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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/11/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1048 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione a seguito dell'udienza cartolare del 09/10/25 e vertente tra:
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Renato Maria D'Amelj (pec: Email_1
- attrice opponente -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti Fabio Filograsso (pec:
e MI ER (pec: Email_2 Email_3
- convenuta opposta -
§§§
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la su indicata società opponente ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la su indicata società opposta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) revocare e annullare il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione per insussistenza dei presupposti;
2) con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
1 Si è costituita in giudizio parte opposta, contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendo di:
“- rigettare l'opposizione spiegata dalla e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2294/2016 emesso il 10/12/2016 e notificato il successivo 20 dicembre;
- di conseguenza, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare in favore della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 18.599,95 (comprensiva dell'importo di € 4.362,55 offerto banco iudicis dall'opponente e accettato dall'opposta in acconto sul maggior credito);
- con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Avviata l'opposizione, il Giudice ha negato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Alla prima udienza, inoltre, parte opponente ha provveduto al pagamento banco iudicis della somma di € 4.362,55 a saldo di quanto ritenuto ancora dovuto, somma accettata invece da parte opposta a titolo di acconto sul maggior importo dovuto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e mediante le prove orali come ammesse con ordinanza del 30/01/18 e, all'esito delle stesse, dopo alcuni rinvii la causa è stata fissata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza su indicata, previa concessione alle parti di termine per note conclusive.
Depositate altresì le note di trattazione scritte alla medesima udienza, la causa è ora decisa.
§§§
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
§§§
1. Occorre innanzitutto premettere che non è contestato tra le parti che a fine 2015, tra Natale e
Capodanno, la società opposta consegnò alla opponente una certa quantità di carciofi per la commercializzazione degli stessi, mercè l'intermediazione di Parte_2
Non risulta dunque in contestazione nel presente giudizio, né la quantità di prodotto consegnata effettivamente alla società opponente, né che a effettuare le trattative in nome e per conto e su incarico della medesima società, addetta alla commercializzazione del prodotto, sia stato il ST
Giuseppe.
E' invece in contestazione tra le parti il tipo di contratto che sarebbe stato concluso tramite la detta intermediazione e, conseguentemente, l'entità del corrispettivo spettante alla società agricola opposta, che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della fattura commerciale emessa
2 a seguito della consegna della merce alla società opponente.
Infatti, secondo la società agricola opposta, il contratto intercorso tra le parti, verosimilmente in data 26.12.15, sarebbe stata una normale compravendita di prodotto agricolo al prezzo concordato nell'occasione tra le parti, con contestuale ritiro della merce e, dunque, con integrale assunzione del rischio di successivo invenduto a carico della società avente causa e odierna opponente, secondo peraltro la prassi usuale per contrattazioni consimili e, più in particolare, secondo la prassi dei rapporti già avutisi tra le medesime parti anche durante la medesima campagna agraria, inerente alla raccolta dei carciofi, nelle settimane precedenti (circostanza quest'ultima che pure non è in realtà oggetto di contestazione tra le parti).
Secondo invece la società opponente, nella specifica occasione, a causa di due successive gelate occorse nei giorni precedenti, il contratto stipulato sarebbe stato di diverso contenuto e, cioè, un contratto di cessione dei carciofi in conto vendita, con la promessa fatta dall'opponente dunque di adoperarsi al fine di ottenere sul mercato il miglior prezzo possibile, data la scarsa qualità del prodotto rispetto al consueto, senza assunzione del rischio di invenduto, ma anzi previa determinazione di una quota per spese a favore della medesima opponente per gli oneri di imballaggio, trasporto e commercializzazione: sarebbe cioè spettato alla società opposta il netto dell'eventuale ricavato, detratti i costi sopportati dalla società opponente.
In definitiva, secondo la prospettazione della società opponente, a differenza di quanto recato dal decreto ingiuntivo opposto, i reali accordi intercorsi tra le parti, per la specifica partita di fine 2015, determinano che, a fronte di un ricavato lordo effettivo dalla vendita del prodotto consegnato pari a
€ 10.442,71 (al netto anche di alcuni resi da parte dei clienti finali), detratta la somma di € 3.080,16
(quale costo sostenuto a titolo di spese di trasporto, imballaggio e messa in opera dall'opponente) e l'ulteriore somma di € 3.000,00 (ricavata dalla vendita di parte dei carciofi alla “ditta Voluttuoso di
Napoli” subito consegnata all'opposta), residuava dovuta alla società agricola opposta, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, la minor somma di € 4.362,55 (10.442,71 - 3.080,16 - 3.000,00
- 4.362,55), offerta infatti banco iudicis fin dall'atto di opposizione e materiamente appresa alla prima udienza dalla società agricola sebbene a titolo di acconto.
