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Sentenza 25 maggio 2024
Sentenza 25 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/05/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 158/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 23/05/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio sito in Ponsacco (PI), alla
[...]
, elettivamente domicilia Indirizzo_1
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_1
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Funari e dall'Avv. Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Indirizzo_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.5.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso d'addebito n. 387 2021 00012803 82 000 notificato in data 24/01/2022, col quale si era ingiunto il pagamento della somma di € 29.438,74 a titolo di contribuzione dovuta su reddito arti e professioni e relativa all'anno 2012.
Pag. 1 di 3 1.1. A tal fine dedusse: 1) la prescrizione della pretesa contributiva, essendo già decorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali;
2) l'errata indicazione della base imponibile relativa al calcolo dei contributi previdenziali.
2. Con memoria depositata in data 5.9.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Anzitutto, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Ai sensi dell'art. dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni daL giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, “i versamenti a saldo
e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Per i redditi dell'anno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.P.C.M.
13.6.2013, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi avrebbero dovuto essere effettuati entro il 8.7.2013 senza alcuna maggiorazione e dal 9.7.2013 al 20.8.2013 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Alla luce dell'orientamento del giudice della nomofilachia deve tenersi conto del termine di scadenza previsto senza il pagamento di maggiorazioni (così, Cass. civ., n. 21472 del
2020).
Nella fattispecie in esame, la comunicazione di accertamento ed iscrizione d'ufficio alla gestione separata per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012 è stata formata solo in data 12/07/2018 (All. 2 del fascicolo di parte ricorrente), quando la relativa pretesa era già prescritta per il decorso del termine quinquennale decorrente dal
8.7.2013.
Pag. 2 di 3 3.2. Né può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 8, c.c. per l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale.
Deve al riguardo farsi applicazione dell'orientamento del giudice di legittimità secondo il quale “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (così, Cass. civ., 37529/2021).
Tanto comporta in via assorbente l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale determinatosi con riguardo alla riconducibilità dell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi nella fattispecie di cui all'art. 2941, comma 8, c.c.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarala prescrizione della pretesa sottesa all'avviso di addebito impugnato n. 387 2021 00012803 82 000;
2) compensa le spes e di lite .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 158/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 23/05/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio sito in Ponsacco (PI), alla
[...]
, elettivamente domicilia Indirizzo_1
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_1
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Funari e dall'Avv. Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Indirizzo_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.5.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2022, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso d'addebito n. 387 2021 00012803 82 000 notificato in data 24/01/2022, col quale si era ingiunto il pagamento della somma di € 29.438,74 a titolo di contribuzione dovuta su reddito arti e professioni e relativa all'anno 2012.
Pag. 1 di 3 1.1. A tal fine dedusse: 1) la prescrizione della pretesa contributiva, essendo già decorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali;
2) l'errata indicazione della base imponibile relativa al calcolo dei contributi previdenziali.
2. Con memoria depositata in data 5.9.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Anzitutto, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Ai sensi dell'art. dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni daL giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, “i versamenti a saldo
e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Per i redditi dell'anno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.P.C.M.
13.6.2013, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi avrebbero dovuto essere effettuati entro il 8.7.2013 senza alcuna maggiorazione e dal 9.7.2013 al 20.8.2013 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Alla luce dell'orientamento del giudice della nomofilachia deve tenersi conto del termine di scadenza previsto senza il pagamento di maggiorazioni (così, Cass. civ., n. 21472 del
2020).
Nella fattispecie in esame, la comunicazione di accertamento ed iscrizione d'ufficio alla gestione separata per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012 è stata formata solo in data 12/07/2018 (All. 2 del fascicolo di parte ricorrente), quando la relativa pretesa era già prescritta per il decorso del termine quinquennale decorrente dal
8.7.2013.
Pag. 2 di 3 3.2. Né può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 8, c.c. per l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale.
Deve al riguardo farsi applicazione dell'orientamento del giudice di legittimità secondo il quale “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (così, Cass. civ., 37529/2021).
Tanto comporta in via assorbente l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale determinatosi con riguardo alla riconducibilità dell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi nella fattispecie di cui all'art. 2941, comma 8, c.c.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarala prescrizione della pretesa sottesa all'avviso di addebito impugnato n. 387 2021 00012803 82 000;
2) compensa le spes e di lite .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3