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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3944/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo, dall'Avv. Vincenzo Pugliese, presso il cui studio, sito in
Pellezzano (SA) alla via Tenente Farina n. 23, elettivamente domiciliano;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., quale incorporante la Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 22/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 03/6/2020 i sigg.ri
e hanno dedotto: di avere stipulato in Parte_1 Parte_2
data 25/7/2008 il contratto di mutuo ipotecario con la Controparte_3
(poi Rep. n. 34834, Racc. n. 5692 alle seguenti Controparte_2
condizioni:
Capitale richiesto: € 104.048,00, Commissioni di istruttoria: € 364,17,
Assicurazione vita: € 4.048,00, Periodo di ammortamento: n. 240 rate mensili, Rata: € 774,27 (comprensiva di spese di incasso), T.A.N.: 6,25%,
T.A.E.G.: 6,586%, Spese incasso rata: € 4,50, Imposta sostitutiva: € 260,12
e Piano di ammortamento: “francese”; che dalla disamina del testo pattizio, ed in particolare degli Artt. 2-3 (doc.1) e del piano di ammortamento allegato, del quale esso costituisce parte integrante (identificato con la lett.
“E”), non è dato riscontrare con certezza né quale sia il tasso di interesse effettivamente applicato, né quali siano gli elementi che concorrono a formare le rate contrattualmente previste per il rimborso graduale del prestito;
che il tasso di interesse annuo nominale indicato nel contratto, pari come detto al 6,2500% non coincide con il tasso annuo effettivamente applicato, che è invece pari al 6,2508%; che, infatti, la rata che scaturisce dall'applicazione del T.A.N. del 6,2500% non avrebbe dovuto essere
(depurata delle spese pari ad € 760,56, come erroneamente riportato nel piano di ammortamento, ma ad € 760,52 che coincide, come detto, ad un
T.A.N. difforme da quello contrattualmente pattuito, e cioè pari al 6,2508%); che lo sviluppo del piano di ammortamento allegato al contratto non è coerente né con l'indicazione del tasso di interesse annuo nominale consensualmente concordato dalle parti, né con la struttura matematico finanziaria della modalità "alla francese" contrattualmente individuata di rimborso graduale del prestito;
che nella vicenda in esame, invece, la quota di interessi calcolata sulle rate contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto non è decrescente ma altalenante (a titolo
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza esemplificativo, si noti che la rata n. 7 contiene la quota interessi di €
545,36, la n. 8 di € 491,55 e la n. 9 di € 542,79), il che genera, ovviamente, una corrispondente alternanza della misura del T.A.N. progressivamente applicato al capitale residuo che, oltretutto, non è mai quello pattuito del
6,25%, ma oscilla da un massimo del 6,370% ad un minimo del 5,753%, come si evince dallo stralcio della verifica del piano di ammortamento allegato alla CTP;
che le rate mensili riportate nel piano di ammortamento sono gravate di non meglio specificate “spese”, ulteriori rispetto a quelle previste contrattualmente, precisamente pari ad € 6,21 per ciascuna rata, che non rinvengono alcuna giustificazione nel testo pattizio, né nell'allegato documento di sintesi delle condizioni contrattuali, il che contribuisce rendere ulteriormente indeterminata la modalità di redazione del piano di ammortamento;
che le palesi incongruenze logiche e matematiche tra la clausola determinativa del tasso di interesse di cui all'art. 3 del contratto e quella di cui all'art. 2 del medesimo testo pattizio, nonché l'inintelligibilità del piano di ammortamento sotto-scritto dalle parti, allegato al mutuo, ed identificato con la lett. “E” - ossia dello sviluppo, in termini matematico finanziari del piano di rimborso della somma mutuata al tasso concordato che, secondo i costanti insegnamenti della Suprema Corte, è a tutti gli effetti, clausola negoziale –– generano la nullità parziale del contratto, e precisamente della clausola relativa alla previsione di interessi convenzionali ultralegali, in quanto non risulta soddisfatto il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti, ex artt. 1418, 1346 c.c., a pena di nullità; che, infatti, il tasso di interesse ed il piano di ammortamento, infatti, devono essere l'uno la conseguenza logico matematica dell'altro, un corpo unico ed inscindibile, in modo che sia sempre possibile, senza alcuna incertezza, transitare dall'uno all'altro con il medesimo risultato, giacché, in caso contrario, i suddetti elementi si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza enunciati non danti luogo ad un univoco risultato, ma comportanti l'applicazione di tassi di interessi diversi, il che vale a dire che la clausola determinativa del tasso di interesse annuo, da un punto di vista giuridico, non è in grado di soddisfare il requisi-to della determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1346 cc, richiesto a pena di nullità, come peraltro costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità; che la nullità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali non comporta la nullità dell'intero contratto ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva ex art.1284 c.c. o ex art. 117 T.U.B., per cui il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere dovrà essere determinato nella misura legale, nella fattispecie pari rispettivamente al 3% o al 3,41%, così come risulta dalla Tabella del tasso nominale dei B.O.T. dal 1980 al
2019 estratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.mef.gov.it.; che, per effetto della rielaborazione del piano di ammortamento nella misura stabilita ex lege, essi hanno dunque diritto alla restituzione della somma versata a titolo di interessi convenzionali non dovuti che, al netto dell'applicazione del predetto tasso sostitutivo, ammonta, alla data odierna ad € 33.146,78, nonché alla restituzione di €
406,05 a titolo di interessi di preammortamento non dovuti e dell'ulteriore somma di € 801,09 a titolo di oneri accessori versati ma mai pattuiti, e così complessivamente dell'importo di € 34.353,92, così come risulta dalla allegata perizia di parte che deve intendersi parte integrante del presente atto;
che è stato vanamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e, di conseguenza, gli attori sono costretti ad adire le vie legali per ottenere la condanna al pagamento della predetta somma.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: dichiararela nullità per
[...]