§§§
2. Quanto sopra premesso, occorre ora individuare gli oneri probatori gravanti sulle parti nel presente giudizio.
Secondo i principi generali, chi agisce per l'adempimento, nel caso di specie la società agricola produtrice, anche in caso di opzione per la presentazione della domanda inizialmente in monitorio, è tenuto, in quanto attore sostanziale, a provare il titolo da cui deriva il credito ingiunto e l'esigibilità
3 dello stesso (per scadenza del termine concesso per l'adempimento, per l'avverarsi dell'eventuale condizione sospensiva, ecc.), potendosi limitare per il resto ad allegare l'inadempimento della controparte al pagamento del corrispettivo.
Spetta poi al debitore ingiunto, convenuto in senso sostanziale, provare di regola eventuali fatti sopravvenuti che abbiano inciso sull'an o sul quantum dell'obbligazione originariamente assunta.
Nel caso in cui invece il debitore contesti a sua volta l'inadempimento della controprestazione gravante in capo all'avversario, l'onere suddetto si inverte.
Nel caso di specie, siamo difronte, da un lato, alla prospettazione di un contratto verbale di compravendita, dedotto da parte opposta, con conseguente necessità di provare il titolo sulla base del quale la medesima parte opposta ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, il suo contenuto essenziale e, quindi, l'effettività della specifica somma portata dal decreto ingiuntivo e, prima ancora, recata dalla fattura emessa e comunicata alla controparte.
Per converso, parte convenuta sostanziale ha negato l'esistenza del suddetto titolo e invece dedotto l'esistenza di un diverso rapporto, da cui sarebbe derivato un minor debito, in parte già assolto prima dell'ingiunzione e in parte adempiuto in sede di prima udienza.
In definitiva, parte opponente ha innanzitutto negato la sussistenza del rapporto così come dedotto dall'attore sostanziale nel procedimento monitorio e, quindi, del credito ingiunto, eccependo tuttavia l'esatto adempimento del diverso rapporto dalla stessa allegato, con il conseguente onere probatorio anche sulla stessa gravante.
§§§
3) Sulla base delle risultanze istruttorie, anche in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio sopra visto, mentre parte opposta non è riuscito a dare prova della sussistenza del rapporto così come prospettato, né dunque dell'esatta quantificazione del credito ingiunto, parte opponente ha invece fornito sufficienti elementi al fine di provare il diverso rapporto intercorso tra le parti e di aver adempiuto conseguentemente ai propri obblighi.
In linea generale, infatti, parte opposta ha fornito elementi indiziari e comunque indiretti a comprova del contenuto dei patti intercorsi tra le società, tentando cioè di dedurre dalla prassi in uso, anche con altri acquirenti del medesimo prodotto, e da elementi quali la tempestiva emissione della fattura poi azionata o la presunta durata delle trattative nella specifica occasione, l'esistenza effettiva di una compravendita “pura”.
Da un punto di vista documentale, l'opposta ha prodotto fatture emesse e pagate sia dalla Parte_1
(n. 3) che da altro acquirente la (n. 1), nel medesimo periodo e sempre per la Parte_3 fornitura di carciofi.
4 Tuttavia, mentre le n. 3 fatture emesse nei confronti dell'opponente sono tutte di novembre 2015, per forniture quindi presumibilmente anche antecedenti alle date riportate nei medesimi documenti,
l'unica fattura emessa nei confronti di ditta terza, recante la data del 29.12.25, può presumersi essere per fornitura di almeno alcuni giorni antecedente e comunque di per sé non appare decisiva.
Quanto alle prime fatture, peraltro, l'opponente non nega l'esistenza delle dette precedenti forniture, né la correntezza e reciproca soddisfazione dei precedenti rapporti, con riguardo in particolare alla qualità del prodotto fornito, allega però la particolarità della successiva e specifica fornitura occorsa successivamente alle gelate del mese di dicembre e la conseguente scadente qualità del prodotto, tale da imporre la modifica dei patti in tale occasione.
Quanto ai testi ammessi, si deve osservare che, mentre i testi di parte opposta hanno potuto riferire per lo più genericamente con riguardo alla prassi vigente con le varie ditte di commercializzazione dei prodotti, il teste ha potuto analiticamente riferire, in quanto intermediario e Parte_2 personalmente coinvolto nelle trattative con il rappresentante della società agricola, l'effettiva natura degli accordi intercorsi, con una narrazione completa con riguardo alle cause e al contenuto dei detti patti.
