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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.389/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio
2025, vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Spadola, Parte_1
Via Conte Ruggiero, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti
Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato, elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Lombardi, 6, nello studio dell'Avv. Mariagrazia Marra;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Rende (CS) alla Via Vergiglio n.94, nello studio dell'Avv.to Gianluca De Simone, il quale la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
In via principale: accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, dichiarare in riforma della sentenza
n. 339/2018 emessa in data 28.8.2018 e pubblicata in data 28.8.2018, dal Tribunale di Vibo Valentia, dott. Francesco Maria Antonio Buggè, R.G. n. 755/2009, l'obbligo dell' , in persona Controparte_1
1 del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 46.776.02 a titolo di risarcimento del danno subito al sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, a Parte_1
seguito all'evento alluvionale del 3.7.2006;
- accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n. 257.505935.42 stipulata il
3.3.2004 dal sig. in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con la Parte_1
Compagnia di assicurazioni Commerciali Union Insurance S.p.a, ora Controparte_1
Condannare, in ogni caso, l' alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio.”
Per l'appellata: “…l'adita Corte d'Appello di Catanzaro voglia:
A) nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. quale titolare dell'omonima Parte_1
ditta perché inammissibile e/o improcedibile ed in ogni caso totalmente infondato in fatto ed in diritto;
D) condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di rappresentante Parte_1 dell'omonima ditta individuale avente sede in Spadola, Via Conte Ruggero, località Tartaro, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la compagnia di assicurazioni
[...]
al fine di accertare l'obbligo della stessa al pagamento di €46.776,02 a titolo di CP_1 risarcimento del danno subito in seguito all'evento alluvionale del 3 luglio 2006.
In particolare, l'attore, premesso di essere un commerciante in materia di edilizia e produzione di manufatti in cemento, ha esposto che:
1) in data 3 luglio 2006, in occasione di un violento nubifragio abbattutosi su tutta la provincia
Vibonese, subiva ingenti danni ai propri magazzini, uffici, punti vendita e materiali depositati, a causa di una grande quantità d'acqua che aveva invaso il suo intero stabilimento;
2) a seguito dell'evento dannoso, non solo il si premurava di contattare l'Ing. il Pt_1 Per_1 quale dopo un immediato sopralluogo stilava un'apposita relazione, ma, in data 4 luglio 2006, intervenivano altresì i vigili del fuoco, i quali, dopo essersi recati presso i locali dell'azienda, redigevano apposito verbale;
3) nonostante il avesse stipulato, in data 3 marzo 2004, un contratto di polizza assicurativa Pt_1
che al punto 2.2, intitolato “eventi atmosferici”, prevedeva testualmente “uragani, bufere, grandine
e trombe d'aria, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona S una pluralità di enti assicurati o non. Sono compresi i danni da bagnamento e/o infiltrazioni
2 di acqua piovana all'interno del fabbricato assicurato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti”, la Controparte_2
(ora non riconosceva l'operatività della garanzia, ancorché dal verbale di
[...] CP_1
sopralluogo del perito si evinceva chiaramente che l'acqua aveva sfondato una porta di ferro, creando un foro nella parte esterna, con la conseguenza di determinare il conglobarsi delle acque nello spiazzale della ditta e in tutte le altre pertinenze, procurando ingenti danni.
Alla luce di ciò, l'attore ha citato in giudizio la Compagnia di Assicurazioni al fine di sentire CP_1
accertare e dichiarare che i danni a lui cagionati, quantificati nella misura di €46.776,02, sono stati conseguenza del predetto evento alluvionale e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo risarcitorio della compagnia assicurativa in virtù della polizza stipulata a copertura di tali tipologie di eventi.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'operatività della Controparte_1
polizza ed eccependo una sproporzione relativamente al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, durante la quale sono stati sentiti i periti di parte –
l'Ing. e l'Ing. – che hanno confermato le relazioni a loro firma, e Consulenza Per_1 Per_2
Tecnica d'ufficio, all'udienza del 16 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n.339/2018, pubblicata il 29 agosto 2018, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda sul presupposto che sebbene in giudizio sia stato dimostrato che i danni sono stati causati dall'irrompere dell'acqua nei locali, non è invece stato possibile stabilire se, nello specifico, vi sia stata una penetrazione dell'acqua attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento, essendo quest'ultima l'unica circostanza coperta da garanzia assicurativa.