indeterminatezza delle clausole determinanti il tasso di interesse annuo ed
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza il piano di ammortamento, e, previa riformulazione del piano di ammor- tamento applicando il c.d. tasso BOT ex art. 117 settimo comma T.U.B. e/o il tasso sostitutivo legale ex art. 1284 terzo comma c.c., dichiarareil diritto degli attori c corrispondere le rate a scadere secondo il piano di ammortamento così riformulato e condannarela convenuta al pagamen-to della differenza tra gli interessi convenzionali ultra legali, non dovuti e versati, e quelli legali, dovuti ex art. 1284 terzo comma c.c. e/o ex artt.
T.U.B. settimo comma, che, alla data odierna ammontano ad € 33.146,78, nonché alla restituzione di € 406,05 a titolo di interessi di preammortamento non dovuti e dell'ulteriore somma di € 801,09 a titolo di oneri accessori versati ma mai pattuiti, e così complessi-vamente dell'importo di € 34.353,92, oltre interessi legali ovvero a quella diversa somma che risulterà in corso di cau-sa, anche all'esito della espletanda
CTU; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato VINCENZO PUGLIESE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la (poi incorporata per fusione Controparte_2
in , deducendo: che la domanda attorea è Controparte_1
infondata e va rigettata, non essendovi alcuna indeterminatezza o indeterminabilità degli interessi, trattandosi di mutuo a tasso fisso in cui risulta indicato il T.A.N. ed il T.A.E.G.; che la deduzione attorea circa la discrasia tra T.A.N. indicato in contratto e concretamente applicato è infondata in fatto e matematicamente, poiché il tasso è stato correttamente sviluppato e la rata è conforme al medesimo, a cui vanno sommate le spese
(il T.A.N. rappresenta solo gli interessi); che ne deriva, pertanto, come la domanda sia palesemente infondata, perché non si comprende come gli attori possano contestare una difformità della rata di 6 centesimi rispetto al T.A.N. laddove la rata viene calcolata non solo sul T.A.N., ma sul T.A.N. e spese;
che, in ogni caso, la domanda è infondata in diritto poiché la contestazione dell'attore attiene alla quarta cifra
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza decimale (6,2508 invece di 6,2500) mentre la normativa vigente, ovvero il
DM 08/7/1992 che si allega, prevede che la Banca debba indicare 2 decimali, e non 4 ; che, pertanto qualsiasi difformità oltre la 2° decimale va arrotondata, e non va indicata: in ogni caso 6,2508% si arrotonda correttamente a 6,25%; che essa non è invece tenuta ad indicare il T.A.E., non essendovi alcun fenomeno di capitalizzazione nel mutuo ipotecario;
che nella modalità di ammortamento “alla francese” non si genera alcun effetto anatocistico vietato ai sensi dell'articolo 1283 c.c.; qualora in contratto si indichi il tasso applicato ed altresì il metodo di calcolo del piano di ammortamento (piano di ammortamento alla francese), non potrà evidenziarsi una indeterminatezza della clausola, avendo il mutuatario tutti i riferimenti necessari per poter calcolare il quantum della rata da versarsi e della quota interessi pagata;
che è infondata anche la domanda dell'attore in ordine alla illegittimità delle spese inserite in rata, che non sarebbero state pattuite;
che allegato al contratto vi è il documento di sintesi, che si deposita, e che forma parte integrante ed unitaria del contratto, con il documento di sintesi firmato.