Preliminarmente, quanto alla credibilità del detto ultimo teste, lo stesso ha riferito, tra l'altro, di aver egli stesso insistito per la conclusione del detto accordo con la società opponente, la quale non avrebbe voluto procedere nemmeno con la fornitura in conto vendita del prodotto, di non aver ricavato alcuna provvigione dalla specifica operazione di intermediazione e, inoltre, visti gli esiti negativi dell'operazione, di non essere stato più destinatario di alcun incarico da parte della
Parte_1
Tali affermazioni denotano l'inesistenza, al momento della testimonianza, di una cointeressenza con la società opponente e, per altro verso, la neutralità della circostanza dell'avvenuta brusca interruzione dei rapporti con la stessa, nel senso che si può dire, secondo quanto riferito dal teste, che la causa della suddetta interruzione dei rapporti lavorativi sarebbe stata la condotta della società opposta e che, tuttavia, la decisione di interrompere i rapporti è stata comunque adottata in ultima istanza dalla medesima società opponente, non potendosi insomma ragionevolmente supporre l'esistenza di un'inimicizia “prevalente” nei confronti dell'una o dell'altra delle due parti.
Non si rinvengono quindi ragioni per ritenere la non credibilità della detta testimonianza.
Il teste ST quindi, come si diceva, ha riferito innanzitutto con precisione le date delle due gelate occorse nel mese di dicembre 2015, una occorsa tra il 17 e 18 dicembre e una a partire dal 20 dicembre e protrattasi per alcuni giorni, che ebbero a determinare la cattiva qualità dei prodotti.
Il ST ha riferito altresì delle, comunque non favorevoli, condizioni del mercato, stante anche la
5 “precocità produttiva del bacino del Mediterraneo”, che aveva determinato comunque un “crollo dei prezzi”, che ha condotto in definitiva ai patti raggiunti e, cioè, di “tentare di porre sul mercato quei carciofi, senza predeterminare un prezzo”, confermando altresì che in almeno un caso vi fu il rifiuto del prodotto da parte di un distributore in sede di commercializzazione.
Infine, il teste ha confermato che le trattative finali con il rappresentante della società Pt_2 agricola avvennero in realtà per telefono, in quanto lo stesso non si trovava in realtà presso l'azienda agricola ma in vancanza in montagna (circostanza quest'ultima che non risulta contestata dall'opposta), il quale gli dette in sostanza carta bianca sulla commercializzazione del prodotto difettoso.
A fronte della detta testimonianza, i testi di parte opposta ( e hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 potuto riferire solo genericamente sulle circostanze di cui al presente giudizio, innanzitutto confermando appunto la prassi contrattuale, invalsa anche durante la specifica campagna, ma non potendo riferire specificamente delle trattative alle quali non hanno direttamente partecipato, almeno verosimilmente non fino alla loro conclusione.
Andando invece alle circostanze più specifiche riferite dai detti testi, il legato peraltro da Tes_1 legami di amicizia con il (padre della legale rappresentante della società opposta), ha Per_1 riferito di aver assistito alle trattative tra il medesimo e “un certo , non potendo Per_1 Pt_2 però riferire sull'esito delle stesse, né in particolare sul prezzo che sarebbe stato concordato al termine delle trattative che sarebbero durate comunque “diverse ore”. Tale ultima circostanza, che secondo parte opposta sarebbe indice della stipula di una ordinaria compravendita, in realtà fa presumere solo l'esistenza di maggiori difficoltà nell'occasione, dato che nel novembre precedente vi erano già stati accordi di fornitura tra le medesime parti per il medesimo prodotto: non si comprende dunque, se non con la particolarità dell'occasione, verosimilmente dipendente dalla diversa qualità del prodotto, dovuta altrettanto probabilmente alle avverse condizioni nel frattempo occorse, la lunga durata delle specifiche trattative.
Inoltre, il teste, che pure ha sicuramente assitito a parte delle trattative, non ha riferito con la necessaria certezza di aver assistito alla loro conclusione, tanto che nulla ha potuto riferire sui prezzi concordati.
Il medesimo teste ha anche riferito “che anch'io sono imprenditore agricolo e non ricordo che in quell'annata ci furono gelature”. Vi è in tal caso un'effettivo contrasto con quanto dichiarato dal teste e, tuttavia, anche in questo caso, data la precisione della testimonianza di Pt_2 quest'ultimo, comprensivo delle date specifiche in cui sarebbe occorse le “gelature”, raffrontata con la più generica dichiarazione del teste appare una complessiva maggiore attendibilità della Tes_1
6 testimonianza Pt_2
Il teste a sua volta, si è limitato a riferire in generale sulle modalità invalse nella maggior Tes_2 parte delle contrattazioni consimili a quella dedotta nel presente giudizio e, comunque, con riguardo ai suoi rapporti con l'opposta (contratti di compravendita e non in conto vendita): trattandosi tuttavia di rapporti diversi la testimonianza ha una valenza probatoria solo indiretta.