Infine, il Giudice ha condannato , parte soccombente, al pagamento delle spese di Parte_1
lite e di CTU.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 22 febbraio 2019, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 8 luglio 2019, eccependo l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
3 Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 ottobre 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 gennaio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 27 gennaio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 29 gennaio 2025.
Parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Entrambe le parti hanno depositato la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Errata valutazione delle risultanze probatorie”,
l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante, nonostante dalle risultanze probatorie sia emerso chiaramente il nesso causale tra l'evento atmosferico e i danni subiti, ha tuttavia affermato che questi ultimi non siano stati direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture brecce o lesioni ai serramenti determinate dalla violenza degli eventi e, pertanto, non è sorto alcun obbligo risarcitorio in capo alla compagnia assicurativa.
In particolare, l'appellante sostiene che è lo stesso CTU ad affermare, a pag. 4 dell'elaborato peritale, che le infiltrazioni d'acqua durante il nubifragio avvenivano in prima istanza proprio attraverso il serramento esterno di tipo scorrevole e solo successivamente, quando l'acqua infiltratasi all'interno del capannone aveva già raggiunto l'altezza di circa 50 – 60 cm, tale serramento veniva aperto nel tentativo di far defluire le acque accumulatesi e, a causa di una deformazione dovuta proprio all'alluvione, non poteva più essere chiuso.
4 Inoltre, che i danni subiti dal siano diretta conseguenza del nubifragio è confermato, altresì, Pt_1
sia dalle testimonianze rese dai periti, i quali hanno confermato le proprie relazioni, sia dal verbale dei vigili del fuoco, in cui, nell'ultima pagina, tra le cause da attribuirsi al sinistro indicava la dicitura
“avverse condizioni atmosferiche”.
Con il secondo motivo, così rubricato: “Sulle conclusioni della CTU”, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le conclusioni del CTU, giungendo a ritenere impossibile stabilire se l'acqua sia penetrata attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento. Invero, il perito ha concluso affermando che non è stato possibile accertare tale ultima circostanza poiché i luoghi risultavano modificati a seguito dei ripristini effettuati. Proprio alla luce di tale conclusione il Giudice avrebbe, dunque, dovuto integrare le poco esaustive risultanze peritali con quelle testimoniali, dove la ricostruzione dei fatti era, al contrario, sufficientemente chiara.
Infine, con il terzo motivo, così rubricato: “Errata applicazione di casi analoghi”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto riferimento ad un caso che non trova alcun riscontro in quello per cui è causa, considerato che mentre nel primo ciò che veniva contestato era la ricostruzione del fatto, nel caso di specie, invece, che l'acqua piovana sia entrata da una breccia è un fatto pacifico e incontestato.
4.2 Ragioni di ordine logico giuridico impongono l'esame congiunto dei motivi di appello.
A seguito di un attento esame delle risultanze istruttorie presenti in atti, si ritiene di dover condividere l'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, il quale si è correttamente e prontamente soffermato sulla questione relativa all'operatività della polizza assicurativa nel caso in ispecie, giungendo alla conclusione della mancata copertura dei danni, in ragione del difetto di prova, da parte dell'attore, circa il fatto che i suddetti danni siano derivati dall'acqua piovana, entrata nel fabbricato provocando rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Invero, al riguardo è d'uopo preliminarmente richiamare l'anzidetta clausola assicurativa, la quale, all'art. 2.2.2, prevede testualmente che “Uragani, bufere tempeste, grandine e trombe d'aria, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati o non. Sono compresi i danni da bagnamento e/o infiltrazioni d'acqua piovana all'interno del fabbricato assicurato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi”.
