corresponsabile dell'evento dannoso verificatosi ai suoi danni, con Parte_1 gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., con esonero ed esclusione di ogni eventuale responsabilità e/o condanna della .. 2) Condannare il convenuto , Controparte_4 Controparte_2 chiamante in causa, o in subordine la , eventualmente in solido con il CP_5 [...]
, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi in CP_6 favore della convenuta società assicuratrice. 3) Ritenere in ogni caso l'attore
[...]
corresponsabile, ex art. 1227 c.c., del fatto storico e per l'effetto ridurre Parte_1 proporzionalmente il risarcimento allo stesso dovuto per l'evento dannoso riferito in citazione.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di un testimone. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata
Pag. 6 di 10 per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per esigenze organizzative, fissando termine per note scritte di discussione.
Le parti hanno quindi discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione.
L'atto di citazione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, dinamica del sinistro, conseguenti lesioni personali subite dall'attore, nonché voci di danno rivendicate) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti convenute. Infatti, come più volte ribadito: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013).
3. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie, in merito al riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che «la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18954 del
31/07/2017, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018). Tale scelta muove dalla considerazione che il fenomeno del randagismo implica la negazione di qualsiasi potere di gestione e controllo dell'animale, di guisa che non sarebbe possibile ricondurre in capo alla P.A. una responsabilità oggettiva. In altri termini, «ai fini dell'affermazione della responsabilità per i
Pag. 7 di 10 danni cagionati da un animale randagio, non basta che la normativa regionale individui l'ente cui è attribuito il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi occorrendo anche che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n.24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo» (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n.
19404/2019 in motivazione).
La responsabilità dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, dunque, opera non sul versante della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale (in tal senso Cass. Civ. Sentenza
n. 17060/2018), con la conseguenza che la P.A. risponde per avere omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. Essa è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Pag. 8 di 10 Ne consegue che sul danneggiato ricade l'onere di provare l'evento dannoso nella sua storicità, la sussistenza e la quantificazione del danno e il nesso causale tra l'omissione imputabile all'ente preposto e il danno subito.
Sulla base di tali premesse ermeneutiche, va in primo luogo osservato che l'attore non ha allegato né provato la condotta omissiva imputabile agli enti convenuti, sicché è sottratta al Tribunale la possibilità di vagliare il comportamento esigibile dagli enti stessi, nelle rispettive competenze, e la corrispondenza o meno della condotta esigibile con quella in concreto adottata.
Ad ogni modo, nel caso in esame l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio.
Non è stata offerta, infatti, la prova che il danno lamentato sia stato causato da un cane randagio, prova preliminare per la configurazione della responsabilità degli enti convenuti nei termini appena enunciati. Difatti, se il danno è provocato da un cane non randagio, non può invocarsi la Cont responsabilità del o della (chiamati a intervenire solo rispetto al fenomeno del CP_2 randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Invero, esaminando le risultanze della prova espletata, va ribadito che l'unico teste escusso non ha offerto elementi sufficienti per ritenere che il sinistro sia stato causato dall'attraversamento della strada da parte di un cane randagio, così come allegato dall'attore.
Il teste , infatti, escusso all'udienza del 5.12.2023, ha riferito di aver visto un Testimone_1 cane di grossa taglia di colore nero che “tagliava la strada alla moto” camminando “ad andatura sostenuta”, senza offrire una descrizione dello stesso dalla quale poter dedurre che si trattasse di un cane randagio.
Del resto, la prova dell'imputabilità del sinistro a un cane randagio non sarebbe stata possibile nemmeno attraverso l'escussione del teste stante l'inammissibilità della relativa Testimone_2 richiesta di prova, atteso che i capitoli formulati dall'attore in relazione a quest'ultimo riguardano circostanze di fatto non allegate entro le preclusioni assertive.
Va osservato, ancora, che le foto del presunto cane randagio, depositate da parte attrice, sono prive di rilevanza probatoria, atteso che le stesse non offrono elementi da cui desumere che il cane fosse privo di padrone, trattandosi di foto ritraenti un cane senza vita riverso sull'asfalto, che non presenta caratteristiche rivelatrici, senza ombra di dubbio, del carattere randagio dell'animale.
Pag. 9 di 10 Altrettanto irrilevanti dal punto di vista probatorio, infine, sono le foto del luogo del sinistro raffiguranti la presenza di cani di colore bianco, con annesse denunce della loro presenza e qualificazione come cani randagi sulle piattaforme online. In particolare, in relazione a queste ultime, va evidenziato che le suddette foto e annesse denunce sono datate 27 novembre
2019, mentre il sinistro oggetto di causa è avvenuto in precedente, il 6 luglio 2019, per cui, anche volendo ritenere che la produzione attorea in esame possa essere sufficiente a provare la presenza di cani randagi sul luogo del sinistro, non può ricavarsi la loro presenza alla data del sinistro, né tanto meno può affermarsi che il cane nero di grossa taglia che avrebbe tagliato la strada all'attore fosse randagio.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite, tenuto conto che la questione giuridica affrontata è stata oggetto di plurimi e non sempre collimanti interventi giurisprudenziali, possono essere compensate tra le parti nella misura del 50 %; per il resto, seguono la soccombenza (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025), e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e valutata la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del , delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 1.269,25 per compensi professionali, € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell' , del Parte_1 CP_1 [...]
e di delle spese di lite, che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano per ognuno in € 1.269,25 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 18.12.2025. Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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