Al contrario, il teste all'epoca dei fatti bracciante presso la società agricola, ha riferito di Tes_3 essere stata presente anche lei alle specifiche trattative tra il e il ST, presso l'azienda Per_1 agricola, ma anche in questo caso non è dato sapere se e quale sia stato l'esito effettivo delle medesime trattative.
Anche il detto teste ha confermato comunque la durata, per ore, delle trattative successive tra le parti interessate, dopo aver visionato i prodotti, ma non di avervi assistito fino all'esito.
La teste riferisce poi che non furono pattuiti costi di imballaggio e trasporto a carico della società opposta e che in genere così avveniva con tutti gli acquirenti, ma ancora una volta non può riferire con certezza in merito al caso concreto e, in particolare, nessuno dei testi può confermare i prezzi finali che sarebbe stati concordati tra le parti.
In defintiva, deve ritenersi conclusiva la testimonianza del teste l'unico che abbia Pt_2 sicuramente trattato la specifica partita con il rappresentante della società agricola opposta, avendone ricevuto specifico incarico dalla società opponente, e che quindi ha potuto analiticamente riferirne.
Ad ulteriore conferma della consegna in conto vendita, sta poi il documento prodotto dall'opponente (doc. 4 annesso all'atto di opposizione) inerente alla consegna della somma di €
3.000,00, ricevuta da AN MI per conto di . Controparte_2
Parte opponente, dunque, ha depositato in atti specifica prova documentale della consegna di parte dei ricavi delle vendite successive direttamente alla società agricola opposta.
Tale documento è stato debolmente contestato in sede di costituzione dalla società opposta, la quale, non disconoscendo la ricevuta rilasciata da AN MI per conto del in relazione alla Per_1 suddetta somma riferisce solo che la stessa riguarderebbe altra vendita.
Tuttavia, è chiaro che, se l'opponente avesse effettivamente acquistato l'intera partita a proprio rischio e pericolo, allora non vi sarebbe stata alcuna ragione per la stessa di consegnare quanto ricavato dalla vendita successiva all'opposta.
Se poi l'acquisto puro e semplice era stato in effetti la prassi anche per le precedenti forniture, ugualmente non si spiegherebbe comunque la detta consegna di ricavi.
Se infine l'opposta abbia inteso dedurre che la ricevuta fa riferimento a un'operazione che non vede
7 nemmeno come controparte la società opponente, allora non si spiega il possesso della ricevuta in capo all'opponente medesima.
Quanto, infine, ai costi quantificati dall'opponente a compensazione dei propri oneri di imballaggio, trasporto e commercializzazione, se è pur vero che nemmeno il teste ha fornito espressa Pt_2 conferma dell'ammontare degli stessi, nessuno dei testi ha asserito che i detti oneri siano rimasti a carico della società agricola opposta, anzi la medesima opposta ha negato recisamente l'assunto.
I medesimi oneri, una volta comprovata la consegna in conto vendita dei prodotti e i ricavi ottenuti
(attraverso le fatture di vendita prodotte dalla società opponente), appaiono congrui rispetto all'attività svolta dalla società opponente.
§§§
4) Tirando le fila, tenuto conto che l'agente, la società opposta, aveva l'onere di dimostrare i propri assunti, con riguardo innanzitutto al tipo di contratto intercorso tra le parti e, conseguentemente, in relazione quantomeno ai prezzi pattuiti e, dunque, all'esatto ammontare del credito ingiunto, non si può dire che lo stesso abbia assolto al detto onere.
Controparte invece, ha fornito sufficienti elementi atti a comprovare i fatti costitutivi della propria eccezione (riconvenzionale), apparendo verosimile o più verosimile, sulla base delle risultanze istruttorie, la sussistenza di un diverso rapporto intercorso tra le parti e avendo altresì l'opponente dato anche prova di aver versato allo stato alla controparte tutto quanto dovuto, in base al diverso rapporto di affidamento in conto vendita intercorso tra le parti.
Si impone dunque, in accoglimento dell'opposizione spiegata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito effettivamente controverso, al punto minimo, stante la prossimità del detto valore al punto più basso dello scaglione (da € 5.201 a € 26.000) e la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 2294/2016 emesso il 10/12/2016;
- condanna parte opposta alla refusione in favore della parte opponente delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre al
8 rimborso forf. delle spese generali (15%), nonché iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso lì 08/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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