La clausola in questione delimita causalmente il rischio assicurato prevedendo che siano coperti i danni da bagnamento e/o infiltrazioni di acqua piovana all'interno del fabbricato assicurato purché
5 l'acqua (pioggia o grandine) sia penetrata attraverso aperture (rotture, brecce o lesioni) da essa stesse prodotte.
Si tratta di una clausola contrattuale di cui si è occupata altresì la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di puntualizzare che trattasi di clausola che “ha tradizionalmente lo scopo di responsabilizzare l'assicurato, per evitare che questi possa pretendere l'indennizzo – ad esempio – per allagamenti causati da acqua penetrata attraverso porte o finestre lasciate incautamente aperte”
(cfr. Cass. civ., 14 ottobre 2016, n. 20730).
Ed allora, nel caso di specie, al fine di ottenere il risarcimento da parte della compagnia assicurativa,
l'attore – odierno appellante – una volta accertato il fatto storico dell'evento alluvionale e i danni a lui derivati in occasione dello stesso, avrebbe dovuto certamente provare non semplicemente il nesso causale tra il nubifragio e il conseguente allagamento del capannone, bensì, ai fini della copertura assicurativa, che quell'allagamento era avvenuto a causa di una pioggia o grandine di violenza tale da provocare rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Tale prova, come già anticipato, non è stata fornita.
Il quadro istruttorio emerso all'esito del giudizio di primo grado si compone, difatti, del verbale dei vigili del fuoco, delle testimonianze dei periti di parte che altro non fanno se non confermare i propri elaborati e della consulenza tecnica d'ufficio.
La Consulenza Tecnica d'ufficio ha ricostruito, sulla base delle risultanze documentali e delle dichiarazioni di parte attrice, l'intera dinamica, affermando che: “Per comprendere la sequenza con cui si è verificato il bagnamento dei locali coperti nella zona deposito e quella espositiva, è necessario rifarsi alle stesse dichiarazioni della parte Attrice, infatti, il verificarsi delle infiltrazioni di acqua durante l'evento, si è avuto in prima istanza con il serramento esterno (PE) di tipo scorrevole di cui alle foto n. 1 chiuso. Quando l'acqua infiltratasi all'interno del capannone ha raggiunto l'altezza di circa 50-60 [cm], vedi successiva foto n. 2, si è aperto il serramento in questione, nel tentativo di far defluire le acque ivi accumulatesi in un momento di apparente calo del fenomeno alluvionale. Successivamente all'apertura del serramento (PE) l'evento meteorico ha ripreso con impeto e dalle dichiarazioni della parte Attrice si appura che le acque che continuavano
a riversarsi all'interno dell'area ad ondate successive, hanno trasportato un grosso tronco, il quale avrebbe superato la soglia del serramento (PE) aperta, entrando nel capannone e sfondando una porta in ferro (PF) che separava l'area coperta del capannone dalla zona espositiva (v. all.
2 - planimetria). La porta in ferro (PF), oggi non più montata, ma riparata è visibile alla successiva foto n.
4. Va rilevato al riguardo, che dagli accertamenti effettuati in occasione del sopralluogo (vedi
6 successive foto 1 e 3) non sono state rilevate: rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti.”.
Così accertata la dinamica, il c.t.u. è giunto, effettivamente, a conclusioni non del tutto esaurienti, nel senso che ha risposto al quesito posto dal Tribunale affermando che “si è accertato che i danni subiti da parte attrice a seguito dell'evento atmosferico che ha colpito il territorio del vibonese il
03/07/2006, verbalizzato dai VV.FF. col n° 1642 in data 04/07/2006, è stato determinato da bagnamento ed infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dei manufatti. Non è stato possibile verificare se quanto avvenuto sia “causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento anzidetto”, poiché i luoghi risultano modificati a seguito dei ripristini effettuati. Dalla documentazione fotografica fornita non è possibile evincere con precisione e serenità alcunché su altri fatti che possano essere intervenuti sull'evento” (cfr. relazione peritale a firma del c.t.u. Arch.