In virtù di quanto innanzi esposto la (poi incorporata Controparte_2
per fusione in ha formulato le seguenti Controparte_1
conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 22/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza 1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo parte attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. all. 4 del ricorso introduttivo).
2. – Fermo quanto innanzi esposto, gli attori hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità parziale del mutuo ipotecario da essi sottoscritto il 25/7/2008, Rep. n.
34834, Racc. n. 5692, a causa della indeterminatezza e/o indeterminabilità delle clausole che determinano il tasso di interesse ed il piano di ammortamento e, per l'effetto, previa rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo “B.O.T.” di cui all'articolo 117, comma 7,
T.U.B., accertare quanto da essi dovuto fino alla naturale scadenza del mutuo e condannare la convenuta alla restituzione degli importi da CP_2
loro corrisposti in eccesso.
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. – Per ciò che riguarda la difformità tra il T.A.N. indicato in contratto e quello effettivamente applicato, ravvisata anche dal C.T.U. nominato, nella misura del 6,2508%, superiore a quello indicato in contratto del 6,250%, deve osservarsi che esso risulta essere del tutto irrilevante, poiché la divergenza attiene soltanto alla quarta cifra decimale (6,2508 invece di
6,2500), mentre la normativa vigente di cui all'art. 2, co. 1, del D.M.
08/7/1992 stabilisce che la Banca mutuante sia tenuta ad indicare soltanto due decimali e non anche quattro, di talché la discrasia relativa ad un decimale che l'Istituto di credito non è tenuto neppure ad indicare non può rilevare in alcun modo.
2.2. – Parte attrice ha poi dedotto, quale causa di nullità parziale del mutuo da essa stipulato con la convenuta, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola che stabilisce il tasso degli interessi, atteso che dalla ricostruzione del piano di ammortamento allegato al mutuo stesso risulterebbe che esso non costituisce applicazione delle condizioni
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza economiche pattuite nel contratto;
di conseguenza ha chiesto rideterminarsi il piano di ammortamento in base al regime di capitalizzazione “semplice”, con sostituzione dei tassi “B.O.T.” di cui all'articolo 117, comma 7, T.U.B., rispetto a quelli pattuiti in contratto.
Sul punto, le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15130 del 2024 – sopravvenute rispetto al momento in cui fu disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile - hanno sancito quanto segue: “… In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
16.- Venendo al secondo profilo del quesito pregiudiziale, riguardante
l'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), il Tribunale rimettente chiede di verificare se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati ne contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.
Prescindendo dal caso in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.), che è evenienza non ricorrente della specie, la verifica è negativa. Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel
2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120- novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva
2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando
l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa che la invoca, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle «modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di
«disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla
Suprema Corte nella sua composizione allargata al caso concreto, ne deriva che un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito
(cfr. all. 1 del ricorso) contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi.
Secondo le Sezioni Unite n. 15130/2024 “Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29/7/2009 che impongono agli Istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette
“disposizioni” contiene il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Dunque, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto
(cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo
l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).”.
Pertanto, atteso che l'eventuale mancata indicazione del regime di capitalizzazione – “composta”, come accertato nella fattispecie concreta dall'ausiliario nominato – può comportare conseguenze soltanto sul piano risarcitorio e non della validità del contratto, consentendo di ottenere,
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza ricorrendo tutti i presupposti della responsabilità civile, la condanna dell'Istituto di credito al ristoro del danno evidentemente “differenziale”, pari cioè alla differenza tra gli interessi corrisposti dal mutuatario e quelli che avrebbe corrisposto laddove avesse concluso un mutuo in regime di capitalizzazione “semplice” (sempre che dimostri che una siffatta possibilità negoziale era sussistente al momento della stipulazione del mutuo contestato), ne deriva che gli attori avrebbero potuto, al più, formulare domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Banca convenuta per il caso di mancata indicazione del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità parziale del mutuo da loro sottoscritto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 117
T.U.B. è priva di fondamento giuridico e, come tale, va respinta.
Ne consegue che anche tale domanda va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che le domande attoree sono state rigettate, andrebbero poste a carico degli attori in solido tra loro;
tuttavia, atteso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia n. 15130 del 2024 delle
Sezioni Unite Civili, che ha determinato un fondamentale arresto interpretativo sulle questioni oggetto di causa del mutuo a tasso fisso con ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
4. – Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico di Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza e e per ½ a carico della Pt_1 Parte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico dei sigg.ri e e per ½ a carico di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
Così deciso in Salerno il 22/9/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3944/2020 – sentenza