[...]
, pag. 8). Persona_3
Ebbene, secondo l'appellante, in ragione della risposta non esaustiva del consulente, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto formare il suo convincimento alla luce delle ulteriori risultanze probatorie;
tuttavia, si ritiene che pur facendo ciò, l'esito non sarebbe stato diverso.
Difatti, in primis senz'altro irrilevante ai nostri fini è il verbale dei vigili del fuoco, dal quale è possibile certamente desumere il verificarsi del fatto storico, dell'avvenuto nubifragio e del conseguente allagamento, ma non anche la causa e le concrete modalità per cui l'acqua è entrata nel locale. Per tale ragione, non è dirimente la dicitura contenuta nel verbale “la causa del sinistro è da attribuirsi a: avverse condizioni atmosferiche”, così come non lo è la descrizione dello stato dei luoghi.
Per quanto concerne, invece, la relazione tecnica del consulente tecnico di parte convenuta, preme evidenziare come in essa l'Ing. ha sottolineato l'assenza di brecce e/o lesioni precisando Per_2 che: “l'accumulo delle acque dall'esterno consentiva poi alle stesse di penetrare per la caduta di una porta metallica nel fabbricato vendita per caduta di n.1 porta metallica, mentre la maggior parte dei danni erano derivanti dall'azione dei detriti nell'area di deposito all'aperto e di n.1 tettoia aperta da un lato, e quindi senza il riscontro di brecce/ lesioni o effrazioni nei serramenti”.
Infine, neanche nell'elaborato a firma dell'Ing. consulente tecnico di parte attrice, è dato Per_1 riscontrare alcun riferimento alla specifica circostanza che l'acqua sia entrata mediante brecce o lesioni provocate dalla violenza del nubifragio, limitandosi, il perito, ad affermare genericamente che “i danni subiti dall'azienda sono stati provocati dalla massa d'acqua che arrivava …dalle
7 proprietà limitrofe. Le acque ingovernate ed ingovernabili hanno invaso completamente i fabbricati ed il piazzale annessi all'azienda […].” (cfr. relazione, pag. 3).
Pertanto, appare condivisibile quanto conclusivamente affermato dal Tribunale, secondo cui “In altri termini, i danni sono stati causati dall'irrompere dell'acqua nei locali, ma non è possibile stabilire se vi sia stata una penetrazione “attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti
o ai serramenti dalla violenza dell'evento anzidetto” …” (cfr. sentenza, pag. 5).
Peraltro, è bene altresì aggiungere che, in ogni caso ha certamente contribuito alla causazione dei danni la condotta negligente del dipendente dell'azienda che, al fine di far defluire le acque, ha aperto il serramento, peggiorando notevolmente la situazione. A fronte di ciò, il fatto che l'acqua entrata in prima istanza all'interno del capannone sia stata dovuta a brecce e/o lesioni diventa ancora più incerta, se si considera che i sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco e dai periti sono avvenuti solamente in un momento successivo.
D'altra parte, non è irragionevole pensare, in assenza di riscontri contrari, che l'acqua possa essere entrata in ragione di un difetto di tenuta del serramento esterno, il quale, consistendo in una porta metallica scorrevole, certamente era soggetta più facilmente ad eventuali infiltrazioni d'acqua.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello si ritiene, dunque, infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra
€26.001,00 e €52.000,00 previsto dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, parametri minimi per la non particolare complessità delle questioni trattate, e per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 22 febbraio 2019 avverso la sentenza n.339/2018, del Tribunale di Vibo Valentia, resa il 28 agosto 2018, pubblicata il 29 agosto 2018 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
8 2) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, quantificate in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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